Sentenza n. 1143/2026 - Genova, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ceriale sull’esposto - istanza in data 8.4.2024, volto a sollecitare la verifica della regolarità urbanistico-edilizia dell’intervento realizzato dalla signora -OMISSIS- e, conseguentemente, per la condanna dell’Amministrazione a provvedere;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio asseritamente serbato dal Comune sull’esposto-istanza dell’8 aprile 2024, diretto a sollecitare verifiche sulla regolarità urbanistico-edilizia e antisismica di lavori realizzati dalla proprietaria confinante
Esito
Favorevole al resistente (comune e proprietaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile nel centro storico di Ceriale, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio del Comune sull’esposto presentato l’8 aprile 2024 dal marito e di ordinare all’ente di provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’esposto reiterava numerose segnalazioni presentate dal 2015 al 2023 e contestava lavori eseguiti tra il 2014 e il 2017: ristrutturazione di una porzione di fabbricato e di un magazzino/box, ricostruzione della volta con incremento di altezza e volume, realizzazione di un terrazzo e di una passerella, trasformazione di una finestra in porta e creazione di un soppalco. Si deducevano inoltre difformità tra progetto e opere, violazioni delle distanze e della disciplina delle vedute, irregolarità antisismiche e invalidità del titolo per l’erronea indicazione catastale del magazzino; si chiedeva anche al Comune di definire la proprietà della corte attraversata per raggiungere il fondo. Comune e controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità dell’azione contro il silenzio e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR dichiara inammissibile il ricorso perché non sussisteva un obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’esposto dell’8 aprile 2024. Le contestazioni urbanistico-edilizie erano già state esaminate e respinte dal Comune con precedenti riscontri, anche tecnici; la reiterazione di richieste dirette a rimettere in discussione titoli edilizi ormai inoppugnabili non può trasformare l’esercizio dei poteri di vigilanza in un obbligo di riaprire il procedimento o di esercitare l’autotutela. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il permesso di costruire del 4 dicembre 2013, il permesso in sanatoria e l’autorizzazione del 17 e 19 ottobre 2016, la sanzione pecuniaria del 26 agosto 2016 e la SCIA in variante del 28 ottobre 2016; per quest’ultima, l’azione avrebbe dovuto essere proposta entro i termini dei poteri ordinari di controllo e di autotutela. I termini per l’annullamento d’ufficio erano comunque decorsi: un termine ragionevole per il titolo del 2013, diciotto mesi per i titoli del 2016 e trenta giorni più diciotto mesi per la SCIA in variante. Anche le contestazioni sulla difformità delle opere erano già state respinte con nota comunale del 31 ottobre 2023 e non potevano essere riproposte per eludere la decadenza dall’azione demolitoria. La doglianza sull’errata indicazione catastale è infondata e comunque non consente di riaprire il titolo: l’errore era stato riconosciuto e corretto come mero errore materiale, senza incidenza sul contenuto sostanziale del permesso né sulle opere autorizzate. La generica contestazione antisismica non imponeva ulteriori verifiche al Comune: erano stati depositati elaborati aggiornati e il collaudatore aveva attestato il rispetto della normativa; eventuali criticità specifiche avrebbero dovuto essere sottoposte alla Provincia, competente in materia. Non era necessaria l’autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 d.P.R. 380/2001, trattandosi di località in zona sismica 3. Infine, la richiesta di accertare la proprietà della corte investiva una questione civilistica che l’amministrazione, nel rilascio dei titoli edilizi, non è tenuta a risolvere e che resta devoluta al giudice ordinario. La ricorrente è condannata alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori per ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il ricorso è inammissibile, perché non sussiste alcun inadempimento dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, come in appresso si illustra.
L’azione contro il silenzio presuppone un obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla specifica istanza; tale obbligo non sussiste quando l’esposto sollecita il riesame di questioni già definite e l’esercizio dell’autotutela.
art. 27 d.P.R. 380/2001
In materia edilizia il suddetto principio dev’essere raccordato con le previsioni di settore, sicché l’inesauribile potere/dovere di vigilanza sul territorio, attribuito ai comuni dall’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, consente di verificare in ogni momento la correttezza dei titoli, ma non di caducarli al di fuori dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Il potere-dovere comunale di vigilanza edilizia è esercitabile in ogni momento, ma non consente di rimuovere titoli edilizi al di fuori dei presupposti e dei limiti temporali dell’annullamento d’ufficio.
art. 21-nonies l. 241/1990
Dunque, essendo i titoli abilitativi divenuti inoppugnabili da lunga pezza, è palese l’inammissibilità del tentativo della ricorrente di rimetterli in discussione, sostenendo che le opere non avrebbero potuto essere assentite. Invero, l’Amministrazione civica non può oggi rimuovere in autotutela i provvedimenti, essendo indubitabilmente decorso il termine stabilito per l’annullamento d’ufficio dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, nel testo applicabile ratione temporis (ossia un lasso temporale ragionevole per il permesso di costruire del 2013, diciotto mesi per i titoli del 2016 e trenta giorni più diciotto mesi per la S.C.I.A. in variante del 2016).
