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Circolare

Circolare numero 234 del 18-10-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l'emanazione del decreto ministeriale 4 agosto 1993, con cui è stato determinato per l'anno 1992 il reddito convenzionale da assumere a base del calcolo dei contributi e delle prestazioni per mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il reddito è parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni; nelle province prive di tale retribuzione si assume la retribuzione media meno elevata, di regola quella dei salariati fissi qualificati. Viene inoltre richiamata la possibilità per gli Uffici provinciali dello SCAU di rilasciare certificazioni individuali per consentire l'accreditamento dei contributi relativi al 1992 e sono indicati i prontuari predisposti per i due semestri dell'anno, con i redditi e i contributi dovuti.

Determinazione del reddito convenzionale 1992 per mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria

Determinazione del reddito convenzionale 1992 per mezzadri e coloni reinseriti

La circolare dà notizia del decreto ministeriale 4 agosto 1993, emanato per determinare il reddito convenzionale relativo all'anno 1992 da assumere come base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dei mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1434.

Base normativa e criterio di determinazione del reddito

Il reddito convenzionale per il 1992 è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni stabilito per lo stesso anno ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. La circolare precisa però che, nelle province in cui non siano state fissate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito deve essere equiparato, in conformità all'art. 3 del D.P.R. n. 1434, alla retribuzione media meno elevata, che normalmente coincide con quella dei salariati fissi qualificati.

Certificazioni individuali e accredito dei contributi

Viene richiamata la prassi secondo cui gli Uffici provinciali dello SCAU, in base all'art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 1434, rilasciano agli interessati certificazioni individuali utili a consentire l'accreditamento dei contributi relativi al 1992 anche prima dell'invio delle certificazioni collettive. Tale adempimento è previsto quando necessario per il conseguimento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni.

Prontuari operativi per le sedi

Per agevolare le operazioni di accredito, sono stati predisposti due prontuari distinti, riferiti ai periodi 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1992 e 1 luglio 1992 - 31 dicembre 1992. In essi sono indicate, per ciascuna provincia, le nuove misure dei redditi da considerare e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1434.

Punti principali

Decreto ministeriale e base normativa

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro e con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ha emanato il decreto ministeriale 4 agosto 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1993. Il decreto è stato adottato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1434.

Reddito convenzionale per il 1992

Per l'anno 1992 è stato determinato il reddito convenzionale da assumere a base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dei mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Tale reddito è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni fissato per il medesimo anno 1992.

Criterio alternativo nelle province prive di retribuzione fissata

Nelle province in cui non sono state fissate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito convenzionale deve intendersi equiparato, in conformità all'art. 3 del D.P.R. n. 1434, alla retribuzione media meno elevata, normalmente quella dei salariati fissi qualificati.

Certificazioni individuali per l'accredito contributivo

Gli Uffici provinciali dello SCAU, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 1434, rilasciano agli interessati le certificazioni individuali necessarie per consentire, anche prima dell'invio delle certificazioni collettive, l'accreditamento dei contributi relativi all'anno 1992, quando ciò sia necessario per il raggiungimento dei requisiti richiesti per le prestazioni.

Prontuari per i due semestri del 1992

Per agevolare le sedi nelle operazioni di accredito sulla base delle certificazioni individuali, sono stati predisposti due prontuari: uno per il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1992 e uno per il periodo 1 luglio 1992 - 31 dicembre 1992. Nei prontuari sono riportate, nella colonna n. 2, le nuove misure dei redditi da considerare per ciascuna provincia e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1434 dai mezzadri e coloni reinseriti.

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