Cassazione Civile, Ordinanza n. 00558/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, applicata dalla Cassa su un trattamento previdenziale del professionista, a titolo di contributo di solidarietà per più annualità. La Corte d'appello aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute, ritenendo illegittimo il prelievo e dichiarando prescritte solo in parte le pretese restitutorie: aveva applicato il termine quinquennale per gli importi successivi al 2011 e il termine decennale per il periodo anteriore. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha censurato la statuizione di illegittimità del contributo di solidarietà, sostenendo in subordine che, quanto meno per effetto di specifiche delibere e della normativa richiamata, il prelievo fosse legittimo; con il terzo motivo ha contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativamente agli anni 2010 e 2011, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale anche a tali annualità. Il professionista ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la parte della sentenza che aveva applicato la prescrizione quinquennale invece di quella decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi del ricorso principale, richiamando il consolidato principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti amministrativi o regolamentari, trattenute su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, poiché un simile prelievo contrasta con il principio del pro rata ed è qualificabile come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge. In materia di prescrizione, la Corte ha invece accolto il ricorso incidentale del professionista e ha respinto il terzo motivo del ricorso principale, affermando che, quando è in contestazione l'ammontare del trattamento previdenziale e si chiede la riliquidazione degli importi, opera la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale delle prestazioni periodiche liquidate ed esigibili; è stata inoltre esclusa l'applicabilità della disciplina invocata dalla Cassa relativa ai trattamenti INPS conseguenti a pronuncia giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese. È stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
la trattenuta sul trattamento previdenziale è qualificata come prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione è riservata al legislatore
principio del pro rata
gli enti previdenziali privatizzati non possono incidere retroattivamente su trattamenti già determinati secondo i criteri applicabili
art. 2948, n. 4, c.c.
la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche richiede che il credito sia liquido ed esigibile; se è contestato l'ammontare del trattamento, non si applica
art. 2946 c.c.
il diritto alla riliquidazione degli importi previdenziali contestati è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale
art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935
richiamato in relazione alla prescrizione quinquennale delle prestazioni previdenziali periodiche già liquide ed esigibili
art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970
ritenuto non incidente sulla fattispecie, perché riguarda solo i trattamenti pensionistici erogati dall'INPS dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto
art. 38 d.l. n. 6 giugno 2011
richiamato quale norma introduttiva dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970, ma non applicabile al caso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre contributi di solidarietà o trattenute analoghe su trattamenti pensionistici già determinati, se tali interventi non incidono sui criteri di calcolo della prestazione ma si risolvono in un prelievo su diritti già maturati; un simile prelievo è consentito solo da una fonte legislativa.
- La tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale non consente deroghe al principio del pro rata quando la modifica incide in senso peggiorativo su trattamenti già liquidati o determinati.
- Quando si controverte non sul singolo rateo esigibile, ma sulla stessa misura del trattamento previdenziale e si chiede la riliquidazione degli importi, il diritto azionato soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche liquide ed esigibili.
- La disciplina speciale sulla prescrizione introdotta per determinati trattamenti INPS non è estensibile in via analogica a fattispecie diverse, come quelle riguardanti enti previdenziali privatizzati, se il testo normativo ne circoscrive espressamente l'ambito applicativo.
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