Cassazione Civile, Ordinanza n. 07567/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da avvisi di accertamento notificati a una società di persone per gli anni d’imposta 2008 e 2009, con recupero di maggiori IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, e da un atto di contestazione per sanzioni ex art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997. L’Ufficio aveva applicato l’art. 30 della L. n. 724/1994, ritenendo la società non operativa per perdite reiterate, mancata congruità/coerenza agli studi di settore ed esito negativo del test di operatività; per trasparenza aveva poi rettificato i redditi dei soci. La CTR aveva annullato gli atti ritenendo che la società avesse fornito sufficienti elementi per escludere la non operatività e che l’Ufficio non avesse assolto un adeguato onere probatorio. L’Agenzia, con unico motivo, ha denunciato violazione dell’art. 30 L. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva illegittimamente richiesto un quid pluris probatorio all’Ufficio e omesso di verificare se il contribuente avesse provato oggettive situazioni straordinarie idonee a impedire il raggiungimento della soglia di ricavi.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai sei avvisi di accertamento relativi alla società e ai soci, poiché risultava provata la definizione agevolata e i relativi pagamenti ai sensi del d.l. n. 119/2018. Quanto all’atto di contestazione per sanzioni, per il quale non era stata presentata domanda di definizione, ha accolto il ricorso dell’Agenzia: ha ritenuto fondato il motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese. La Corte ha precisato che, in tema di società non operative, la presunzione di non operatività può essere superata dal contribuente solo provando situazioni oggettive straordinarie, indipendenti dalla sua volontà, valutate in concreto rispetto alle effettive condizioni di mercato; la CTR aveva invece addossato all’Ufficio un onere probatorio ulteriore e valorizzato elementi non idoneamente collegati a tali situazioni straordinarie.
Norme richiamate
art. 30 L. n. 724/1994
La mancata operatività è presunta quando il test di operatività è negativo; la presunzione relativa può essere superata dal contribuente solo dimostrando situazioni oggettive straordinarie, indipendenti dalla sua volontà, idonee a rendere impossibile l’esercizio dell’attività in concreto, valutate anche rispetto alle effettive condizioni di mercato.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare le circostanze idonee a vincere la presunzione di non operatività grava sul contribuente; il giudice di merito non può invertire tale onere imponendo all’Amministrazione un quid pluris probatorio.
art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997
Richiamato come base normativa dell’atto di contestazione delle sanzioni oggetto del giudizio residuo.
art. 5 TUIR
Richiamato per la rettifica dei redditi di partecipazione dei soci in via di trasparenza.
art. 6, comma 8, d.l. n. 119/2018
"per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato"
La definizione agevolata va domandata separatamente per ciascun atto impugnato; la mancata domanda per un atto autonomo impedisce che esso sia definito e impone la prosecuzione del giudizio su quel capo.
Massime di principio
- In tema di società non operative, il superamento della presunzione di non operatività richiede una prova contraria specifica del contribuente, fondata su situazioni oggettive straordinarie e indipendenti dalla sua volontà, non essendo sufficiente il mero richiamo a risultati economici insoddisfacenti o a elementi di gestione non chiaramente collegati all’impossibilità di esercitare l’impresa.
- Le situazioni oggettive idonee a vincere il test di operatività devono essere valutate in concreto, alla luce delle effettive condizioni di mercato e del contesto economico dell’attività, e non in termini astratti o meramente formali.
- Nel giudizio di impugnazione di accertamenti fondati sulla disciplina delle società non operative, il giudice di merito non può porre a carico dell’Ufficio un onere probatorio ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge; l’assenza di prova contraria del contribuente comporta il mantenimento della presunzione.
- Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, ciascun atto impugnato integra una controversia autonoma e richiede una domanda distinta; in difetto di istanza per uno degli atti, il giudizio su quel capo prosegue.
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