Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 235 del 18-10-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando l’indennità di malattia deve essere riconosciuta o esclusa in presenza di lavoratori licenziati, collocati in mobilità o destinatari di trattamenti sostitutivi o equiparati alla mobilità. Vengono inoltre fornite istruzioni sul coordinamento con i trattamenti per riduzione dell’orario di lavoro e con l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori marittimi e per le imprese di spedizione. Le sedi e gli uffici competenti devono acquisire specifiche informazioni dalle aziende o dalle Casse Marittime per evitare indebite sovrapposizioni di prestazioni.

Indicazioni su indennità di malattia in presenza di mobilità, trattamenti equiparati e riduzioni di orario

Indennità di malattia, mobilità e trattamenti sostitutivi

La circolare fornisce indicazioni operative per coordinare le prestazioni economiche di malattia con i trattamenti di mobilità o con istituti ad essi equiparati, alla luce dei provvedimenti richiamati nel testo. L’obiettivo è evitare sovrapposizioni di prestazioni e chiarire quando la malattia resti indennizzabile e quando invece debba cedere rispetto ad altri trattamenti sostitutivi del reddito.

Ambito normativo e chiarimento preliminare

Il documento precisa che i riferimenti agli articoli e ai commi dei decreti-legge devono intendersi fatti al testo risultante dalle rispettive leggi di conversione. Vengono richiamati, in particolare, il D.L. n. 148 e il D.L. n. 199 del 1993, con i relativi interventi in materia di mobilità, crisi occupazionale e trattamenti economici per specifiche categorie di lavoratori.

Mobilità e indennità di malattia

Per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro con meno di quindici dipendenti, è prevista fino al 31.12.1994 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità approvate dalla Commissione regionale per l’impiego. Tale iscrizione, però, non attribuisce il diritto all’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge n. 223/1991.

La medesima regola vale per i lavoratori marittimi licenziati a seguito della crisi del settore, per i quali è prevista un’analoga iscrizione nelle liste senza erogazione dell’indennità di mobilità. Poiché il trattamento di mobilità, quando corrisposto, sostituisce quello di malattia, la circolare precisa che tali lavoratori, se appartenenti a categoria avente diritto, conservano comunque il diritto alle prestazioni economiche di malattia secondo i criteri ordinari applicabili ai disoccupati.

Viene inoltre chiarito che il periodo di erogazione dell’indennità di mobilità non è neutro ai fini della copertura assicurativa: se la malattia insorge in coincidenza con il trattamento di mobilità o prosegue oltre la sua cessazione, la prestazione di malattia è indennizzabile solo se inizia entro i due mesi successivi alla data del licenziamento.

Adempimenti delle aziende e controlli operativi

Per evitare pagamenti indebiti di indennità di malattia a soggetti che fruiscono di mobilità o di trattamenti equiparati, le aziende dei settori interessati devono comunicare, insieme ai dati salariali necessari per il pagamento, se il lavoratore sia stato collocato in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 oppure licenziato ai sensi del D.L. n. 199/1993. La richiesta deve essere effettuata anche quando l’Istituto sia chiamato a corrispondere direttamente un residuo periodo di malattia successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La circolare suggerisce di inserire tale domanda sul modello dei dati salariali o su un formulario allegato, con risposta sì/no sottoscritta dall’azienda. È inoltre previsto che il quesito venga poi inserito nel testo del modello indennità di malattia 1, in corso di ristrutturazione.

Trattamenti per riduzione dell’orario di lavoro

Il comma 5 dell’articolo 5 del D.L. n. 148 prevede, per un periodo massimo di due anni e comunque fino al 31.12.1995, un contributo statale destinato a imprese che stipulano contratti di solidarietà per evitare riduzioni o eccedenze di personale. Il beneficio riguarda datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984 convertito nella legge n. 863/1984.

Il contributo è ripartito in parti uguali tra imprese e lavoratori, ma non ha natura retributiva e rileva solo ai fini pensionistici. Di conseguenza, non deve essere considerato nel calcolo degli emolumenti utili per determinare l’indennità di malattia. La stessa disciplina si applica anche:

  • alle aziende alberghiere e alle aziende termali pubbliche e private operanti in località termali in crisi occupazionale;
  • alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, che beneficiano di interventi tramite fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Lavoratori marittimi e imprese di spedizione: trattamento equiparato alla CIGS

Il comma 15 dell’articolo 6 del D.L. n. 148 estende ai lavoratori marittimi sospesi dal lavoro per la crisi del settore le disposizioni degli articoli 1 e 3 del D.L. n. 199/1993, originariamente riferite ai dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali. Tra le misure previste figura la corresponsione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.

