Circolare numero 22 del 13-2-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e ANPA per la trattenuta e il versamento dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione. Indica le prestazioni interessate, le modalità di rilascio e conservazione delle deleghe, i termini per revoche e nuove adesioni, le percentuali di contribuzione comunicate dall’ANPA, il costo del servizio e le procedure di accredito e contabilizzazione. Sono inoltre istituiti nuovi conti contabili e richiamate le istruzioni operative da applicare dalle sedi INPS.
Convenzione INPS-ANPA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee e variazione del piano dei conti
Convenzione INPS-ANPA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Associazione Nazionale Produttori Agricoli (ANPA) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee. Il provvedimento contiene le istruzioni operative per le strutture territoriali, gli obblighi di comunicazione e conservazione delle deleghe, nonché le variazioni contabili conseguenti all’attivazione del servizio.
Ambito di applicazione
La convenzione è stata sottoscritta il 28 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Riguarda i lavoratori aventi titolo a:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
I beneficiari di tali prestazioni possono aderire alla trattenuta sindacale in favore dell’ANPA, che viene operata direttamente sulle somme erogate dall’INPS.
Modalità di adesione e validità della delega
L’adesione avviene mediante delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è contenuto nel modello INPS di domanda della prestazione stessa. La delega deve recare anche:
- il timbro dell’organizzazione sindacale;
- la firma del rappresentante legale.
Il codice identificativo dell’ANPA è 1901. Per le prestazioni di integrazione salariale pagate direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente gli estremi delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione per le eventuali verifiche dell’Istituto, ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.
La delega è efficace solo se inserita nel modello di domanda e completa dei requisiti formali richiesti. È priva di effetto se manca la sottoscrizione del lavoratore, il timbro dell’ANPA o la firma del rappresentante dell’associazione. Nei casi di pagamento diretto della CIG, è inefficace anche la delega non comunicata dal datore di lavoro insieme agli elenchi dei lavoratori aventi diritto.
Revoca, sostituzione e durata della delega
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori a un anno, è possibile revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocarla o modificarla.
Nei casi di integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a comunicarne i dati all’INPS con le modalità previste. Le revoche e le nuove deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.
Misura del contributo e importi del servizio
La misura della trattenuta deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione e in misura uguale per tutti gli iscritti. L’ANPA ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, comprendenti CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavoratori socialmente utili.
Il costo del servizio è stato fissato in € 0,60 per singola delega. L’organizzazione si impegna ad accettare eventuali ulteriori variazioni del costo del servizio, secondo quanto previsto dalla convenzione.
Flussi operativi, versamenti e controlli
Le sedi INPS devono trasmettere all’ANPA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Per l’invio dei tabulati e per l’accredito dei contributi riscossi, l’ANPA ha comunicato:
- sede legale: Via Rovigo n. 14, 00161 Roma;
- codice fiscale: 97173970589;
- conto corrente bancario intestato ad ANPA Convenzione INPS DS presso Unicredit Banca, Agenzia di Siena, Piazza Quinto Bersaglieri n. 1/a, 53100 Siena;
- coordinate: C/C n. 10398315, ABI 02008, CAB 14200, CIN D.
I versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo a quello di pagamento della prestazione, mediante bonifico sul conto indicato dall’associazione. Dalle somme da versare vanno dedotte le spese di esazione e la relativa IVA, che restano a carico dell’organizzazione secondo le regole convenzionali.
Aspetti contabili e variazioni al piano dei conti
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/159, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/159, per l’accreditamento dei contributi sindacali all’ANPA;
- GPA 11/159, per la rilevazione del debito verso l’ANPA.
I pagamenti a favore dell’associazione devono essere imputati a debito del conto GPA 11/159; l’eventuale saldo residuo a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Le spese di esazione e l’IVA sul rimborso del servizio devono essere imputate ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per gli ulteriori profili procedurali e contabili la circolare rinvia alle istruzioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportate le denominazioni complete e abbreviate dei nuovi conti istituiti.
Profili di responsabilità e durata della convenzione
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e resta estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’ANPA deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e tenere indenne l’INPS da eventuali effetti negativi.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, almeno sei mesi prima della scadenza. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi alla convenzione sono a carico dell’organizzazione sindacale stipulante.
Punti principali
Ambito della convenzione
La convenzione, sottoscritta il 28 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 18 della legge n. 223/1991, consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione agricola ordinaria e speciale di versare contributi sindacali all’ANPA tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee.
Delega e condizioni di validità
La delega deve essere personale, contestuale alla domanda di prestazione, contenuta nel modello INPS e completata dal timbro dell’organizzazione e dalla firma del legale rappresentante. Per il pagamento diretto della CIG, il datore di lavoro deve comunicare i dati delle deleghe rilasciate e conservarle per eventuali verifiche. Sono inefficaci le deleghe prive dei requisiti formali o non comunicate nei modi previsti.
Revoca, nuova delega e durata
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con efficacia superiore all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Nei casi di CIG pagata direttamente, revoca o nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro, che le trasmette all’INPS secondo le modalità previste.
Misure percentuali e costi
L’ANPA ha comunicato le aliquote di trattenuta: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, 0,50% sulla CIG edile ordinaria e straordinaria, 1% sui restanti trattamenti. Il costo del servizio è pari a € 0,60 per singola delega, con impegno dell’organizzazione ad accettare eventuali future variazioni.
Adempimenti delle sedi INPS e dati per i versamenti
Le sedi INPS devono inviare all’ANPA gli elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti. I versamenti all’associazione avvengono mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla stessa, entro il mese successivo al pagamento della prestazione, dedotte le spese di esazione e l’IVA dovuta su tali spese.
Contabilizzazione e nuovi conti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/159, GPA 35/159 e GPA 11/159, rispettivamente per i contributi trattenuti, per l’accreditamento all’ANPA e per il debito verso l’associazione. Restano utilizzabili i conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025 per spese di servizio e IVA. Il saldo del conto GPA 11/159 eventualmente esistente a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio.
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