Corte di giustizia, Sentenza C-522/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2026. — BG contro Ministero della Difesa. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 1 – Oggetto – Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) – Divieto di discriminazione basata sulle convinzioni personali – Normativa nazionale che obbliga i militari a farsi vaccinare contro il virus SARS‑CoV‑2 – Differenza di trattamento fondata sull’appartenenza a una categoria professionale – Nozione di “convinzioni personali”. — Causa C-522/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto le censure contro l’obbligo vaccinale anti COVID-19 imposto al personale militare italiano. Ha ritenuto che la differenza di trattamento rispetto ai civili dipenda dalla categoria professionale e quindi resti fuori dall’ambito della direttiva 2000/78. Ha inoltre chiarito che le obiezioni fondate su argomenti di salute pubblica non equivalgono a "convinzioni personali" ai sensi della direttiva, e che la Carta non si applica poiché la misura nazionale non attua il diritto dell’Unione.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2000/78/CE dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 imposto ai militari italiani e della sospensione dal servizio del militare non vaccinato.
La questione giuridica
Se la direttiva 2000/78/CE osti a una normativa nazionale che: 1) impone ai militari un obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 non previsto per il personale civile impiegato nello stesso contesto; 2) configura tale obbligo come discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali, anche quando il lavoratore non vaccinato è disponibile a effettuare tamponi frequenti; 3) prevede la sospensione dal servizio senza retribuzione, con possibile impatto sul sostentamento della famiglia e sui figli minori, in relazione agli articoli 1 e 24 della Carta.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la direttiva 2000/78/CE non si applica a una differenza di trattamento fondata sull’appartenenza a una categoria professionale, come la distinzione tra militari e personale civile; inoltre, la contestazione dell’obbligo vaccinale basata su argomenti scientifici o sulla diversa opportunità di tamponi non integra, di per sé, la nozione di "convinzioni personali", ma esprime opinioni in materia di salute pubblica, estranee alla direttiva. Di conseguenza, la normativa nazionale che impone l’obbligo vaccinale ai militari e ne prevede la sospensione in caso di rifiuto non viola, in questa fattispecie, l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78; quanto agli articoli 1 e 24 della Carta, essi non sono applicabili perché la normativa nazionale non attua il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 19 TFUE
Obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale militare e direttiva 2000/78/CE
La Corte di giustizia, Quinta Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra un ufficiale superiore dell’Esercito e il Ministero della Difesa. La questione riguarda la legittimità, alla luce della direttiva 2000/78/CE e della Carta, dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 imposto ai militari e della conseguente sospensione dal servizio in caso di rifiuto.
Fatti e procedimento principale
BG, ufficiale superiore del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, è stato sospeso dal servizio con provvedimento del 10 gennaio 2022 dopo essersi rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria contro il virus SARS-CoV-2 prevista per il personale militare dall’articolo 4-ter, paragrafo 1, lettera b), del decreto-legge n. 44/2021, come modificato dal decreto-legge n. 172/2021. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; nell’ambito di tale procedimento il Consiglio di Stato è stato chiamato a rendere parere e ha sollevato tre questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama principalmente la direttiva 2000/78/CE, in particolare:
- l’articolo 1, che definisce l’oggetto della direttiva;
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), che disciplinano discriminazione diretta e indiretta;
- l’articolo 2, paragrafo 5, relativo alle misure nazionali necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica e alla tutela della salute. La Corte richiama inoltre gli articoli 1, 24 e 51, paragrafo 1, della Carta, oltre agli articoli 19 TFUE, 21 TFUE e 267 TFUE. Sul piano nazionale sono citati il decreto legislativo n. 216/2003, il decreto-legge n. 44/2021, il decreto-legge n. 172/2021 e il codice dell’ordinamento militare, in particolare gli articoli 89, 206-bis e 894.
Prima questione: differenza di trattamento tra militari e civili
Il giudice del rinvio chiedeva se la direttiva 2000/78 osti a una normativa che impone la vaccinazione ai soli militari, mentre il personale civile che opera nello stesso ambiente non è soggetto al medesimo obbligo. La Corte ricorda che la direttiva tutela contro discriminazioni fondate esclusivamente sui motivi tassativamente elencati all’articolo 1, tra cui religione o convinzioni personali, e non copre discriminazioni basate sulla categoria professionale o sul luogo di lavoro. Nel caso di specie, la differenza di trattamento deriva dall’appartenenza a categorie di personale diverse, sottoposte dal diritto nazionale a regimi giuridici distinti. Ne consegue che essa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.
Seconda questione: nozione di "convinzioni personali" e discriminazione indiretta
Il Consiglio di Stato domandava anche se l’obbligo vaccinale potesse integrare una discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali, specialmente per il militare che rifiuta la vaccinazione ma accetterebbe tamponi frequenti. La Corte chiarisce che, ai fini della direttiva 2000/78, la nozione di religione e convinzioni personali riguarda convinzioni religiose, filosofiche o spirituali; non comprende invece le semplici opinioni, comprese quelle in materia di salute pubblica. L’articolo 1 della direttiva elenca i motivi di discriminazione in modo tassativo. Poiché nel caso concreto il ricorrente contesta l’obbligo vaccinale sulla base di argomenti scientifici e di valutazioni sull’efficacia del vaccino o sull’equivalenza con i tamponi, la sua posizione esprime un dissenso su scelte di sanità pubblica, non una "convinzione personale" protetta dalla direttiva. Di conseguenza, anche la seconda fattispecie resta fuori dall’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
Terza questione: sospensione dal servizio, Carta e ambito di applicazione del diritto dell’Unione
Il giudice del rinvio chiedeva infine se la sospensione dal servizio senza retribuzione, con effetti sul sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, violi gli articoli 1 e 24 della Carta. La Corte ribadisce che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1. Qui, però, la misura nazionale esaminata non rientra nell’ambito della direttiva 2000/78, poiché la disparità di trattamento denunciata non è disciplinata da tale atto. Inoltre, non emerge alcun diverso collegamento con altra norma del diritto dell’Unione. Per questo motivo, la Corte conclude che gli articoli 1 e 24 della Carta non sono applicabili al procedimento principale.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 non osta a una normativa che impone ai militari la vaccinazione obbligatoria mentre il personale civile non vi è soggetto, perché la differenza di trattamento si fonda sulla categoria professionale;
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 non osta a tale normativa quando la contestazione dell’obbligo vaccinale si basa su opinioni in materia di salute pubblica, che non costituiscono "convinzioni personali";
- gli articoli 1 e 24 della Carta non si applicano al caso di specie, poiché la normativa nazionale non attua il diritto dell’Unione.
Principio affermato
L’appartenenza a una categoria professionale distinta, come quella militare rispetto al personale civile, non integra di per sé un motivo di discriminazione vietato dalla direttiva 2000/78; inoltre, il dissenso sull’opportunità o sull’efficacia di un obbligo vaccinale fondato su valutazioni scientifiche o di salute pubblica non rientra nella nozione di "convinzioni personali" protetta da tale direttiva. In mancanza di attuazione del diritto dell’Unione, la Carta non è applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 giu 2026Corte di giustizia, Sentenza C-376/24
- Sentenza · 18 giu 2026Corte di giustizia, Sentenza C-414/24
- Sentenza · 18 giu 2026Corte di giustizia, Sentenza C-484/24
- Sentenza · 18 giu 2026Corte di giustizia, Sentenza C-575/24
- Sentenza · 18 giu 2026Corte di giustizia, Sentenza C-658/24
- Sentenza · 18 giu 2026Corte di giustizia, Sentenza C-816/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →