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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-414/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 giugno 2026. — Datenschutzbehörde e Dr. G S contro Bundesministerin für Justiz e D GmbH. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 77 e 79 – Mezzi di ricorso – Esercizio parallelo – Articolazione tra la presentazione di un reclamo a un’autorità nazionale di controllo e l’esercizio di un ricorso giurisdizionale – Rischio di decisioni contraddittorie – Principio della tutela giurisdizionale effettiva – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di effettività – Principio di equivalenza. — Causa C-414/24

Giurisprudenza europea62024CJ0414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che reclamo al garante privacy e ricorso giudiziale contro il titolare del trattamento sono strumenti autonomi e paralleli. Uno Stato membro può coordinare i due procedimenti, anche tramite sospensione, ma non può imporre che l'autorità di controllo respinga il reclamo solo perché esiste un giudizio civile pendente sullo stesso oggetto. Una simile soluzione rischierebbe di compromettere l'effettività della tutela prevista dal RGPD.

RGPD: un'autorità di controllo non può respingere un reclamo solo perché pende un ricorso giurisdizionale parallelo sul medesimo oggetto non ancora definito in via definitiva.

La questione giuridica

Se gli articoli 77, paragrafo 1, e 79, paragrafo 1, del RGPD consentano a uno Stato membro di prevedere che l'autorità di controllo respinga un reclamo quando, sullo stesso oggetto, sia già pendente un ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 79; e, in particolare, se tale conclusione cambi quando nel giudizio civile sia già stata resa una decisione di merito non ancora definitiva.

Principio di diritto

Gli articoli 77, paragrafo 1, e 79, paragrafo 1, del RGPD ostano a una disciplina nazionale che consenta all'autorità di controllo di respingere un reclamo soltanto perché, sul medesimo oggetto, è stato proposto prima un ricorso giurisdizionale ancora pendente o non ancora definito in via definitiva. Il RGPD prevede mezzi di ricorso concorrenti e indipendenti; per evitare decisioni contraddittorie lo Stato membro può eventualmente prevedere una sospensione del procedimento amministrativo, ma non un rigetto che privi l'interessato di una tutela effettiva.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 17 RGPD
  • Articolo 57, paragrafo 1, lettera f), RGPD
  • Articolo 58, paragrafo 2, RGPD
  • Articolo 77 RGPD
  • Articolo 78 RGPD
  • Articolo 79 RGPD
  • Articolo 81, paragrafi 2 e 3, RGPD
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Protezione dei dati personali e concorso tra reclamo al garante e ricorso giudiziale

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), interpreta gli articoli 77 e 79 del RGPD in un caso in cui l'autorità di controllo aveva respinto un reclamo perché era già pendente un'azione giudiziaria sul medesimo oggetto. La Corte è chiamata a chiarire se il diritto dell'Unione consenta una simile articolazione tra rimedi, soprattutto per evitare decisioni potenzialmente contraddittorie.

Fatti e procedimento principale

La dott.ssa G S aveva chiesto alla società D GmbH la cancellazione di dati personali pubblicati su una piattaforma online. Dopo il rifiuto della società, aveva dapprima introdotto un ricorso civile e, successivamente all'entrata in applicazione del RGPD, aveva presentato anche un reclamo alla Datenschutzbehörde ai sensi dell'articolo 77 RGPD, chiedendo la cancellazione dei dati e la cessazione di ulteriori trattamenti.

La DSB aveva respinto il reclamo ritenendo che esso avesse lo stesso oggetto del giudizio civile già pendente e che il sistema del RGPD non consentisse la contemporanea trattazione della stessa controversia da parte del giudice e dell'autorità amministrativa. Il Verwaltungsgerichtshof, investito del ricorso in Revision, ha dubitato della compatibilità di tale soluzione con il RGPD.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede essenzialmente:

  • se gli articoli 77 e 79 RGPD ostino a una norma nazionale che consenta il rigetto del reclamo amministrativo per il solo fatto che un ricorso giurisdizionale sul medesimo oggetto è già stato proposto e pende;
  • se la risposta cambi quando, nel giudizio civile, sia già stata adottata una decisione di merito non ancora definitiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 77 RGPD, che riconosce all'interessato il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale;
  • l'articolo 79 RGPD, che garantisce il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, fatto salvo anche il reclamo ex articolo 77;
  • l'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), RGPD, che impone all'autorità di controllo di trattare i reclami e informare il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini;
  • l'articolo 58, paragrafo 2, RGPD, relativo ai poteri correttivi dell'autorità;
  • il considerando 141 RGPD e l'articolo 47 della Carta, in materia di ricorso effettivo;
  • l'articolo 81, paragrafi 2 e 3, RGPD, richiamato dal giudice del rinvio come possibile modello di coordinamento processuale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che gli articoli 77 e 79 RGPD fanno parte di un sistema di rimedi concorrenti e indipendenti: il regolamento non attribuisce priorità o esclusività né al reclamo amministrativo né al ricorso giurisdizionale. Tale impostazione è coerente con l'obiettivo del RGPD di garantire un livello elevato ed effettivo di protezione dei dati personali in tutta l'Unione.

Sotto il profilo del contesto, la Corte sottolinea che l'autorità di controllo ha l'obbligo di trattare con diligenza i reclami e di esaminarne l'oggetto nella misura necessaria. Ne consegue che essa non può liberarsi di tale dovere semplicemente perché esiste un'azione giudiziaria parallela sullo stesso oggetto.

Quanto all'argomento del rischio di decisioni contraddittorie, la Corte ammette che uno Stato membro possa prevedere strumenti di coordinamento, ad esempio un meccanismo di sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'esito del giudizio civile. Tale soluzione è compatibile con l'effettività della tutela e con l'esigenza di certezza del diritto.

Diversamente, il rigetto del reclamo per la sola ragione che il ricorso giurisdizionale è già pendente non è consentito. La Corte evidenzia che, in tal caso, non vi è garanzia che il giudizio civile si concluda con una decisione di merito; se il ricorso fosse dichiarato irricevibile o se l'interessato vi rinunciasse, egli potrebbe restare privo di tutela effettiva, specialmente quando nel diritto nazionale sia preclusa la presentazione di un nuovo reclamo per decorso dei termini.

Decisione

La Corte risponde che gli articoli 77, paragrafo 1, e 79, paragrafo 1, RGPD ostano a che un'autorità di controllo respinga un reclamo soltanto perché un ricorso giurisdizionale, proposto ai sensi dell'articolo 79 e avente il medesimo oggetto, sia stato introdotto in precedenza e sia ancora pendente, anche se la decisione resa in quel giudizio non è ancora definitiva.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • reclamo amministrativo e ricorso giudiziale sono rimedi autonomi, concorrenti e indipendenti;
  • il diritto nazionale può disciplinarne il coordinamento, ma senza svuotare il diritto al reclamo;
  • per evitare decisioni incoerenti è ammissibile la sospensione del procedimento amministrativo, non il suo rigetto automatico;
  • la soluzione nazionale deve preservare il principio di effettività e il diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personaliricorsi amministrativi e giurisdizionalitutela giurisdizionale effettivaautonomia procedurale degli stati membri

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