Cassazione Civile, Sentenza n. 36362/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che aveva annullato il rilievo dell'Ufficio (n. 8) relativo all'indeducibilità, ai fini IRES per l'anno 2006, di compensi corrisposti dalla società ai soci-amministratori Valentino Rocchi e Antonio Sardu. L'Agenzia contestava la riconosciuta inerente deducibilità dei compensi da lavoro dipendente sostenendo l'assenza dei caratteri del rapporto di lavoro subordinato (potere direttivo, gerarchico e disciplinare) e l'incompatibilità della carica di presidente del consiglio di amministrazione con la qualifica di lavoratore dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione. La Corte ha stabilito che: (i) per la posizione di Valentino Rocchi, quale presidente del consiglio di amministrazione, sussiste assoluta incompatibilità con lo status di lavoratore dipendente e pertanto la relativa deducibilità del costo da lavoro deve essere esclusa; (ii) per la posizione di Antonio Sardu, componente del consiglio, è necessario un accertamento concreto in sede di rinvio circa l'esistenza di un effettivo potere direttivo, gerarchico e disciplinare nei suoi confronti e se le mansioni svolte fossero diverse o meno da quelle proprie della carica sociale, per determinare la legittimità della qualificazione come rapporto di lavoro subordinato e la conseguente deducibilità.
Norme richiamate
art. 109, quinto comma, del d.P.R. n. 917/1986
Richiamato nel motivo di ricorso dell'Agenzia: contestazione della violazione e falsa applicazione in relazione alla qualificazione fiscale dei compensi e alla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi
art. 2697 c.c.
Norma sullo onere della prova: richiamata dall'Agenzia nei motivi per sostenere che l'onere probatorio circa l'effettiva subordinazione non sarebbe stato assolto dalla resistente
art. 85 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore: la rinuncia del difensore in Cassazione non ha efficacia prima dell'udienza fissata
art. 62 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (poi art. 60 TUIR)
Giurisprudenza richiamata: limita la deducibilità dei compensi legati all'attività dell'imprenditore/amministratore unico e coerentemente è utilizzata per affermare che la carica di amministratore unico o di presidente può escludere la riconoscibilità del rapporto di lavoro subordinato
art. 370 c.p.c.
Richiamato in ordine alla partecipazione alla discussione orale da parte della resistente
art. 23, comma 8-bis, legge n. 176/2020
Richiamato per la forma di svolgimento dell'udienza e la relazione del consigliere estensore
Massime di principio
- La carica di presidente del consiglio di amministrazione (o di amministratore unico) è incompatibile con la qualifica di lavoratore dipendente della stessa società: la presenza dei poteri di rappresentanza, direzione, controllo e disciplina rende impossibile il vincolo di subordinazione richiesto per qualificare giuridicamente un rapporto come lavoro subordinato e, conseguentemente, il relativo costo non è deducibile come costo di lavoro dipendente.
- La qualità di socio e di componente del consiglio di amministrazione non esclude in astratto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con la società, ma la deducibilità del costo richiede un accertamento concreto dell'esistenza del vincolo di subordinazione (potere direttivo, gerarchico e disciplinare) e che le mansioni svolte siano effettivamente diverse dalle funzioni proprie della carica sociale.
- Non è sufficiente la forma o la mera iscrizione statutaria: per riconoscere fiscalmente il costo come deducibile occorre valutare la realtà dei rapporti (concrete mansioni, assoggettamento al potere disciplinare, gestione orari e controllo operativo) e la documentazione probatoria a sostegno.
- Se le mansioni svolte coincidono con quelle proprie della carica di amministratore (attività di direzione e rappresentanza), il rapporto di lavoro va escluso e il compenso non è deducibile come costo da lavoro subordinato; tuttavia il diritto al compenso può sussistere per altra causa sociale (delibere, pattuizioni) ma con diversa rilevanza fiscale.
- In presenza di dubbi sulla qualificazione (es. amministratore non unico che reclama il ruolo di dipendente), l'onere probatorio circa l'esistenza del vincolo di subordinazione grava su chi assume la qualificazione di lavoro subordinato; le Commissioni devono effettuare valutazioni concrete, non meramente formali.
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