Circolare numero 23 del 13-2-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2005 tra INPS e Confesercenti, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 223/1991, per consentire la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Vengono indicati i beneficiari, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione comunicate da Confesercenti, il costo del servizio e le istruzioni per i versamenti e la rendicontazione. Sono inoltre istituiti nuovi conti contabili e richiamate le regole di conservazione delle deleghe e di responsabilità delle parti.
Convenzione INPS-Confesercenti per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee: istruzioni operative, contabili e variazioni al piano dei conti
Convenzione INPS-Confesercenti per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata il 28 dicembre 2005 tra INPS e Confesercenti, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’intesa consente di riscuotere, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto, i contributi sindacali dovuti dagli iscritti alla Confesercenti.
Ambito di applicazione
La facoltà di versare il contributo sindacale tramite trattenuta riguarda i lavoratori titolari di prestazioni previdenziali rientranti nell’accordo. In particolare, la convenzione si applica a:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Nel riepilogo operativo della circolare viene inoltre richiamata anche la disoccupazione agricola ordinaria e speciale tra le prestazioni interessate.
Delega del lavoratore e condizioni di efficacia
La trattenuta può essere effettuata solo in presenza di una delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione. La delega deve essere inserita nel modello INPS di domanda della prestazione e deve recare:
- la sottoscrizione del lavoratore;
- il timbro della Confesercenti;
- la firma del rappresentante legale dell’Organizzazione.
L’Organizzazione sindacale viene individuata nella delega mediante il codice assegnato dall’INPS; per la Confesercenti il codice è 1801. La circolare precisa che la delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione e che i suoi effetti si esauriscono con il pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è ammessa la revoca o la presentazione di una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
Pagamenti diretti di integrazione salariale e obblighi del datore di lavoro
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve trasmettere, contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati relativi alle deleghe rilasciate. La comunicazione deve comprendere anche l’autorizzazione alla trattenuta sindacale prevista dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
Il datore di lavoro deve conservare le deleghe ai fini di eventuali verifiche dell’INPS, ai sensi del comma terzo del medesimo articolo 18. In caso di revoca o nuova delega nei pagamenti diretti, la documentazione deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvede a comunicarne i dati all’INPS secondo le modalità previste. Anche revoca e nuova delega devono essere conservate dal datore di lavoro.
Misura dei contributi sindacali
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, ed è uguale per tutti gli iscritti alla organizzazione, per tipo di prestazione. La Confesercenti ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavoratori socialmente utili.
Versamenti, rendicontazione e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla Confesercenti gli importi trattenuti, senza interessi, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Dal versamento vanno dedotte le spese di esazione e le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il pagamento avviene mediante ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato dalla Confesercenti. L’Organizzazione deve ricevere gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Gli elenchi devono essere compilati in ordine di azienda per la Cassa integrazione guadagni e in ordine di Ufficio di collocamento per le indennità di mobilità e disoccupazione.
Il costo del servizio di esazione è stato determinato in euro 0,60 per ciascuna delega. La Confesercenti si impegna ad accettare eventuali ulteriori variazioni del costo relativo al servizio, secondo quanto previsto dalla convenzione.
Dati della Confesercenti per i tabulati e l’accredito
Ai fini dell’invio dei tabulati e dell’accredito dei contributi riscossi, la circolare riporta i dati della Confesercenti:
- denominazione: Confesercenti – Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi;
- sede legale: Via Nazionale 60, 00184 Roma;
- codice fiscale: 80186510584;
- banca: Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia 5, Piazza Fiume 5;
- conto corrente n. 659;
- ABI 01005;
- CAB 03205;
- intestazione: "Confesercenti Legge 223/91";
- assenza del codice CIN, secondo quanto comunicato dalla stessa Confesercenti.
La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà con messaggi distinti, per ciascuna procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative di utilizzo.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei conseguenti versamenti alla Confesercenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/158, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/158, per l’accreditamento alla Confesercenti dei contributi sindacali trattenuti;
- GPA 11/158, per la rilevazione del debito verso la Confesercenti.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati a debito del conto GPA 11/158, il cui eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso stesso devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili la circolare rinvia alle disposizioni della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportate le denominazioni complete e abbreviate dei nuovi conti istituiti.
Disposizioni convenzionali su responsabilità, durata e oneri
Nel testo della convenzione è precisato che, in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e resta estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’Organizzazione sindacale. La Confesercenti si obbliga a rimborsare al lavoratore la trattenuta contestata e a manlevare l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità delle deleghe. È previsto anche il rimborso delle spese sostenute dall’Istituto in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione sono posti a carico della Confesercenti.
Punti principali
Ambito della convenzione e prestazioni interessate
La convenzione consente ai lavoratori titolari di determinate prestazioni previdenziali di versare contributi sindacali a favore della Confesercenti mediante trattenuta sulle indennità erogate dall’INPS. Le prestazioni interessate sono quelle di mobilità, i trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, i trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari e i sussidi per lavori socialmente utili, nonché, nella parte di istruzioni applicative, la disoccupazione agricola ordinaria e speciale.
Delega, validità ed effetti
La trattenuta opera solo in presenza di delega personale sottoscritta dal lavoratore, inserita nel modello di domanda della prestazione e recante il timbro della Confesercenti e la firma del legale rappresentante. La delega è contestuale alla domanda, produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta e, per le prestazioni con efficacia superiore all’anno, può essere revocata o sostituita entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Le deleghe devono essere conservate ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.
Obblighi del datore di lavoro nei pagamenti diretti
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto i dati relativi alle deleghe rilasciate, includendo il codice dell’organizzazione sindacale e la misura percentuale del contributo. Il datore di lavoro conserva le deleghe per eventuali verifiche dell’INPS e, in caso di revoca o nuova delega, riceve la relativa documentazione e la trasmette secondo le modalità previste.
Percentuali di contributo e codice Confesercenti
La Confesercenti ha comunicato come misura del contributo sindacale il 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, lo 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria, e l’1% sui restanti trattamenti indicati in circolare. Il codice identificativo della Confesercenti è 1801.
Costo del servizio e rapporti finanziari
Il costo del servizio di esazione è fissato in euro 0,60 per singola delega. La Confesercenti si impegna ad accettare eventuali variazioni future del costo del servizio, secondo quanto previsto dalla convenzione. Le sedi INPS devono versare alla Confederazione gli importi trattenuti, dedotte le spese di esazione e l’IVA sul rimborso, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato.
Flussi informativi e dati bancari
Le sedi INPS invieranno alla Confesercenti gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e gli importi. Ai fini dell’accredito, la Confesercenti indica la propria sede legale in Via Nazionale 60, 00184 Roma, C.F. 80186510584, e il conto presso BNL Agenzia 5, Piazza Fiume 5, conto n. 659, ABI 01005, CAB 03205, intestato a Confesercenti Legge 223/91, senza codice CIN.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile vengono istituiti i conti GPA 25/158 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA 35/158 per l’accreditamento alla Confesercenti e GPA 11/158 per la rilevazione del debito verso la Confederazione. Gli importi per il rimborso delle spese di esazione e l’IVA sono imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. È inoltre richiamato il saldo del conto GPA 11/158 eventualmente risultante a fine esercizio, da riprendere nel nuovo esercizio.
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