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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11018/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Avellino del 31/10/2025 che aveva accolto il riesame proposto da Emanuela Carrara avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del 18/09/2025 (sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di complessivi €12.331.399,24, in relazione all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000). Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge (art. 606 lett. b) e carenza/manifesta illogicità della motivazione, art. 606 lett. e)), sostenendo che il Tribunale del riesame aveva erroneamente valorizzato la presunta buona fede dell'indagata e aveva omesso di confrontarsi con il quadro indiziario contenuto nel decreto del G.I.P. (che documentava l'esistenza di crediti "super ace" fittizi generati e movimentati tramite numerose società), nonché con l'orientamento di legittimità secondo il quale l'inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, indicatore della consapevolezza del contribuente. Inoltre si contestava il superamento dei limiti del sindacato del riesame in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio ad un nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Avellino ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. La Corte ha censurato l'operato del Tribunale per violazione di legge: mancato rispetto del principio secondo cui, in materia di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000), quando il debito tributario viene compensato con un credito di imposta acquisito per cessione è necessario verificare le condizioni oggettive e formali e l'omessa verifica non esclude l'elemento soggettivo; inoltre l'inesistenza del credito è, di per sé salvo prova contraria, indice della consapevolezza dell'illiceità. La Corte ha anche ricordato i limiti del riesame sulle misure cautelari reali: il Tribunale del riesame può valutare incidentalmente il fumus ma con riguardo all'esistenza di elementi che, ictu oculi, escludano l'elemento soggettivo; nel caso di specie il Tribunale non ha dato adeguata motivazione e ha travalicato tali limiti.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Regola l'indebita compensazione con crediti d'imposta; la Corte afferma che, quando il credito deriva da cessione, è necessario verificare le condizioni oggettive e formali prima e al momento dell'utilizzo; l'omessa verifica non esclude il dolo.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle doglianze sulla legittimità del provvedimento di sequestro e sui limiti del controllo del riesame.

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma relativa alla competenza e procedure del riesame/sequestro preventivo richiamata nelle censure sulla motivazione e sui limiti dell'esame del Tribunale del riesame.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte per disporre il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame competente.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamata per precisare l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali, limitatamente alle violazioni di legge.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione/mancanza/contraddittorietà della motivazione).

Massime di principio

  • Se il credito d'imposta utilizzato in compensazione è inesistente, tale inesistenza costituisce, salvo prova contraria, un forte indizio della consapevolezza dell'illiceità da parte del soggetto che lo utilizza.
  • Quando il credito d'imposta è stato acquisito per cessione, chi lo utilizza in compensazione deve aver verificato, prima e al momento dell'utilizzo, le condizioni oggettive e formali che ne consentono l'utilizzo; l'omessa verifica non esclude il dolo.
  • Nel giudizio di riesame sulle misure cautelari reali il Tribunale può esaminare incidentalmente anche l'elemento soggettivo del reato, ma l'esame è limitato: solo elementi che, ictu oculi, escludono la sussistenza del dolo possono giustificare l'esclusione del fumus commissi delicti.
  • La legittimità di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca può fondarsi sull'astratta sussumibilità dei fatti in una fattispecie di reato e sulla pertinenza del bene al reato, senza che sia necessario l'accertamento definitivo dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato.
  • I provvedimenti del riesame devono contenere una motivazione completa, coerente e logicamente comprensibile: la mancanza o l'apparenza di motivazione è motivo di annullamento per violazione di legge in cassazione.

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