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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25369/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Massa il 18/10/2023 perché l'appello, depositato telematicamente, era stato inviato a un indirizzo PEC errato per mera digitazione (depositoattipenali.tribunale.massa@giustazia.it) e quindi non aveva prodotto effetto. Il difensore ha sostenuto che l'errore fosse da ascrivere a caso fortuito/mero errore esecutivo, che il sistema aveva accettato l'invio senza segnalare anomalie e che sussisteva la volontà e la buona fede di impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto l'inadempimento riconducibile a difetto di diligenza del difensore nella verifica dell'effettiva consegna telematica e non a caso fortuito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il caso fortuito richiede evento imprevedibile, inevitabile e non superabile con ordinaria diligenza; l'errore di digitazione e la mancata verifica non soddisfano tali requisiti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura del ricorrente come norma relativa alla restituzione nel termine per impugnare; la Corte ha ritenuto che i presupposti per la restituzione (caso fortuito/forza maggiore) non ricorressero nel caso di errore di digitazione e mancata verifica dell'esito del deposito telematico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso (ad esempio condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende)

Massime di principio

  • L'errore del difensore nella digitazione dell'indirizzo PEC e la mancata verifica dell'effettiva ricezione non costituiscono di regola caso fortuito idoneo a giustificare la restituzione nel termine per impugnare.
  • Il caso fortuito richiede un evento imprevedibile e inevitabile che renda impossibile l'adempimento anche con l'ordinaria diligenza; mere svista o negligenza del difensore non sono sufficienti.
  • Spetta al difensore l'onere di verificare l'esito del deposito telematico; l'accettazione apparente da parte del sistema non esonera da tale verifica se il sistema non produce un riscontro valido e verificabile.
  • Il cliente ha un onere residuo di vigilanza sull'adempimento difensionale quando il controllo non è reso impossibile da circostanze eccezionali.
  • In caso di problemi con il deposito telematico è prudente conservare e produrre tutte le evidenze tecniche (log di invio, ricevute, schermate, comunicazioni con la cancelleria) per dimostrare l'impossibilità oggettiva di perfezionare l'impugnazione.
  • Per massimizzare la tutela in situazioni simili: verificare tempestivamente le ricevute di PEC, inviare duplicati con canali alternativi (es. posta raccomandata o notificazione a mezzo ufficiale) e, se si riscontrano anomalie, attivarsi subito per chiedere ristoro giurisdizionale o provvedimenti d'urgenza.

Testo integrale

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