Sentenza del 06/07/2016 n. 4394 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Dichiarazione omessa - Riportabilità del credito nella dichiarazione dell'anno successivo - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di utilizzare in detrazione un'eccedenza di credito IVA maturata in un anno per il quale era stata omessa la dichiarazione annuale. Il contribuente sosteneva che il credito potesse essere riportato nella dichiarazione relativa a un anno successivo, mentre l'Amministrazione finanziaria ne contestava presumibilmente la detraibilità per effetto dell'omissione dichiarativa.
La decisione
La tesi della riportabilità è stata ritenuta legittima: il credito IVA formatosi nell'anno di omessa dichiarazione può essere computato in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. Ciò non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito. L'Amministrazione finanziaria deve verificare il credito maturato nell'anno di omessa dichiarazione mediante i poteri di accertamento previsti dall'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell'IVA può essere esercitata entro il termine previsto dalla norma; il credito può essere riportato nella dichiarazione relativa, al più tardi, al secondo anno successivo a quello di maturazione del diritto, anche se la dichiarazione dell'anno di formazione del credito è stata omessa, purché il credito sia effettivamente esistente.
Art. 55 del d.P.R. n. 633/1972
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria conserva il potere-dovere di accertare induttivamente l'imposta dovuta e, per quanto rileva nella vicenda, di verificare l'esistenza, la spettanza e l'ammontare del credito IVA fatto valere dal contribuente.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione annuale non determina automaticamente la perdita del credito IVA sostanzialmente esistente, ma rende necessaria una verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- Il credito IVA deve essere utilizzato entro il termine massimo individuato dalla disciplina sulla detrazione, ossia, secondo il principio richiamato, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.
- Il contribuente deve conservare e produrre fatture, registri, liquidazioni e ogni altra documentazione idonea a dimostrare origine, effettività e ammontare del credito.
- La possibilità di riportare il credito non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestarlo se, all'esito dei controlli, il credito risulta inesistente, non documentato o non spettante.
- La decisione tutela il credito IVA sostanziale, evitando che un'omissione formale comporti automaticamente la sua perdita, ma non elimina gli obblighi dichiarativi né i rischi sanzionatori connessi all'omissione.
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