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Circolare

Circolare numero 24 del 15-2-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per l’anno 2006, la misura dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente, indicando aliquote, massimali, contributo maternità e agevolazioni. Precisa inoltre le modalità di calcolo per collaboratori e imprese familiari, nonché i termini e le modalità di versamento tramite modello F24. Viene richiamata la riduzione del 50% dei contributi per gli over 65 già pensionati INPS e si chiarisce che per alcune categorie, come affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, non si applica il minimale annuo ma solo la contribuzione percentuale sul reddito effettivo.

Contribuzione 2006 per artigiani ed esercenti attività commerciali

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2006

La circolare definisce la disciplina contributiva dovuta per l’anno 2006 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti alle relative gestioni INPS. L’intervento riguarda sia la contribuzione IVS sul minimale di reddito sia quella dovuta sulla quota eccedente, oltre al contributo per le prestazioni di maternità, alle agevolazioni e alle modalità di versamento.

Misura del minimale di reddito e aliquote IVS

Per il 2006 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS è pari a 13.345,00 euro. Tale importo è ricavato applicando il criterio previsto dalla legge n. 233/1990, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 2006, pari a 40,62 euro, e aggiungendo 671,39 euro ai sensi dell’art. 6 della legge n. 415/1991.

Sul minimale si applicano le seguenti aliquote:

  • artigiani: 17,40% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni; 14,40% per collaboratori fino a 21 anni;
  • commercianti: 17,79% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni; 14,79% per collaboratori fino a 21 anni.

Le riduzioni per i collaboratori under 21 operano fino al mese in cui compiono 21 anni. Le aliquote dei commercianti comprendono anche gli aumenti previsti dalla normativa richiamata in circolare, inclusa l’aliquota dello 0,09%, la cui riscossione è stata differita dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009.

In base a tali aliquote, i contributi minimi annui risultano pari a:

  • 2.322,03 euro per artigiani titolari e collaboratori oltre i 21 anni;
  • 1.921,68 euro per artigiani collaboratori fino a 21 anni;
  • 2.374,08 euro per commercianti titolari e collaboratori oltre i 21 anni;
  • 1.973,73 euro per commercianti collaboratori fino a 21 anni.

Per i periodi inferiori all’anno i contributi sono rapportati a mese, con importi mensili minimi pari a 193,50 euro e 160,14 euro per gli artigiani, e a 197,84 euro e 164,48 euro per i commercianti, secondo la fascia di appartenenza.

Contribuzione sulla quota di reddito eccedente il minimale

La circolare chiarisce che il contributo 2006 si applica alla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2005 per la parte eccedente il minimale di 13.345,00 euro. Le aliquote sono articolate per scaglioni:

  • artigiani: 17,40% oltre il minimale e fino a 39.297,00 euro; 18,40% per la parte eccedente 39.297,00 euro fino al massimale;
  • commercianti: 17,79% oltre il minimale e fino a 39.297,00 euro; 18,79% per la parte eccedente 39.297,00 euro fino al massimale.

Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni le aliquote sono ridotte rispettivamente al 14,40% e 15,40% per gli artigiani, e al 14,79% e 15,79% per i commercianti.

Il contributo relativo alla quota eccedente il minimale è qualificato come contributo a conguaglio e, sommato alla contribuzione sul minimale, costituisce un acconto sui contributi dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2006.

Massimale di reddito e limite individuale

Per l’anno 2006 il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi IVS è fissato in 65.495,00 euro, dato dalla somma di 39.297,00 euro e 26.198,00 euro. Su tale base si calcola il contributo massimo annuo:

  • artigiani: 11.658,11 euro per titolari e collaboratori oltre i 21 anni; 9.693,26 euro per collaboratori fino a 21 anni;
  • commercianti: 11.913,54 euro per titolari e collaboratori oltre i 21 anni; 9.948,69 euro per collaboratori fino a 21 anni.

Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno il massimale va rapportato a mese. Gli importi massimi mensili risultano pari a:

  • 971,51 euro e 807,77 euro per gli artigiani;
  • 992,80 euro e 829,06 euro per i commercianti.

La circolare precisa che si tratta di limiti individuali riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa e non di massimali globali aziendali. Tali limiti riguardano i soggetti iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o con anzianità contributiva a tale data. Per chi è privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e risulta iscritto dal gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo per il 2006 è invece pari a 85.478,00 euro e non è frazionabile mensilmente.

Contribuzione a saldo e imponibile previdenziale

La circolare ribadisce che, qualora i contributi versati sul minimale e quelli a conguaglio siano inferiori al dovuto complessivo calcolato sui redditi d’impresa realizzati nel 2006, il contribuente deve versare un ulteriore saldo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Viene inoltre richiamato che, ai fini previdenziali, il contributo è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e non più solo sul reddito derivante dall’attività che determina l’iscrizione alla gestione.

Imprese con collaboratori e ripartizione del reddito

Per le imprese che si avvalgono di familiari collaboratori, la circolare distingue due ipotesi:

  • nelle imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e dei collaboratori si calcolano in base alla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato, con il limite che la somma delle quote attribuite non superi il 49% del reddito globale dell’impresa.

