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Circolare

Circolare numero 21 del 13-2-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 2006, i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità e di disoccupazione, nonché l’importo dell’assegno per attività socialmente utili. Riporta i valori lordi e netti, le soglie reddituali per l’applicazione dei massimali più elevati e distingue tra regole generali e discipline speciali per il settore edile, per alcune prestazioni di disoccupazione dell’edilizia e per i lavori di pubblica utilità.

Importi massimi 2006 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno ASU

Importi massimi 2006 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno ASU

La circolare aggiorna per l’anno 2006 i principali importi massimi relativi ai trattamenti di sostegno al reddito gestiti dall’INPS. Vengono richiamate le basi normative di rivalutazione, le eventuali riduzioni applicabili e le eccezioni previste per il settore edile, per alcune prestazioni di disoccupazione e per i lavori di pubblica utilità.

Trattamenti di integrazione salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, i massimali mensili sono incrementati dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’80% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Tenuto conto della variazione accertata per il 2005, per il 2006 gli importi massimi risultano pari, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione del 5,54% prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a:

  • euro 830,77 e euro 784,75;
  • euro 998,50 e euro 943,18.

Per i trattamenti concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, i massimali sono aumentati di un ulteriore 20% e diventano:

  • euro 996,92 e euro 941,69;
  • euro 1.198,20 e euro 1.131,82.

La retribuzione mensile soglia per l’applicazione del massimale più elevato è fissata, dal 1° gennaio 2006, in euro 1.797,31.

Indennità di mobilità

Per l’indennità di mobilità, da applicare alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, i massimali mensili sono gli stessi previsti per l’integrazione salariale:

  • euro 830,77 e euro 784,75;
  • euro 998,50 e euro 943,18.

Anche in questo caso, la soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è pari a euro 1.797,31.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Gli importi sopra indicati per l’indennità di mobilità trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Resta invece invariato anche per il 2006 l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, pari a euro 579,49, che al netto della riduzione del 5,54% corrisponde a euro 547,39.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione dell’articolo 26 della legge n. 41/1986, i massimali mensili sono fissati in euro 830,77 ed euro 998,50.

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola, sia con requisiti normali sia ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 2005, continuano invece ad applicarsi gli importi già fissati per quell’anno nella circolare n. 26 del 14 febbraio 2005, pari a euro 819,62 ed euro 985,10.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’80% della variazione ISTAT. Per il 2006 l’importo è fissato in euro 495,98 mensili.

Per tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Diversamente, per i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il relativo assegno resta quindi fermo a euro 413,16 mensili.

Punti principali

Trattamenti di integrazione salariale

Per il 2006 i massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale sono aggiornati in base alla variazione ISTAT 2005, con efficacia dal 1° gennaio 2006. Sono indicati due livelli di importo, al lordo e al netto della riduzione del 5,54% prevista dalla legge n. 41/1986: euro 830,77 / 784,75 e euro 998,50 / 943,18. Per il settore edile e lapideo per intemperie stagionali i massimali sono aumentati di un ulteriore 20%, con importi pari a euro 996,92 / 941,69 e euro 1.198,20 / 1.131,82. La soglia di retribuzione mensile per accedere al secondo massimale è fissata in euro 1.797,31 dal 1° gennaio 2006.

Indennità di mobilità

Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità per i primi dodici mesi sono fissati negli stessi valori previsti per l’integrazione salariale: euro 830,77 / 784,75 e euro 998,50 / 943,18. Anche per questa prestazione la soglia di retribuzione mensile per il massimale più elevato è pari a euro 1.797,31.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

I massimali dell’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Restano invece invariati, anche per il 2006, gli importi del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975: euro 579,49 lordo e euro 547,39 al netto della riduzione del 5,54%.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986; i massimali mensili sono quindi pari a euro 830,77 e euro 998,50. Per l’indennità ordinaria non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola, sia con requisiti normali sia ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2005, restano validi gli importi dell’anno 2005 indicati nella circolare n. 26/2005, cioè euro 819,62 ed euro 985,10.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’assegno per attività socialmente utili è rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’80% della variazione ISTAT e, per il 2006, è fissato in euro 495,98 mensili. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione del 5,54%. Per i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n. 280/1997, invece, non operano né la rivalutazione né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi fermo a euro 413,16 mensili.

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