Per tale trattamento vale il principio già affermato in precedenti istruzioni: se la malattia interviene in coincidenza con la percezione dell’indennità sostitutiva, quest’ultima sostituisce l’indennità di malattia.

Coordinamento con le Casse Marittime

Per i lavoratori marittimi, le prestazioni di malattia sono erogate dalle Casse Marittime per conto dell’Istituto. Per questo motivo, le SAP devono segnalare alle competenti Casse Marittime i casi in cui venga corrisposto lo speciale trattamento sostitutivo, informando anche le sedi di Genova, Napoli e Trieste, che intrattengono i rapporti con tali enti. L’obiettivo è impedire l’erogazione di eventuali indennità di malattia nello stesso periodo.

Le sedi di Genova, Napoli e Trieste devono inoltre richiamare l’attenzione delle rispettive Casse Marittime sulla necessità, in attesa delle verifiche, di sospendere l’erogazione di prestazioni economiche di malattia quando siano noti i presupposti per il trattamento speciale, chiedendo chiarimenti all’INPS in caso di dubbio.

Precisazioni finali

La circolare richiama infine alcune precisazioni applicative contenute nelle note:

  • l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo delle imprese di navigazione è irrilevante ai fini dell’erogazione della malattia per i soggetti aventi diritto;
  • il beneficio previsto per i lavoratori marittimi sospesi è esteso anche al personale amministrativo, ma tale personale non ha comunque diritto all’indennità di malattia;
  • per l’individuazione delle località termali in crisi occupazionale si rinvia al D.P.C.M. 1.10.1993.

Punti principali

Mobilità e indennità di malattia

I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro con meno di quindici dipendenti, possono essere iscritti nelle liste di mobilità fino al 31.12.1994, ma tale iscrizione non dà diritto all’indennità di mobilità. Per i lavoratori marittimi licenziati per la crisi del settore è prevista analoga iscrizione senza indennità. In questi casi, poiché la mobilità è sostitutiva della malattia, i soggetti aventi diritto mantengono l’indennità di malattia secondo le regole ordinarie dei disoccupati. Tuttavia, la malattia è indennizzabile solo se inizia entro i due mesi successivi al licenziamento.

Obblighi informativi delle aziende e delle sedi

In caso di eventi morbosi relativi a assicurati cessati dal lavoro, le aziende appartenenti ai settori per i quali è previsto un trattamento di mobilità o equiparato devono comunicare se l’interessato sia stato collocato in mobilità o licenziato ai sensi delle norme richiamate, insieme ai dati salariali necessari per il pagamento delle prestazioni di malattia. L’adempimento è richiesto anche quando l’Istituto debba intervenire direttamente per un residuo periodo di malattia successivo alla cessazione del rapporto. Le informazioni devono essere richieste, se non già disponibili negli archivi automatizzati.

Trattamenti per imprese di spedizione e assimilati

Per i dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali licenziati entro il 1993, il D.L. n. 199/1993, convertito nella legge n. 293/1993, prevede un trattamento sostanzialmente equiparabile all’indennità di mobilità, senza necessità di iscrizione nelle liste di mobilità. Anche per tali soggetti si applica il principio secondo cui il trattamento di mobilità o equiparato prevale sull’indennità di malattia, con esclusione di pagamenti duplicati.

Contributo per riduzione dell’orario di lavoro e malattia

Il comma 5 dell’articolo 5 del D.L. n. 148 riconosce, fino a due anni e comunque non oltre il 31.12.1995, un contributo statale da ripartire tra imprese e lavoratori nell’ambito di contratti di solidarietà volti a evitare riduzioni o eccedenze di personale. Il contributo, non avendo natura retributiva e rilevando solo ai fini pensionistici, non deve essere considerato nel calcolo della base utile per l’indennità di malattia. La medesima disciplina si applica anche alle aziende alberghiere e termali e alle imprese artigiane che fruiscono di interventi analoghi tramite fondi bilaterali.

Lavoratori marittimi e imprese di spedizione: trattamento pari alla CIGS

Il comma 15 dell’articolo 6 del D.L. n. 148 estende ai lavoratori marittimi sospesi per la crisi del settore le disposizioni degli articoli 1 e 3 del D.L. n. 199/1993. È previsto, tra l’altro, un trattamento pari al massimo della integrazione salariale straordinaria. In caso di malattia coincidente con la percezione di tale trattamento, questo sostituisce l’indennità di malattia. Per i lavoratori marittimi, le SAP devono segnalare i casi alle competenti Casse Marittime e alle sedi di Genova, Napoli e Trieste, così da evitare pagamenti incompatibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.