Circolare numero 27 del 17-2-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’art. 1, comma 268, della legge finanziaria 2006 estende ai lavoratori ITALKALI del settore dei sali alcalini il più favorevole criterio di calcolo della contribuzione volontaria già previsto per i lavoratori delle miniere solfifere siciliane. La base imponibile per la prosecuzione volontaria deve quindi essere determinata sull’indennità effettivamente percepita, pari all’80% della retribuzione lorda, ma l’efficacia della norma è limitata all’11 luglio 1997 per effetto del D.Lgs. n. 184/1997. Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di revisione dei versamenti pregressi, il termine di sei mesi per la regolarizzazione, gli effetti sulle pensioni già liquidate e le regole per ricorsi e scritture contabili.
Art. 1, comma 268, legge n. 266/2005: contributi volontari dei lavoratori ITALKALI e del settore minerario siciliano
Art. 1, comma 268, legge n. 266/2005: contributi volontari dei lavoratori ITALKALI e del settore minerario siciliano
La circolare illustra gli effetti dell’art. 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che interviene sulla disciplina dei versamenti volontari per i lavoratori della ITALKALI S.p.a. e, più in generale, per i lavoratori dell’industria mineraria siciliana ammessi ai benefici della legge regionale n. 42/1975. Lo scopo della norma è quello di eliminare una disparità di trattamento storicamente esistente tra i lavoratori del settore dei sali alcalini e quelli delle miniere solfifere siciliane.
Quadro normativo richiamato
La circolare ricostruisce il percorso normativo rilevante. La legge regionale siciliana n. 42/1975 aveva previsto, per i lavoratori ultracinquantenni del settore dello zolfo licenziati, un’indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione e la contribuzione volontaria fino al raggiungimento dell’età pensionabile. La legge statale n. 214/1982, successivamente interpretata autenticamente dalla legge n. 105/1991, aveva modificato il criterio di calcolo della contribuzione volontaria, ancorandolo non più alla retribuzione ma all’indennità effettivamente liquidata. La legge regionale n. 27/1984 aveva riproposto i benefici della n. 42/1975, mentre la legge regionale n. 25/1993, come modificata dalla n. 8/1995, aveva esteso tali benefici al personale ITALKALI.
La circolare evidenzia che la normativa regionale non poteva disciplinare la base imponibile della contribuzione volontaria; per questo, al personale ITALKALI non erano stati applicati i criteri di maggior favore previsti dalla legge statale n. 214/1982, riservati ai lavoratori dell’industria solfifera. Il comma 268 della legge n. 266/2005 colma proprio tale vuoto, estendendo anche ai lavoratori ITALKALI la base di calcolo più favorevole.
Beneficiari e ambito soggettivo
I destinatari sono i lavoratori del settore dei sali alcalini dipendenti dalla ITALKALI S.p.a. ai quali la legge regionale siciliana n. 8/1995, modificando la n. 25/1993, ha consentito di usufruire dei benefici della legge regionale n. 42/1975. La circolare precisa che tali soggetti si trovano nelle stesse condizioni previste per i minatori del settore solfifero esodati ai sensi della medesima legge regionale.
Determinazione della base di calcolo della contribuzione volontaria
Per gli adempimenti relativi alla determinazione dell’importo dei contributi, la circolare rinvia a quanto previsto al punto 1 della circolare n. 617 RCV - n. 302 B/72 del 28 aprile 1983. Il principio sostanziale affermato è che la base di calcolo per la prosecuzione volontaria deve essere determinata sull’importo dell’indennità effettivamente percepita, pari all’80% della retribuzione lorda.
La circolare richiama inoltre la relazione tra la legge n. 105/1991 e il D.P.R. n. 1432/1971, poi modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, precisando che l’applicazione della disciplina del 1982 è ammessa solo quando essa risulti più favorevole rispetto ai criteri ordinari di calcolo.
Decorrenza, efficacia e limiti temporali
La norma è qualificata come interpretazione autentica delle leggi n. 214/1982 e n. 105/1991 e, in quanto tale, opera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/1993. Tuttavia, la circolare sottolinea che l’efficacia è limitata all’11 luglio 1997, perché la disposizione non contiene una deroga espressa al D.Lgs. n. 184/1997.
Viene richiamato anche l’art. 10 del D.Lgs. n. 184/1997, che abroga ogni disposizione incompatibile, e l’art. 9 del medesimo decreto, secondo cui per le domande presentate anteriormente al 12 luglio 1997 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. La conseguenza operativa indicata è che la nuova interpretazione va applicata entro i limiti temporali sopra indicati.
Revisione dei versamenti pregressi
Poiché la nuova disciplina incide sui criteri di calcolo già applicati, la circolare dispone la revisione di tutti i versamenti effettuati in base alla normativa precedente. La RESAIS deve trasmettere, per ciascuna Sede provinciale competente, i nuovi elenchi individuali e riepilogativi, corredati dagli eventuali versamenti integrativi.
La revisione deve essere effettuata:
- a domanda, per i soggetti pensionati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005 e per quelli per i quali sia cessato il titolo al versamento della contribuzione volontaria;
- d’ufficio, per i soggetti per i quali la RESAIS continua a effettuare i versamenti per conto della Regione siciliana, cioè gli ex lavoratori che oggi risultano coperti da contributo volontario a classe e che potrebbero avere convenienza alla contribuzione a percentuale.
