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Legge

L.R. Emilia-Romagna 15/2006

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 15/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la conservazione della fauna minore in Emilia-Romagna, vietandone cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo, e prevedendo misure di tutela, monitoraggio, elenco delle specie rare/minacciate, deroghe autorizzate, sanzioni e vigilanza. Restano ferme alcune norme su specie ittiche; la raccolta di chiocciole è limitata e vietata nelle aree protette salvo eccezioni.

Tutela della fauna minore in Emilia-Romagna

Tutela della fauna minore in Emilia-Romagna

La legge regionale disciplina la conservazione della fauna minore nel territorio dell’Emilia-Romagna, in coerenza con la normativa internazionale, europea e statale richiamata nel testo. L’obiettivo è preservare anfibi, rettili, chirotteri e altre specie considerate fauna minore, con misure di protezione degli individui, degli habitat e delle attività di monitoraggio e gestione.

Ambito di applicazione e soggetti tutelati

La tutela riguarda tutte le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio regionale, con inclusione di micromammiferi e chirotteri ed esclusione degli altri vertebrati omeotermi. Sono espressamente tutelati anfibi, rettili e chirotteri, nonché le specie particolarmente protette e i loro habitat di riproduzione, alimentazione, svernamento e sosta.

Finalità e linee generali di conservazione

La Regione, insieme a Province, enti di gestione delle aree protette, Comuni e Comunità montane, deve:

  • salvaguardare specie, popolazioni ed esemplari, proteggendo e ricostituendo gli habitat;
  • promuovere interventi di recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza, anche con azioni in situ ed ex situ;
  • ridurre fattori di degrado e squilibrio ambientale in ambiti agricoli, forestali, idrici e infrastrutturali;
  • promuovere studi, ricerche, iniziative didattiche e divulgative.

Divieti principali

Per le specie tutelate è vietato:

  • catturare o uccidere intenzionalmente, nonché detenere o commerciare esemplari vivi o morti o loro parti;
  • danneggiare o distruggere intenzionalmente uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, sosta, svernamento ed estivazione;
  • disturbare intenzionalmente le specie nelle fasi riproduttive, trofiche, di svernamento, estivazione o migrazione;
  • rilasciare in natura organismi alloctoni idonei a predare o competere con la fauna autoctona.

La norma richiama espressamente il divieto di maltrattamento degli alloctoni ai sensi dell’art. 727 c.p.

Raccolta e commercio di chiocciole e rane

La raccolta in natura delle chiocciole è consentita solo per uso e consumo diretto, entro il limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi. Nei territori compresi nel sistema delle aree protette è vietata la raccolta in natura di chiocciole e rane, salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti. È inoltre vietata la vendita di chiocciole e rane raccolte in natura; il commercio è ammesso solo per esemplari da allevamento, con certificazione del produttore sulla quantità e sull’allevamento di provenienza.

Misure di pianificazione, gestione e direttive regionali

Province, Comunità montane, Comuni ed enti di gestione delle aree protette devono individuare misure di tutela e conservazione, anche temporanee o riferite a specifiche fasi biologiche, e promuovere una gestione coerente di elementi del paesaggio essenziali alla migrazione e allo scambio genetico, come corsi d’acqua, canali, siepi campestri, scarpate stradali e ferroviarie e aree intercluse degli svincoli.

La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale, deve emanare direttive entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge per predisporre tali misure.

Deroghe, autorizzazioni e attività didattiche

Sono escluse dalla tutela:

  • le specie alloctone;
  • le specie oggetto di allevamento produttivo;
  • le specie allevate con autorizzazione specifica.

Per le specie autorizzate all’allevamento commerciale, l’immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato dell’allevatore che indichi provenienza e nascita in cattività.

Le Province o gli enti di gestione delle aree protette possono autorizzare, su richiesta motivata, prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per ricerca, ripopolamento, reintroduzione e fini amatoriali; per questi ultimi le specie particolarmente protette restano escluse.

Per attività didattiche di scuole, enti o associazioni è richiesta una comunicazione preventiva alla Provincia competente con dati su specie, numero di esemplari, provenienza, durata, luogo di rilascio e referente; la Provincia può vietare l’attività entro 60 giorni. Restano comunque escluse le specie particolarmente protette.

Monitoraggio e elenco regionale delle specie rare o minacciate

È istituito un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con coinvolgimento di ARPA, università, organismi scientifici, associazioni ambientaliste e volontariato ambientale e animalista iscritto nei registri regionali. Sono possibili protocolli di intesa per raccogliere e coordinare i dati.

Il monitoraggio serve anche per il rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale regionale e per l’aggiornamento delle liste di specie tutelate. Deve comprendere anche i dati sulle catture o uccisioni accidentali delle specie dell’allegato D, lettera a), del d.P.R. 357/1997.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale approva l’Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate; l’elenco è aggiornato almeno ogni tre anni, o prima se necessario, sentiti gli enti e i soggetti scientifici e associativi indicati dalla legge.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni pecuniarie per le principali violazioni, con importi più elevati per le specie particolarmente protette e per i casi a fini commerciali. In particolare:

  • cattura, uccisione, detenzione o commercio abusivi;
  • danneggiamento o distruzione di uova, nidi e habitat;
  • disturbo intenzionale;
  • rilascio di alloctoni;
  • mancata certificazione del commercio di specie allevate;
  • attività senza autorizzazione provinciale o senza preventiva comunicazione per fini didattici.

Nei casi previsti sono disposte anche confisca degli animali, rilascio in ambienti idonei e obbligo di rimessa in pristino dei luoghi. I proventi sono riscossi da Province ed enti di gestione delle aree protette e destinati alle attività previste dalla legge.

Vigilanza, ricerca e iniziative di salvaguardia

La vigilanza spetta a polizia locale, Corpo forestale dello Stato, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardiaparco, guardie ecologiche volontarie e altri soggetti abilitati dalla normativa richiamata.

La Regione, le Province e gli enti di gestione delle aree protette promuovono inoltre studi e ricerche, centri specializzati per studio, conservazione, riproduzione e reintroduzione, acquisizione pubblica di aree naturali o seminaturali rilevanti, iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e misure contro l’abbandono e contro la proliferazione di popolazioni alloctone, oltre a incentivi per la conservazione di habitat e specie anche tramite convenzioni e accordi di programma.

Copertura finanziaria

Le risorse necessarie sono individuate nel programma regionale di cui alla legge regionale n. 6 del 2005. Gli eventuali ulteriori oneri sono coperti con fondi del bilancio regionale, mediante variazioni o istituzione di nuove unità previsionali di base e capitoli, secondo la disciplina contabile regionale.

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