In entrambi i casi il contributo di ciascun soggetto va determinato sulla rispettiva quota di reddito.

Contributo per maternità e categorie escluse dal minimale

Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato, per il 2006, in 0,62 euro mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione. Nei moduli di pagamento in corso di emissione tale importo è stato già sommato alla contribuzione IVS dovuta sul minimale.

Per gli affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non opera il minimale annuo di reddito. Per tali soggetti è dovuto soltanto il contributo IVS percentuale sull’effettivo reddito, maggiorato della contribuzione maternità di 0,62 euro mensili.

Agevolazioni contributive

Per il 2006 continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni INPS. La circolare richiama espressamente le precedenti istruzioni interpretative e operative già fornite dall’Istituto, confermando integralmente le regole per l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione.

Termini e modalità di versamento

Anche per l’esercizio 2006 tutti i soggetti interessati devono effettuare i versamenti tramite modello F24. I contributi dovuti sul minimale di reddito vanno corrisposti in quattro rate con scadenza:

  • 16 maggio 2006;
  • 16 agosto 2006;
  • 16 novembre 2006;
  • 16 febbraio 2007.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2005, primo acconto 2006 e secondo acconto 2006, devono invece essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Riferimenti richiamati

La circolare richiama, a supporto delle istruzioni fornite, diverse disposizioni normative e precedenti circolari, tra cui la legge n. 233/1990, la legge n. 415/1991, la legge n. 449/1997, la legge n. 662/1996, la legge n. 448/2001, la legge n. 311/2004 e il decreto legislativo n. 207/1996, oltre alle circolari INPS n. 102/2003, n. 12/2004, n. 63/1998, n. 33/1999 e n. 175/1998 per i profili applicativi e per le agevolazioni.

Punti principali

Misura dei contributi IVS sul minimale di reddito

Per il 2006 il reddito minimo annuo di riferimento è pari a 13.345,00 euro. Su tale base si applicano le aliquote del 17,40% per gli artigiani e del 17,79% per i commercianti, con riduzione al 14,40% e 14,79% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni. Ne derivano contributi minimi annui di 2.322,03 euro e 2.374,08 euro per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, e di 1.921,68 euro e 1.973,73 euro per i collaboratori under 21. Per i periodi inferiori all’anno, gli importi sono riparametrati su base mensile.

Contribuzione sulla quota di reddito eccedente il minimale

Il contributo 2006 è dovuto anche sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2005 per la parte che eccede 13.345,00 euro. Per gli artigiani le aliquote sono 17,40% tra 13.345,00 e 39.297,00 euro e 18,40% oltre tale soglia fino al massimale; per i collaboratori under 21 le aliquote sono 14,40% e 15,40%. Per i commercianti le aliquote sono 17,79% e 18,79%, ridotte a 14,79% e 15,79% per gli under 21. Il contributo così determinato è considerato acconto sui contributi dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2006.

Massimale di reddito e contributo massimo

Per il 2006 il massimale di reddito annuo per la contribuzione IVS è pari a 65.495,00 euro, ottenuto sommando 39.297,00 euro e 26.198,00 euro. Il contributo massimo annuo è pari a 11.658,11 euro per gli artigiani e a 11.913,54 euro per i commercianti, con importi ridotti rispettivamente a 9.693,26 euro e 9.948,69 euro per i collaboratori fino a 21 anni. Per i periodi inferiori all’anno il massimale è rapportato a mese. La circolare distingue inoltre il massimale individuale per gli iscritti ante 1° gennaio 1996 o con anzianità contributiva a tale data dal massimale di 85.478,00 euro applicabile a chi è privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Contribuzione a saldo e reddito d’impresa

Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze non copre l’intero debito calcolato sui redditi d’impresa 2006, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da versare entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. La circolare precisa che il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e non più soltanto su quelli derivanti dall’attività che dà titolo all’iscrizione.

Imprese con collaboratori e ripartizione del reddito

Per le imprese familiari legalmente costituite, i contributi di titolare e collaboratori si calcolano in base alla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato, con il limite complessivo del 49% del reddito globale dell’impresa. Anche in questo caso il contributo di ciascuno è determinato sulla quota attribuita.

Contributo per maternità e casi particolari

Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in 0,62 euro mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione. Nei moduli di pagamento in corso di emissione tale importo è stato sommato alla contribuzione IVS sul minimale. Per affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non si applica il minimale annuo: essi versano solo i contributi IVS percentuali sull’effettivo reddito, maggiorati del contributo maternità.

Agevolazioni contributive

Continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS. La circolare richiama le precedenti istruzioni e conferma integralmente le disposizioni sulla individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione.

Termini e modalità di pagamento

Per il 2006 i contributi devono essere versati tramite modello F24. Le quattro rate relative al minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2006 e 16 febbraio 2007. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2005, primo acconto 2006 e secondo acconto 2006, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

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