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Sentenza

Sentenza del 21/12/2015 n. 6909 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Decadenza dei termini per l'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione afferma che il termine di cinque anni per l'accertamento decorre inesorabilmente dal momento in cui l'atto avrebbe dovuto essere registrato. Trascorso tale termine senza una valida richiesta dell'imposta, l'Amministrazione decade dal relativo potere. Dal testo non risultano indicati né gli importi né l'esito processuale formale, ma il principio enunciato è favorevole alla tutela del contribuente contro un accertamento tardivo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la decadenza dell'Amministrazione dal potere di richiedere l'imposta di registro per atti soggetti a registrazione ma non presentati. Ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 131/1986, il termine quinquennale decorre dal giorno in cui, secondo gli artt. 13 e 14 dello stesso decreto, la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta. Il termine decorre quindi dalla data prevista per la registrazione dell'atto, individuata anche sulla base della ricostruzione dell'Ufficio, e non può essere prorogato oltre il quinquennio.

Norme richiamate

  • Art. 76 del d.P.R. 131/1986

    L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di 5 anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione.

    Prevede un termine decadenziale quinquennale per la richiesta dell'imposta di registro relativa ad atti non registrati. Il termine decorre dalla data in cui la registrazione avrebbe dovuto essere effettuata.

  • Art. 15 del d.P.R. 131/1986

    Richiamato nell'ambito della disciplina dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta di registro, contribuisce a individuare le modalità con cui l'Amministrazione può procedere nei confronti degli atti non registrati.

  • Artt. 13 e 14 del d.P.R. 131/1986

    Individuano i termini e le modalità entro cui deve essere richiesta la registrazione; tali termini costituiscono il riferimento per calcolare la decorrenza della decadenza quinquennale prevista dall'art. 76.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale stabilisce un termine a pena di decadenza, l'Amministrazione deve esercitare il proprio potere entro il termine previsto; una volta scaduto, il potere non può essere validamente esercitato.
  • Per gli atti soggetti a registrazione ma non registrati, il termine quinquennale decorre dal giorno in cui la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta, non dal momento eventualmente successivo in cui l'Ufficio viene a conoscenza dell'atto.
  • In caso di contestazione di un accertamento tardivo, occorre ricostruire con precisione la data in cui sorgeva l'obbligo di registrazione e confrontarla con la data dell'atto impositivo o della richiesta dell'imposta.
  • L'eventuale individuazione della data di decorrenza da parte dell'Ufficio non consente di spostare arbitrariamente in avanti il termine: la decorrenza deve essere ancorata alla scadenza legale dell'obbligo di registrazione.
  • Il contribuente può eccepire la decadenza dell'Amministrazione se dimostra che l'atto è stato richiesto o notificato oltre il termine previsto dalla legge, ferma la necessità di verificare il testo normativo applicabile e gli eventuali regimi transitori.

Testo integrale

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