L.R. Emilia-Romagna 16/2006
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Emilia-Romagna il turismo naturista, favorendo l’individuazione di aree dedicate e la realizzazione di strutture pubbliche e private. Prevede delimitazione e segnalazione delle aree, possibili concessioni a gestori privati e un regolamento regionale sulle recinzioni entro sei mesi dall’entrata in vigore.
Valorizzazione del turismo naturista in Emilia-Romagna
Valorizzazione del turismo naturista in Emilia-Romagna
La legge regionale Emilia-Romagna n. 16 del 31 luglio 2006 promuove la pratica del turismo naturista nel territorio regionale, nell’ambito delle competenze regionali, con l’obiettivo di valorizzare uno stile di vita sano e prevalentemente all’aria aperta, anche mediante il nudismo come forma di sviluppo del benessere fisico e mentale.
Finalità e indirizzo della Regione
La Regione si impegna a creare le condizioni necessarie per consentire la pratica del naturismo, riconoscendone la valenza turistica e di promozione del contatto diretto con la natura. L’intervento regionale è rivolto esclusivamente al territorio dell’Emilia-Romagna.
Individuazione delle aree e sostegno alle strutture
Per perseguire tali finalità, la Regione favorisce:
- l’individuazione di aree da destinare alla pratica del naturismo;
- la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo;
- la concessione di contributi tramite le vigenti leggi di incentivazione del settore turistico.
Aree pubbliche destinate al naturismo
I comuni possono destinare alla pratica naturista spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi e altri ambienti naturali appartenenti al demanio o ad altri enti pubblici. In tali aree devono essere realizzate solo infrastrutture semplici, destinate ai servizi, poco visibili, non inquinanti e rispettose dell’ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.
La Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, i requisiti dei servizi nelle aree naturiste, restando fermo quanto previsto dalla disciplina regionale sulle strutture ricettive.
Gestione delle aree pubbliche e controlli
La gestione delle aree pubbliche può essere affidata in concessione a privati, associazioni o organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione. La concessione deve indicare:
- il canone dovuto dai gestori;
- l’obbligo di attrezzare l’area in modo adeguato al funzionamento e alla fruizione.
I comuni controllano l’attività svolta e il regolare allestimento delle infrastrutture; in caso di esito negativo possono revocare la concessione o la licenza.
Aree private e strutture turistiche naturiste
I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, come campeggi, alberghi, piscine, saune o altre analoghe strutture, esclusa la zona di demanio marittimo, devono attenersi alla disciplina regionale sulle strutture ricettive e alle altre norme vigenti del settore turistico. Anche per tali strutture si applicano le regole sui controlli comunali e sulla delimitazione e segnalazione delle aree.
Delimitazione, segnalazione e tutela della riservatezza
Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere chiaramente delimitate e segnalate con cartelli o strumenti equivalenti, in modo da distinguerle dagli spazi frequentati da chi non pratica il naturismo ed evitare promiscuità. Se necessario, le aree devono essere recintate con piante autoctone.
Le strutture private devono inoltre garantire la protezione dei terzi esterni rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi in cui si svolge la pratica naturista.
Regolamento tecnico e termine di attuazione
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve emanare un regolamento per definire le caratteristiche tecniche delle recinzioni delle aree private o pubbliche destinate al naturismo. Il termine è rilevante perché individua il periodo entro cui deve essere adottata la disciplina tecnica attuativa.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge non contiene limiti temporali di efficacia delle regole sostanziali, ma disciplina un settore turistico specifico tuttora astrattamente applicabile sul territorio regionale. Tuttavia, il contenuto è fortemente settoriale e operativo in relazione all’istituzione, gestione e delimitazione delle aree naturiste.
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