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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31567/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rivendicazione proposta da alcune comproprietarie di un fondo rustico con annesso fabbricato rurale, che assumevano di esserne titolari in base a una divisione ereditaria trascritta e a una linea successoria riconducibile a un comune dante causa. Esse lamentavano che uno dei convenuti avesse recintato il fondo nel 1994 appropriandosene, e chiedevano l'accertamento della proprietà e il rilascio dei beni. I convenuti resistenti, costituendosi, contestavano la domanda e proponevano riconvenzionale di usucapione, sostenendo di possedere i beni da oltre trent'anni. Il Tribunale aveva rigettato sia la rivendica sia l'usucapione per difetto di prova. La Corte d'appello, invece, aveva accolto la rivendica ritenendo sufficiente la documentazione prodotta dalle attrici e applicando un onere probatorio attenuato, in considerazione della pregressa comunione ereditaria tra i rispettivi danti causa e della mancata contestazione dell'originaria appartenenza del bene al comune dante causa. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno articolato tre motivi, tutti centrati sulla violazione dell'art. 948 c.c. e sull'onere probatorio dell'azione di rivendicazione: deducevano che la Corte territoriale avesse erroneamente attenuato la probatio diabolica e ritenuto sufficiente il solo titolo d'acquisto delle attrici, senza prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di usucapione, da parte loro o dei loro danti causa; lamentavano inoltre omesso esame di un recente orientamento giurisprudenziale e contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché la sentenza d'appello non aveva escluso la regola della probatio diabolica, ma l'aveva correttamente modulata secondo l'orientamento consolidato: quando il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa e si limita a prospettare un possesso usucapivo successivo, il rivendicante può assolvere il proprio onere dimostrando la validità del titolo di acquisto e la riferibilità del bene al comune dante causa in epoca anteriore all'asserito inizio del possesso del convenuto, senza dover provare la proprietà fino a un acquisto a titolo originario. La Corte ha valorizzato che il preteso possesso ad usucapionem dei ricorrenti era fatto decorrere dal 1990, mentre il titolo delle resistenti risaliva a una divisione del 1977 e all'originaria acquisizione del 1928 da parte del comune dante causa. Ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore delle controricorrenti, al pagamento ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Nell'azione di rivendicazione il proprietario deve provare il proprio diritto; tuttavia l'onere probatorio può attenuarsi in presenza di una mancata contestazione dell'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa da parte del convenuto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti o orientamenti giurisprudenziali.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta di definizione anticipata e per il successivo contraddittorio in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alle memorie depositate in vista della decisione camerale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata la condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata in ragione della sostanziale conformità della decisione alla proposta accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata applicata la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione, la probatio diabolica non opera in modo meccanico e assoluto, ma va calibrata sul comportamento difensivo del convenuto e sul quadro dei titoli e dei rapporti successori allegati dalle parti.
  • Se il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa e invoca soltanto un possesso usucapivo successivo, il rivendicante può assolvere l'onere probatorio dimostrando il proprio valido titolo di acquisto e la riferibilità del bene al comune dante causa in epoca anteriore all'inizio del possesso avversario.
  • In presenza di un atto di divisione ereditaria trascritto e di una catena successoria non contestata quanto all'appartenenza originaria del bene al dante causa comune, non è necessario per il rivendicante dimostrare sino all'acquisto a titolo originario o all'usucapione di tutti i suoi autori.
  • La censura per violazione dell'art. 948 c.c. è infondata se muove da una lettura rigida della probatio diabolica senza confrontarsi con l'orientamento che ne ammette l'attenuazione quando il thema decidendum sia condizionato dalla mancata contestazione dell'originaria titolarità comune.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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