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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00558/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, applicata dalla Cassa su un trattamento previdenziale del professionista, a titolo di contributo di solidarietà per più annualità. La Corte d'appello aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute, ritenendo illegittimo il prelievo e dichiarando prescritte solo in parte le pretese restitutorie: aveva applicato il termine quinquennale per gli importi successivi al 2011 e il termine decennale per il periodo anteriore. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha censurato la statuizione di illegittimità del contributo di solidarietà, sostenendo in subordine che, quanto meno per effetto di specifiche delibere e della normativa richiamata, il prelievo fosse legittimo; con il terzo motivo ha contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativamente agli anni 2010 e 2011, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale anche a tali annualità. Il professionista ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la parte della sentenza che aveva applicato la prescrizione quinquennale invece di quella decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi del ricorso principale, richiamando il consolidato principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti amministrativi o regolamentari, trattenute su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, poiché un simile prelievo contrasta con il principio del pro rata ed è qualificabile come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge. In materia di prescrizione, la Corte ha invece accolto il ricorso incidentale del professionista e ha respinto il terzo motivo del ricorso principale, affermando che, quando è in contestazione l'ammontare del trattamento previdenziale e si chiede la riliquidazione degli importi, opera la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale delle prestazioni periodiche liquidate ed esigibili; è stata inoltre esclusa l'applicabilità della disciplina invocata dalla Cassa relativa ai trattamenti INPS conseguenti a pronuncia giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese. È stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    la trattenuta sul trattamento previdenziale è qualificata come prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione è riservata al legislatore

  • principio del pro rata

    gli enti previdenziali privatizzati non possono incidere retroattivamente su trattamenti già determinati secondo i criteri applicabili

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche richiede che il credito sia liquido ed esigibile; se è contestato l'ammontare del trattamento, non si applica

  • art. 2946 c.c.

    il diritto alla riliquidazione degli importi previdenziali contestati è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale

  • art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935

    richiamato in relazione alla prescrizione quinquennale delle prestazioni previdenziali periodiche già liquide ed esigibili

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970

    ritenuto non incidente sulla fattispecie, perché riguarda solo i trattamenti pensionistici erogati dall'INPS dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto

  • art. 38 d.l. n. 6 giugno 2011

    richiamato quale norma introduttiva dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970, ma non applicabile al caso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre contributi di solidarietà o trattenute analoghe su trattamenti pensionistici già determinati, se tali interventi non incidono sui criteri di calcolo della prestazione ma si risolvono in un prelievo su diritti già maturati; un simile prelievo è consentito solo da una fonte legislativa.
  • La tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale non consente deroghe al principio del pro rata quando la modifica incide in senso peggiorativo su trattamenti già liquidati o determinati.
  • Quando si controverte non sul singolo rateo esigibile, ma sulla stessa misura del trattamento previdenziale e si chiede la riliquidazione degli importi, il diritto azionato soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche liquide ed esigibili.
  • La disciplina speciale sulla prescrizione introdotta per determinati trattamenti INPS non è estensibile in via analogica a fattispecie diverse, come quelle riguardanti enti previdenziali privatizzati, se il testo normativo ne circoscrive espressamente l'ambito applicativo.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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