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi è concesso un termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione della circolare.
Riliquidazione delle pensioni e corresponsione degli arretrati
Una volta completata la regolarizzazione, le Sedi devono procedere, dalla decorrenza originaria, alla riliquidazione delle pensioni già erogate, tenendo conto dell’eventuale contribuzione integrativa versata ai sensi della nuova disciplina. La riliquidazione è dovuta solo se il nuovo importo risulta più elevato rispetto a quello determinato con la vecchia normativa.
La circolare prevede anche la riliquidazione delle pensioni di quei soggetti che, pur avendo già versato la contribuzione volontaria a percentuale ai sensi della legge n. 214/1982, erano stati liquidati con un trattamento pensionistico inferiore sulla base della contribuzione volontaria a classe, in assenza di una specifica autorizzazione normativa. Gli arretrati devono essere corrisposti entro il limite della prescrizione decennale.
Modalità di versamento, ricorsi e istruzioni contabili
Per le modalità di versamento e di accreditamento della contribuzione la circolare rinvia ai punti 5 e 6 della circolare n. 460 C. e V. del 12 giugno 1978 e al punto 3 della circolare n. 617 RCV - n. 302 B/72 del 28 aprile 1983.
I ricorsi pendenti presso il Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti devono essere restituiti alle Sedi per il riesame secondo i criteri illustrati nella circolare.
Infine, per le scritture contabili, devono essere utilizzati i conti di imputazione e i coefficienti di riparto previsti per i contributi volontari e riportati nelle circolari annuali emanate in relazione alle variazioni degli importi contributivi.
Punti principali
Finalità della norma e superamento della disparità di trattamento
La circolare spiega che la disposizione della legge n. 266/2005 elimina la disparità tra i lavoratori ITALKALI e quelli del settore dello zolfo siciliano. Ai lavoratori dell’industria mineraria siciliana ammessi ai benefici della legge regionale n. 42/1975 si applicano le disposizioni più favorevoli della legge n. 214/1982, come interpretata dalla legge n. 105/1991.
Beneficiari
Sono destinatari i lavoratori del settore dei sali alcalini dipendenti dalla ITALKALI S.p.a. ai quali la legge regionale siciliana n. 8/1995, modificando la n. 25/1993, ha consentito di fruire dei benefici della legge regionale n. 42/1975, alle stesse condizioni previste per i minatori del settore solfifero esodati.
Determinazione della contribuzione volontaria
Per il calcolo della prosecuzione volontaria la base di calcolo è l’importo dell’indennità effettivamente percepita, cioè l’80% della retribuzione lorda. La circolare rinvia, per gli adempimenti operativi, al punto 1 della circolare n. 617 RCV - n. 302 B/72 del 28 aprile 1983. Viene inoltre richiamato che la legge n. 105/1991 consente l’applicazione della legge n. 214/1982 solo se più favorevole rispetto ai criteri di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 1432/1971, poi modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997.
Decorrenza ed efficacia temporale
La norma ha natura di interpretazione autentica delle leggi n. 214/1982 e n. 105/1991 e opera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/1993. Tuttavia, poiché non contiene una deroga al D.Lgs. n. 184/1997, la validità dell’interpretazione è limitata all’11 luglio 1997. La circolare richiama anche gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 184/1997, precisando che per le domande presentate prima del 12 luglio 1997 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni.
Revisione dei versamenti pregressi
È necessario procedere alla revisione di tutti i versamenti effettuati secondo la normativa precedentemente applicata. La RESAIS deve trasmettere, distintamente per ciascuna Sede provinciale competente, nuovi elenchi individuali e riepilogativi, con gli eventuali versamenti integrativi. La revisione deve essere effettuata a domanda per chi sia andato in pensione prima della legge n. 266/2005 o abbia perso il titolo alla contribuzione volontaria, e d’ufficio per i soggetti per i quali la RESAIS continua a versare contributi per conto della Regione siciliana.
Termine per la regolarizzazione
La regolarizzazione dei periodi pregressi può essere effettuata entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della circolare.
Riliquidazione delle pensioni e arretrati
Dopo la regolarizzazione, le Sedi devono riliquidare le pensioni con decorrenza originaria, tenendo conto dell’eventuale contribuzione integrativa versata, solo se il nuovo importo risulta superiore a quello in pagamento secondo la vecchia normativa. È prevista anche la riliquidazione per i pensionati che abbiano già versato contribuzione volontaria a percentuale ai sensi della legge n. 214/1982, ma ai quali era stata liquidata una pensione inferiore sulla base della contribuzione volontaria a classe. Gli arretrati vanno corrisposti nei limiti della prescrizione decennale.
Modalità di versamento e accreditamento
Per le modalità di versamento e accreditamento della contribuzione si rinvia ai punti 5 e 6 della circolare n. 460 C. e V. del 12 giugno 1978 e al punto 3 della circolare n. 617 RCV - n. 302 B/72 del 28 aprile 1983.
Ricorsi pendenti e istruzioni contabili
I ricorsi pendenti presso il Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti saranno restituiti alle Sedi per il riesame secondo i criteri indicati nella circolare. Per i conti di imputazione e i coefficienti di riparto devono essere utilizzati quelli previsti per i contributi volontari, come allegati alle circolari emanate annualmente in relazione alle variazioni degli importi contributivi.
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