Una volta decorsi i termini applicabili per l’annullamento d’ufficio, l’amministrazione non può rimuovere i titoli edilizi; il ricorso contro il silenzio non è utilizzabile per ottenere indirettamente il riesame di titoli non impugnati tempestivamente.
art. 2, comma 4, d.lgs. 222/2016
Al riguardo, l’esponente avrebbe dovuto agire in giudizio entro i termini per l’esercizio dei poteri amministrativi di controllo ordinario e di autotutela ex artt. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016 e 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990.
La contestazione della SCIA in variante deve essere proposta entro i termini previsti per l’esercizio dei poteri ordinari di controllo e di autotutela; la reiterazione successiva della richiesta non riapre tali termini.
art. 93 d.P.R. 380/2001
In proposito, in data 24 febbraio 2015 il progettista delle strutture in cemento armato ha depositato presso la Provincia di Savona la denuncia ai fini sismici corredata della documentazione tecnica, ai sensi dell’art. 93 del d.p.r. n. 380/2001 (doc. 6 controinteressata).
La disciplina antisismica richiede il deposito della denuncia e della documentazione tecnica presso l’autorità competente; nel caso concreto risultavano inoltre depositati gli elaborati aggiornati e il certificato di collaudo statico.
art. 8 l.r. Liguria 29/1983
Pertanto, per sostenere che, contrariamente a quanto attestato dal collaudatore, sia stata perpetrata una violazione sostanziale delle norme antisismiche, la signora -OMISSIS- avrebbe dovuto individuare specifiche criticità e segnalarle all’Amministrazione provinciale, ente competente in base all’art. 8 della L.R. n. 29/1983.
Le specifiche contestazioni di violazioni sostanziali della normativa antisismica devono essere indirizzate all’amministrazione provinciale, individuata come autorità competente.
art. 94 d.P.R. 380/2001
Infine, diversamente da quanto ventilato dalla ricorrente, non era necessaria l’autorizzazione sismica ex art. 94 del d.p.r. n. 380/2001, in quanto il Comune di Ceriale rientra tra le località a bassa pericolosità sismica (zona 3) (cfr. Cons. St., sez. V, 31 marzo 2011, n. 1979; T.A.R. Liguria, sez. I, 22 aprile 2021, n. 361).
Nel caso deciso, l’autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 non era richiesta poiché l’intervento ricadeva in un comune classificato in zona sismica 3.
art. 26 c.p.a.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la regola della soccombenza di cui agli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., e liquidate in dispositivo.
Le spese sono regolate secondo la soccombenza e poste a carico della ricorrente.
art. 91 c.p.c.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la regola della soccombenza di cui agli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., e liquidate in dispositivo.
La soccombente è condannata a rifondere le spese di lite alle controparti.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è ammissibile soltanto in presenza di un obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; non può essere impiegata per sollecitare il riesame di contestazioni già esaminate né per ottenere indirettamente l’esercizio dell’autotutela.
- Il potere-dovere comunale di vigilanza edilizia consente di verificare la correttezza dei titoli abilitativi, ma non permette di rimuoverli senza rispettare i presupposti e i termini dell’annullamento d’ufficio. I titoli non impugnati tempestivamente non possono essere rimessi in discussione mediante reiterate segnalazioni e un successivo ricorso contro il silenzio.
- Quando l’amministrazione ha già esaminato e respinto una contestazione relativa alla difformità tra opere e titoli, l’interessato deve impugnare il provvedimento di ripulsa; la reiterazione della richiesta non può eludere i termini di decadenza dell’azione demolitoria.
- Nel procedimento di rilascio di un titolo edilizio, l’amministrazione valuta la legittimazione del richiedente senza risolvere questioni civilistiche controverse sulla proprietà o sui diritti reali; tali questioni restano riservate al giudice ordinario e i diritti dei terzi sono fatti salvi.
- Una contestazione di violazione della normativa antisismica deve indicare specifiche criticità ed essere sottoposta all’amministrazione competente. In presenza di elaborati strutturali aggiornati e di un collaudo che attesta il rispetto della disciplina, una contestazione generica non impone ulteriori verifiche all’ente privo della specifica competenza.
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