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Circolare

Circolare numero 25 del 16-2-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata quando il requisito del 70% del reddito complessivo del nucleo è raggiunto con redditi da lavoro dipendente, anche se la quota da attività parasubordinata è pari a zero. Viene così superata l’interpretazione precedente che richiedeva una presenza di redditi da entrambe le gestioni. Le sedi periferiche devono riesaminare e, se necessario, riliquidare d’ufficio le domande già definite; gli interessati possono presentare nuove domande per periodi pregressi entro il termine di prescrizione quinquennale. Restano applicabili, per rinvio, le regole generali dell’ANF previste per i lavoratori dipendenti, comprese quelle sulla determinazione del reddito familiare.

Assegno per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata: chiarimenti sull’art. 5, comma 3, D.M. 4 aprile 2002

Assegno per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sull’applicazione dell’art. 5, comma 3, del D.M. 4 aprile 2002 ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L’obiettivo è definire in modo più preciso quando spetta l’assegno per il nucleo familiare nei nuclei a composizione reddituale mista.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 5 del D.M. 4 aprile 2002 stabilisce che l’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. La stessa disposizione prevede però che l’assegno spetti anche al nucleo a composizione mista che raggiunga il 70% del reddito complessivo sommando redditi da lavoro dipendente, richiamati dall’art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988, e redditi da lavoro parasubordinato.

Superamento dell’interpretazione precedente

In una precedente applicazione amministrativa, richiamata dalla circolare n. 193/2003, il diritto era stato riconosciuto solo nei casi in cui il nucleo avesse redditi misti e il 70% non fosse raggiunto in nessuna delle due gestioni. La circolare precisa che tale impostazione ha generato un notevole contenzioso amministrativo e perplessità da parte del Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi, inducendo una nuova lettura della norma, sentiti anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia.

Nuovo criterio di riconoscimento dell’assegno

Secondo l’interpretazione ora adottata, il requisito del 70% può essere raggiunto con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato, senza che la norma imponga una specifica ripartizione percentuale tra le due componenti. Pertanto, il diritto all’assegno è riconosciuto anche al lavoratore iscritto alla gestione separata nel cui nucleo, nell’anno di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente e il reddito da attività ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 sia pari a zero.

Effetti sulle domande già definite e sui periodi pregressi

Le strutture periferiche devono riesaminare e, se necessario, riliquidare d’ufficio le domande già definite applicando il nuovo criterio. Inoltre, i lavoratori interessati possono presentare nuove domande per i periodi pregressi; in tali casi l’assegno viene liquidato, se spettante, nei limiti della prescrizione quinquennale prevista per la prestazione.

Aggiornamento procedurale

La circolare dà atto che la procedura automatizzata di liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori parasubordinati è stata aggiornata per recepire il nuovo orientamento.

Rinvio alla disciplina generale dell’ANF

Viene infine ribadito quanto già stabilito dalla circolare n. 47 del 1° marzo 1999: per tutto quanto non espressamente disciplinato in materia di parasubordinati, si applica la normativa dell’assegno per il nucleo familiare vigente per i lavoratori dipendenti. Ciò comporta che restano operative anche le regole relative alla determinazione del reddito familiare.

Redditi nulli o negativi

La circolare richiama, in particolare, la circolare n. 12 del 12 gennaio 1990, secondo cui il diritto alla prestazione sussiste quando, nell’anno di riferimento, il reddito di qualsiasi natura del nucleo del richiedente è pari a zero oppure risultano solo redditi negativi. Per effetto del rinvio alla disciplina dei lavoratori dipendenti, tale regola si applica anche ai lavoratori parasubordinati.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare riguarda il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, in applicazione dell’articolo 5, comma 3, del D.M. 4 aprile 2002. L’intervento mira a chiarire il criterio di calcolo del requisito reddituale del 70% nel caso di nuclei a composizione mista.

Interpretazione dell’art. 5 del D.M. 4 aprile 2002

La norma prevede che l’assegno non spetti se la somma dei redditi derivanti dalle attività di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Tuttavia, la stessa disposizione stabilisce che l’assegno spetta anche al nucleo a composizione mista che raggiunga il 70% del reddito complessivo sommando redditi da lavoro dipendente e redditi da lavoro parasubordinato, senza indicare una soglia minima separata per ciascuna componente.

Superamento dell’orientamento precedente

La circolare richiama la precedente interpretazione applicativa, secondo cui il diritto veniva riconosciuto solo se il 70% non fosse raggiunto in nessuna delle due gestioni, anche in presenza di redditi misti. A seguito del contenzioso amministrativo e delle osservazioni del Comitato amministratore, sentiti anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia, viene adottata una rilettura più estensiva della norma.

Nuovo criterio per il diritto all’assegno

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche al lavoratore iscritto alla gestione separata quando, nell’anno di riferimento, il 70% del reddito complessivo del nucleo deriva da lavoro dipendente e il reddito da attività riconducibili all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 è pari a zero. In sostanza, il requisito è ritenuto soddisfatto indipendentemente dal valore delle singole componenti, purché la somma dei redditi rilevanti consenta di raggiungere la soglia prevista.

Riesame delle domande e riliquidazione

Le strutture periferiche devono procedere al riesame e all’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande già definite secondo il precedente criterio applicativo. I lavoratori interessati possono inoltre presentare nuove domande per i periodi pregressi; la prestazione, in presenza dei requisiti, è liquidabile nei limiti della prescrizione quinquennale.

Aggiornamento della procedura automatizzata

La procedura automatizzata per la liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori parasubordinati risulta aggiornata in conformità al nuovo orientamento interpretativo.

Rinvio alla disciplina generale dell’ANF

La circolare ribadisce che, per quanto non espressamente previsto dalla disciplina dei parasubordinati, continua ad applicarsi la normativa dell’assegno per il nucleo familiare in vigore per i lavoratori dipendenti. Restano quindi operanti anche le regole sulla determinazione del reddito familiare.

Reddito familiare pari a zero

È richiamata la circolare n. 12 del 12 gennaio 1990, che riconosce il diritto alla prestazione quando, nell’anno di riferimento, il reddito di qualsiasi natura del nucleo del richiedente sia pari a zero ovvero risultino solo redditi negativi. Per effetto del rinvio normativo, tale principio si applica anche ai lavoratori parasubordinati.

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