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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-376/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 giugno 2026. — MT contro Comité de direction de l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 10 – Comunicazione illecita di informazioni privilegiate – Abuso di informazioni privilegiate e abuso di mercato – Servizi finanziari – Articolo 21 – Comunicazione o diffusione di informazioni ai media – Comunicazione da parte di un politico di informazioni privilegiate ai media – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 – Articolo 10 – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’espressione – Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali – Interpretazione e limitazione dell’esercizio di tale libertà. — Causa C-376/24

Giurisprudenza europea62024CJ0376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito l’ambito delle deroghe al divieto di comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando la divulgazione avvenga nei media da parte di un politico. Ha ritenuto che una comunicazione del genere può rientrare nel normale esercizio delle funzioni politiche e che l’articolo 21 del regolamento sugli abusi di mercato può applicarsi anche fuori dal giornalismo, purché siano rispettate le condizioni di necessità e proporzionalità e manchino vantaggi economici o finalità di manipolazione del mercato. La valutazione concreta spetta al giudice nazionale.

Comunicazione ai media di un’informazione privilegiata da parte di un politico: applicabilità dell’eccezione del normale esercizio delle funzioni e dell’articolo 21 del regolamento sugli abusi di mercato

La questione giuridica

Se la comunicazione ai media di un’informazione privilegiata da parte di un politico, ex ministro e membro di un partito di opposizione, effettuata per criticare una privatizzazione in corso e sollecitare un dibattito pubblico su una questione di interesse generale, possa rientrare nel "normale esercizio" delle sue funzioni ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2003/6 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014; e se l’articolo 21 del regolamento n. 596/2014, relativo alla comunicazione o diffusione di informazioni ai media, si applichi anche a comunicazioni provenienti da un politico e non solo da giornalisti.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la comunicazione ai media di un’informazione privilegiata da parte di un politico può, in concreto, rientrare nel normale esercizio delle sue funzioni e quindi non essere illecita ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, purché sia necessaria a tali funzioni e proporzionata. Inoltre, l’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 non è riservato ai soli giornalisti: può applicarsi anche a una comunicazione effettuata da un politico nei media, quando avvenga nell’ambito dell’espressione pubblica su una questione di interesse generale, salvo che vi sia un vantaggio o guadagno economico, diretto o indiretto, oppure l’intenzione di fuorviare il mercato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/6/CE
  • Regolamento (UE) n. 596/2014
  • Articolo 3 della direttiva 2003/6/CE
  • Articolo 10 del regolamento (UE) n. 596/2014
  • Articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014
  • Articolo 21 del regolamento (UE) n. 596/2014
  • Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 10 CEDU
  • Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Comunicazione ai media di un’informazione privilegiata da parte di un politico

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Bruxelles in materia di abusi di mercato. La Corte era chiamata a interpretare la direttiva 2003/6/CE e il regolamento (UE) n. 596/2014 alla luce della libertà di espressione garantita dalla Carta e dalla CEDU, in un caso relativo a dichiarazioni rese da un politico belga ai media su una prevista privatizzazione di un’impresa pubblica.

Fatti e procedimento principale

MT, ex ministro e membro influente di un partito di opposizione, aveva comunicato a radio, stampa e siti internet informazioni relative all’imminente cessione da parte dello Stato belga di una quota della Bpost a PostNL. Secondo la decisione di rinvio, tali informazioni avevano carattere privilegiato e la loro divulgazione provocò la sospensione delle transazioni sui titoli Bpost e l’interruzione delle trattative con PostNL. La FSMA sanzionò MT con una sanzione pecuniaria per violazione del divieto di comunicazione di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio di un’occupazione, professione o funzione.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 3 della direttiva 2003/6/CE, che vietava la comunicazione di informazioni privilegiate salvo che avvenisse nel normale esercizio del lavoro, della professione o delle funzioni;
  • gli articoli 10, 14 e 21 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplinano rispettivamente la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, il divieto di abuso e di comunicazione illecita, e la comunicazione o diffusione di informazioni ai media;
  • gli articoli 11 e 52 della Carta, nonché l’articolo 10 CEDU, per il bilanciamento con la libertà di espressione;
  • il principio di uguaglianza, richiamato dal giudice nazionale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la divulgazione ai media di un’informazione privilegiata da parte di un politico, finalizzata a criticare una privatizzazione e a stimolare il dibattito pubblico, potesse essere considerata lecita perché avvenuta nel normale esercizio delle sue funzioni;
  • se l’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 fosse limitato ai giornalisti oppure potesse coprire anche comunicazioni di politici o di altre persone che intervengono nei mezzi di informazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto ribadito che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014 corrisponde sostanzialmente all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6/CE: in entrambi i casi la comunicazione di informazioni privilegiate è vietata, salvo che avvenga nel normale esercizio di un’occupazione, professione o funzione.

Ha poi ricordato che tale eccezione va interpretata restrittivamente e richiede uno stretto nesso tra la comunicazione e l’esercizio normale delle funzioni, oltre al rispetto del principio di proporzionalità. Tuttavia, non ha escluso a priori che un politico possa rientrare in tale ambito, specialmente se è un membro attivo e influente di un partito di opposizione e usa la comunicazione per contestare o denunciare le politiche del governo su una questione di interesse generale.

Quanto all’articolo 21 del regolamento n. 596/2014, la Corte ha chiarito che esso non è una base autonoma separata dall’articolo 10, ma ne orienta l’applicazione quando la comunicazione riguarda l’attività giornalistica o altre forme di espressione nei mezzi d’informazione. L’espressione ha una portata ampia e può includere anche comunicazioni effettuate da soggetti diversi dai giornalisti, purché il loro ruolo e le circostanze concrete lo giustifichino. Restano però decisive due condizioni negative: assenza di vantaggi o guadagni, diretti o indiretti, e assenza dell’intenzione di fuorviare il mercato.

La Corte ha inoltre valorizzato la libertà di espressione politica e il ruolo della stampa in una società democratica, richiamando l’articolo 11 della Carta, l’articolo 52 della Carta e la giurisprudenza della Corte EDU sul discorso politico e sulle questioni di interesse generale. Ha quindi indicato al giudice nazionale di verificare concretamente se la comunicazione fosse necessaria per l’esercizio delle funzioni politiche e se fosse proporzionata rispetto al rischio di pregiudizio all’integrità dei mercati finanziari.

Decisione e dispositivo

La Corte ha concluso che la comunicazione ai media di un’informazione privilegiata da parte di un politico, finalizzata a criticare una privatizzazione in corso e a promuovere un dibattito pubblico su una questione di interesse generale, può rientrare nel normale esercizio delle funzioni ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2003/6 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014. Ha inoltre stabilito che l’articolo 21 del regolamento n. 596/2014 può applicarsi anche a una siffatta comunicazione, a condizione che sia necessaria all’esercizio delle funzioni politiche e rispettosa del principio di proporzionalità, e che non vi sia vantaggio economico o intenzione di fuorviare il mercato.

Implicazioni pratiche

La sentenza è rilevante per la disciplina degli abusi di mercato perché evita un’interpretazione formalistica dell’eccezione dei media e riconosce che anche la comunicazione politica può, in casi concreti, essere protetta se inserita nel dibattito democratico. Per gli operatori e i consulenti, il punto decisivo resta la verifica concreta di necessità, proporzionalità, assenza di beneficio economico e assenza di finalità manipolativa, elementi che devono essere valutati dal giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatoinformazioni privilegiatelibertà di espressionelibertà di stampamercati finanziari

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