Cassazione Penale, Sentenza n. 8783/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 23/06/2021. Il ricorrente chiedeva la riduzione di pena ex art. 35-ter, comma 1, legge 26/07/1975 n. 354 relativamente al periodo dal gennaio 2003 al dicembre 2008, sostenendo che i provvedimenti precedenti (ordinanza del 20/02/2019) avessero valutato soltanto il periodo trascorso nella Casa di reclusione di Roma Rebibbia (11/01/2008-28/04/2008) e non il periodo trascorso nel "Nuovo Complesso" di via Raffaele Maietti, ove il detenuto era stato recluso dal gennaio 2003 al gennaio 2008, quindi deducendo una lacuna valutativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente spiegato che il periodo 2003-2008 era già stato valutato nei precedenti provvedimenti e che il "Nuovo Complesso" è parte dell'istituto di Roma Rebibbia, dunque l'analisi aveva riguardato l'intero arco temporale contestato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza costituzionale che ammette responsabilità per ricorso infondato.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, comma 1
Norma invocata dal ricorrente per ottenere la riduzione di pena; la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse già stata valutata nel precedente esame del periodo detentivo e quindi non fondata.
codice di procedura penale, art. 616
Articolo applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende, perché il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e non privo di profili di colpa.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per sostenere la legittimità di sanzionare l'autore del ricorso quando l'atto risulta infondato e con profili di colpa.
Massime di principio
- Quando si impugna il rigetto di una istanza di riduzione di pena, è essenziale dimostrare che il periodo o il fatto contestato non sia già stato oggetto di valutazione nei provvedimenti precedenti; basta che il precedente provvedimento abbia valutato l'istituto o il periodo complessivo per considerare la questione già esaminata.
- Denominazioni diverse di strutture carcerarie (es. "Nuovo Complesso" vs "Casa di reclusione") possono essere considerate unità dello stesso istituto: occorre documentare con precisione le localizzazioni e le date di reclusione se si intende sostenere che una porzione di periodo non sia stata valutata.
- Se il ricorso non porta nuovi elementi significativi (fatti nuovi, errori di diritto evidenti, documentazione inedita), il giudice di legittimità può dichiararlo inammissibile per manifesta infondatezza e condannare il ricorrente a pagare spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre ricorso in cassazione è consigliabile verificare attentamente i provvedimenti impugnati e allegare estratti di servizio o documenti che provino l'esistenza di omissioni nella motivazione del giudice di merito; contestazioni esclusivamente formali o meramente interpretative hanno scarse probabilità di successo.
- Se si ritiene che vi sia un errore materiale nella descrizione dei periodi o delle sedi detentive, conviene chiedere l'integrazione o la correzione del provvedimento in sede di reclamo o proporre mezzi istruttori idonei a chiarire la situazione prima di ricorrere in Cassazione, per evitare la declaratoria di inammissibilità e le sanzioni economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8642/2024 del 28/02/2024
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8643/2024 del 28/02/2024
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8644/2024 del 28/02/2024
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8645/2024 del 28/02/2024
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8646/2024 del 28/02/2024
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8650/2024 del 28/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →