Cassazione Penale, Sentenza n. 44254/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: si censura la ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale. Il ricorrente sostiene che la mancata tenuta dei libri contabili è avvenuta in un periodo di progressivo esaurimento dell'attività per impossibilità oggettiva di proseguire, quindi senza volontà di recare danno ai creditori; inoltre l'imputato avrebbe ammesso i fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontano con il percorso logico della sentenza impugnata che evidenzia omissioni contabili a partire dal 2012, mentre la società era ancora operativa (ultima fattura 31/03/2014; protesti dal 2013). La sentenza di merito ha inoltre rilevato omissioni selettive dei libri obbligatori (libro giornale, libro degli inventari, libro dei cespiti ammortizzabili) nonché la continuazione dell'emissione di fatture, circostanze valutate come funzionali a ostacolare la ricostruzione del patrimonio societario e a sottrarre cespiti alla massa fallimentare. La Corte di Cassazione ha quindi escluso che il motivo di ricorso dimostri la mancanza di elemento intenzionale e ha rilevato la violazione dell'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonche' al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata
Applicata per imporre al ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
a pena di inammissibilita' (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
Richiamati per sottolineare l'obbligo di specificità e correlazione dei motivi di cassazione con le ragioni del provvedimento impugnato; la loro inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 2, Sent. n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave; Sez. U, Sent. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco
La giurisprudenza è utilizzata per consolidare il principio secondo cui il motivo di impugnazione deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata e per definire i limiti dell'esame in cassazione in caso di carenza di correlazione tra censure e motivazione della sentenza di merito.
Massime di principio
- In casi di bancarotta documentale, l'omissione selettiva di libri contabili obbligatori mentre l'attivita' societaria continua puo' essere indicativa di dolo volto a ostacolare la ricostruzione del patrimonio e a pregiudicare i creditori.
- La contestazione che la contabilità non sia stata tenuta per il naturale esaurimento dell'attività deve confrontarsi specificamente con le risultanze temporali e fattuali della sentenza di merito (periodo di inizio delle omissioni, emissione di fatture, protesti ecc.).
- L'ammissione dei fatti da parte dell'imputato non esclude automaticamente l'elemento soggettivo del reato; occorre dimostrare come tale ammissione incida sulla valutazione dell'intenzionalità, in modo argomentato e confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In cassazione i motivi devono rispettare il requisito di specificità e mostrare la necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata: la carenza di tale correlazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- Se si voglia contestare la sussistenza del dolo in vicende fallimentari è essenziale produrre elementi cronologici e documentali che neutralizzino la valutazione di occasionalità o selettività delle omissioni contabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44031/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44032/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44033/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44034/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44035/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44036/2024 del 03/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →