Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 4394 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Dichiarazione omessa - Riportabilità del credito nella dichiarazione dell'anno successivo - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di utilizzare in detrazione un'eccedenza di credito IVA maturata in un anno per il quale era stata omessa la dichiarazione annuale. Il contribuente sosteneva che il credito potesse essere riportato nella dichiarazione relativa a un anno successivo, mentre l'Amministrazione finanziaria ne contestava presumibilmente la detraibilità per effetto dell'omissione dichiarativa.

La decisione

La tesi della riportabilità è stata ritenuta legittima: il credito IVA formatosi nell'anno di omessa dichiarazione può essere computato in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. Ciò non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito. L'Amministrazione finanziaria deve verificare il credito maturato nell'anno di omessa dichiarazione mediante i poteri di accertamento previsti dall'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione dell'IVA può essere esercitata entro il termine previsto dalla norma; il credito può essere riportato nella dichiarazione relativa, al più tardi, al secondo anno successivo a quello di maturazione del diritto, anche se la dichiarazione dell'anno di formazione del credito è stata omessa, purché il credito sia effettivamente esistente.

  • Art. 55 del d.P.R. n. 633/1972

    In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria conserva il potere-dovere di accertare induttivamente l'imposta dovuta e, per quanto rileva nella vicenda, di verificare l'esistenza, la spettanza e l'ammontare del credito IVA fatto valere dal contribuente.

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione annuale non determina automaticamente la perdita del credito IVA sostanzialmente esistente, ma rende necessaria una verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  • Il credito IVA deve essere utilizzato entro il termine massimo individuato dalla disciplina sulla detrazione, ossia, secondo il principio richiamato, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.
  • Il contribuente deve conservare e produrre fatture, registri, liquidazioni e ogni altra documentazione idonea a dimostrare origine, effettività e ammontare del credito.
  • La possibilità di riportare il credito non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestarlo se, all'esito dei controlli, il credito risulta inesistente, non documentato o non spettante.
  • La decisione tutela il credito IVA sostanziale, evitando che un'omissione formale comporti automaticamente la sua perdita, ma non elimina gli obblighi dichiarativi né i rischi sanzionatori connessi all'omissione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.