L.R. Toscana 35/2007
Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana rafforza la cooperazione tra comuni, province, comunità montane e unioni di comuni, modificando la l.r. 40/2001 su funzioni associate, livelli ottimali, conferenze e circondari, e introducendo nuovi criteri per contributi e regolamento attuativo. Contiene norme transitorie fino al regolamento regionale e abroga una disposizione della l.r. 47/1991.
Sviluppo della cooperazione tra enti locali e riordino delle gestioni associate
Sviluppo della cooperazione tra enti locali e riordino delle gestioni associate
La legge regionale Toscana disciplina e incentiva l’esercizio associato di funzioni e servizi tra enti locali, intervenendo soprattutto sulla l.r. 40/2001. Il provvedimento rafforza gli strumenti di cooperazione istituzionale, aggiorna il sistema dei contributi regionali e detta regole transitorie in attesa del regolamento regionale attuativo.
Disciplina delle funzioni associate e dei livelli ottimali
Quando una funzione o un servizio è svolto in forma associata mediante delega o tramite ufficio comune, l’atto associativo deve indicare la disciplina regolamentare locale applicabile. Se ciò non avviene, la disciplina è adottata dall’ente delegato o dall’ente presso il quale è costituito l’ufficio comune.
Il programma di riordino territoriale individua i livelli ottimali per l’esercizio associato sovracomunale, ai fini dell’incentivazione. Il regolamento regionale può inoltre individuare ulteriori ambiti territoriali per l’esercizio associato e per l’accesso ai contributi.
La modifica, l’individuazione o la soppressione dei livelli ottimali avviene con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge. I comuni, le comunità montane e le province interessati sono chiamati a esprimere valutazioni entro 20 giorni; la mancata risposta non blocca il procedimento. Se non risultano valutazioni negative, la Giunta può provvedere direttamente con propria deliberazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.
Conferenza del livello ottimale
Nei livelli ottimali che hanno ottenuto il contributo forfetario e nei quali sono in corso gestioni associate che prevedono delega o uffici comuni può essere istituita, mediante convenzione, una conferenza del livello ottimale composta dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali partecipanti.
La convenzione disciplina composizione e funzionamento della conferenza. Può attribuirle funzioni di indirizzo e coordinamento delle gestioni associate, regolazione dei rapporti finanziari, compreso l’uso dei contributi regionali, interpretazione degli atti associativi, risoluzione concordata delle controversie, programmazione e promozione delle gestioni associate. Può inoltre consentire l’individuazione di un diverso ente presso cui collocare l’ufficio comune e l’attivazione di livelli più avanzati di integrazione.
Le disposizioni dell’atto istitutivo della conferenza prevalgono, salvo diversa previsione, su quelle contrastanti delle convenzioni già stipulate per le singole gestioni; le convenzioni successive sono integrate dall’atto istitutivo per quanto non espressamente previsto. La partecipazione alla conferenza non comporta indennità per gli amministratori locali.
Circondari provinciali
La provincia può attribuire a comunità montane, unioni di comuni o conferenze di livello ottimale che coinvolgano tutti i comuni di un livello ottimale il compito di svolgere anche funzioni di circondario provinciale, mediante apposita convenzione con gli enti interessati. Ciò è possibile solo se tutti i comuni del livello ottimale ricadono nel territorio provinciale e se sono state incentivate gestioni associate ai sensi della legge.
La convenzione deve indicare le funzioni provinciali esercitate dal circondario, le modalità operative, la durata del rapporto, i meccanismi di consultazione, i rapporti finanziari e gli eventuali poteri di indirizzo e coordinamento della provincia.
La Giunta regionale può assegnare al circondario contributi per un periodo massimo di tre anni, commisurati al livello di integrazione raggiunto nell’esercizio di funzioni provinciali, purché i comuni del circondario partecipino effettivamente a gestioni associate incentivate. Anche in questo caso non sono previste indennità per gli amministratori locali.
Cooperazione tra province ed enti locali
Le province sono chiamate a promuovere la cooperazione con comuni, comunità montane, unioni di comuni e circondari per rafforzare i rapporti istituzionali, favorire accordi locali sui livelli ottimali, diffondere conferenze e convenzioni e promuovere iniziative verso gli organismi decentrati dello Stato.
In attesa della riforma della legislazione sulle autonomie locali, ciascuna provincia, previa intesa in sede concertativa regionale, costituisce una conferenza di coordinamento istituzionale con rappresentanti della provincia, degli altri enti locali e della Giunta regionale.
Le province possono anche prevedere forme proprie di incentivazione finanziaria per comuni montani e di minore dimensione demografica in maggiore disagio, nonché per gli enti responsabili di gestioni associate o partecipanti alle convenzioni sui circondari. Tali forme possono essere semplificate e coordinate con gli esiti dei procedimenti regionali. La partecipazione alle conferenze di coordinamento istituzionale non dà diritto a indennità e tali conferenze non devono duplicare o sovrapporsi ad altri organismi già previsti dalla normativa.
Incentivi per unioni di comuni e gestioni associate
L’accesso ai contributi regionali da parte delle unioni di comuni richiede una durata non inferiore a dieci anni. Il regolamento regionale disciplina, di regola, ulteriori condizioni: appartenenza dei comuni alla stessa provincia, salvo parere favorevole regionale ai sensi dell’art. 133 Cost. o inclusione in ulteriori ambiti territoriali; nei casi di comuni montani, rispetto di specifici vincoli rispetto alle diverse comunità montane; esercizio effettivo di funzioni e servizi in almeno uno degli ambiti omogenei indicati dalla legge, tra cui polizia municipale, governo del territorio, lavori pubblici, servizi educativi, personale e servizi generali.
La legge aggiorna inoltre i rinvii normativi al regolamento regionale e precisa che l’unione di comuni può accedere ai contributi secondo quanto previsto dalle leggi regionali istitutive. Sono introdotte anche regole di sostegno alle fusioni o incorporazioni, salvo diversa disposizione di legge regionale.
Programmazione, monitoraggio e contributi pluriennali
La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di formazione del programma di riordino territoriale e svolge il monitoraggio dell’effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi.
Per i comuni dei livelli ottimali che abbiano ottenuto i contributi per almeno due anni consecutivi, la Giunta può concordare un programma pluriennale di sviluppo delle gestioni associate, con modalità specifiche di concessione dei contributi e di verifica dell’effettività delle gestioni, anche in deroga o in integrazione alle procedure ordinarie.
La Regione promuove inoltre iniziative di confronto, condivisione di esperienze, approfondimento e formazione del personale a favore degli enti locali e degli altri enti pubblici interessati.
Contributi aggiuntivi per comuni con confini modificati
La Giunta regionale può concedere contributi fino a 20.000 euro annui per comune, per un massimo di tre anni, ai comuni la cui circoscrizione territoriale sia stata ridotta per modifica dei confini. Il beneficio spetta solo se:
- il comune partecipa a gestioni associate ai sensi della legge;
- il comune rientra tra i primi cento della graduatoria di cui alla l.r. 39/2004;
- la legge di modifica dei confini è stata adottata a seguito di referendum consultivo e non ha previsto misure di sostegno.
Regolamento regionale attuativo
L’attuazione della legge è demandata a un regolamento regionale, che deve disciplinare in particolare:
- modalità di concessione e revoca dei contributi;
- provvedimenti della Giunta e degli uffici regionali competenti;
- collaborazione degli enti locali nel monitoraggio e nei procedimenti regionali;
- utilizzo delle risorse statali trasferite alla Regione per le gestioni associate;
- criteri di premialità per gestioni stabili, integrate o efficienti;
- criteri di incentivazione dei circondari;
- funzioni e servizi inclusi negli ambiti omogenei rilevanti per i contributi.
La premialità può essere attribuita solo applicando il criterio previsto per le gestioni più virtuose indicato dalla legge.
Disposizioni transitorie
Fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo continuano ad applicarsi il programma di riordino territoriale approvato nel 2003 e le relative disposizioni attuative della Giunta, nonché, per quanto necessario alla fase transitoria e al riparto delle risorse statali, alcune previsioni della legge finanziaria regionale 2006.
Dalla data di efficacia del regolamento cessano di avere efficacia le parti prima, seconda, terza e quarta della deliberazione consiliare n. 225/2003 e l’allegato C alla medesima deliberazione. Il regolamento sostituisce tale disciplina anche nei rinvii contenuti in altre leggi e provvedimenti regionali; resta invece efficace l’allegato B, salvo gli effetti della nuova disciplina sui livelli ottimali. Il regolamento deve inoltre indicare quali disposizioni della deliberazione del 2003 restano applicabili per i procedimenti non conclusi.
Per l’anno 2007, gli enti beneficiari dei contributi non sono tenuti a presentare la relazione intermedia sulla loro utilizzazione.
Abrogazioni
È abrogato, dall’entrata in vigore della legge, il comma 5 dell’art. 5-bis della l.r. 47/1991, come modificata dalla l.r. 66/2003. Un’ulteriore lettera di abrogazione risulta successivamente abrogata nel 2020.
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