Ordinanza del 11/08/2025 n. 23052 - Corte di Cassazione
Riscossione - Prescrizione - Sanzioni - Interessi - Termine quinquennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso della contribuente contro la decisione che aveva applicato il termine decennale agli accessori tributari. Stabilisce che gli interessi tributari si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.; anche le sanzioni sono soggette, di regola, al termine quinquennale previsto dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, mentre il termine diviene decennale per le sanzioni derivanti da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni tributarie, con distinzione per le sanzioni coperte da giudicato.
Prescrizione di interessi e sanzioni tributarie
La Corte esamina il termine di prescrizione applicabile agli interessi, alle sanzioni e agli altri accessori relativi a crediti tributari. Accoglie il ricorso della contribuente contro la decisione che aveva ritenuto applicabile il termine decennale agli accessori e enuncia i criteri per distinguere la prescrizione degli interessi da quella delle sanzioni.
Vicenda processuale
A una società era stato intimato il pagamento di ventotto cartelle. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’eccezione di prescrizione per alcune cartelle e l’aveva respinta per altre; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame relativo a queste ultime. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui l’Agenzia della riscossione ha resistito con controricorso.
La censura denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c. e 20 del D.Lgs. n. 472/1997, sostenendo che per interessi, sanzioni e altri oneri di riscossione dovesse applicarsi il termine quinquennale, anziché quello decennale ritenuto dalla CTR.
Prescrizione degli interessi
L’art. 2948, n. 4, c.c. stabilisce la prescrizione quinquennale per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a cadenza annuale o più breve. La Corte considera tale disposizione speciale rispetto alla prescrizione del capitale e applicabile a tutte le categorie di interessi, senza distinzione in base alla loro natura o alla fonte dell’obbligazione.
L’obbligazione degli interessi è accessoria al capitale nella fase genetica, poiché sorge con l’obbligazione principale; una volta maturati, tuttavia, gli interessi costituiscono un’obbligazione autonoma, progressiva e indipendente dal capitale. Di conseguenza, la prescrizione va valutata con riferimento alla loro maturazione e secondo il principio di autonomia: il termine è quinquennale anche quando gli interessi derivano da un’obbligazione tributaria, a prescindere dalla natura dell’obbligazione principale e dalla tipologia degli interessi.
La Corte richiama, tra gli altri, Cass., Sezioni Unite, n. 22281/2022 e Cass. n. 13781/2023, oltre a Cass. n. 8892/2022, n. 24295/2019, n. 17020/2014, n. 4554/2012, n. 13080/2011, n. 5954/2007 e n. 16123/2004.
Prescrizione delle sanzioni tributarie
L’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescriva in cinque anni; il primo comma dello stesso articolo contempla anche un termine di decadenza quinquennale. L’art. 24 del decreto, invece, disciplina la riscossione in fase esecutiva rinviando alle disposizioni previste per i tributi cui si riferisce la violazione, senza introdurre una distinta norma sulla prescrizione o decadenza dei crediti da sanzione.
Il termine applicabile dipende dalla presenza di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile:
- se la riscossione della sanzione deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, si applica l’art. 2953 c.c. e la prescrizione è decennale;
- in assenza di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, si applica la disciplina speciale dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e la prescrizione è quinquennale.
La Corte richiama Cass., Sezioni Unite, n. 25790/2009 e n. 23397/2016, nonché Cass. n. 8105/2019, n. 5577/2019, n. 11941/2012, n. 7486/2022, n. 12740/2020 e n. 28576/2017. La disciplina quinquennale è considerata conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica: consente all’amministrazione finanziaria di programmare il gettito e i tempi di riscossione in relazione alle risorse disponibili. Risponde inoltre a esigenze di certezza e di tutela del contribuente circa i tempi di irrogazione della sanzione. Il principio si applica in generale a qualunque provvedimento sanzionatorio e non è limitato alle sanzioni non contestuali all’atto impositivo.
Decisione e rinvio
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà applicare il principio della prescrizione quinquennale degli interessi tributari ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. e provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta a Roma il 2 luglio 2025 e depositata in cancelleria l’11 agosto 2025.
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