Cassazione Penale, Sentenza n. 14958/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 256, comma 2, D.lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti pericolosi). Sono stati dedotti quattro motivi: i primi tre, congiuntamente, contestano la violazione di legge e la carenza di motivazione riguardo agli elementi oggettivo e soggettivo del reato (in particolare si sostiene che il deposito del veicolo sulla pubblica via fu momentaneo, inferiore alle 24 ore, e che il ricorrente aveva l'intenzione di far immediatamente rimuovere il mezzo dal demolitore, quindi mancava la volontà di disfarsi definitivamente del bene); il quarto motivo censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), richiamando elementi quali incensuratezza, episodicità, brevità della permanenza, assenza di danno ambientale e pronta riparazione della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi generici e privi di confronto con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva spiegato perché non fosse plausibile il trasporto in due volte e aveva ricostruito logicamente la condotta. Ha inoltre affermato che l'elemento soggettivo richiesto dalla norma può essere configurato anche a titolo di colpa (la contravvenzione è punibile per colpa), e che non è necessario dimostrare un danno ambientale per integrare il reato di abbandono di rifiuti. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa dei giudici di merito, che hanno valorizzato modalità della condotta e successivi comportamenti del ricorrente come incompatibili con la tenuità. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 2
Norma sanzionatoria relativa all'abbandono di rifiuti (reato contestato). La Corte ha ritenuto integrati gli elementi della fattispecie anche alla luce della ricostruzione fattuale dei giudici di merito.
D.lgs. n. 152/2006, art. 192, commi 1 e 2
"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"
La norma pone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato. In assenza di definizione legislativa di "abbandono", la Corte fa riferimento alla giurisprudenza che distingue abbandono occasionale (art. 256) da discarica abusiva (definitività o attività sistematica). Per l'abbandono non è necessario provare un danno ambientale.
Codice penale, art. 131-bis
I giudici territoriali hanno valutato che le modalità della condotta e le circostanze (anche l'apparente 'macchinazione') escludevano la particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha ritenuto la valutazione congrua e non illogica.
Codice penale, art. 133
Richiamato per il criterio di valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) nella decisione sul 131-bis.
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per il trattamento orale del ricorso (discussione orale); la Cassazione ha trattato il ricorso anche su istanza di discussione orale.
Massime di principio
- Per il reato di abbandono di rifiuti (art. 256 e art. 192 D.lgs. 152/2006) non è indispensabile dimostrare un danno ambientale: la condotta in violazione del divieto è sanzionata in sé.
- La distinzione fra 'abbandono' e 'discarica abusiva' si fonda principalmente sul carattere di definitività e sistematicità della condotta: un deposito occasionale e limitato puo' integrare il reato di abbandono; la definitività, anche con unico conferimento mirato a disfarsi permanentemente, può integrare la discarica abusiva.
- Nelle contravvenzioni ambientali la responsabilità è spesso configurabile a titolo di colpa: non è sempre necessario il dolo di volersi "disfare definitivamente" del bene.
- Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) occorre dimostrare complessivamente la leggerezza della condotta tenendo conto di modalità, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo e comportamenti successivi; condotte che denotino artificio o tentativo di eludere l'accertamento riducono fortemente le possibilità di riconoscimento.
- In Cassazione, i motivi devono essere specifici e confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o ripetitive dei motivi già esaminati sono frequentemente dichiarate inammissibili, soprattutto in presenza di una "doppia conforme" (conferma integrale da parte di primo e secondo grado).
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