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Sentenza

Sentenza n. 1051/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'accertamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, relativi alla pratica edilizia soc Ricciardi & Servidio costruzioni srl- istanza del 27 settembre 2024, volta a “eliminare le difformità” edilizie/urbanistiche di cui alla nota n.32530 del Comune di Ginosa del 2 novembre 2011, annullata dal TAR con sentenza n. 599/2018 su ricorso Galante Antonio- ad oggetto “Ordinanza n. 59 di cui al protocollo n. 12108 del 14.04.2011: annullamento in virtù del potere di autotutela della P.A., del PdC N. 29/2011- REVOCA”

Giustizia amministrativa202501368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Ginosa sull’istanza di accesso alla pratica edilizia presentata dalla società proprietaria dell’immobile confinante per eliminare le difformità edilizie riscontrate nel corso di una verificazione disposta dal Consiglio di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello della società controinteressata, aveva già impugnato la revoca comunale di un permesso di costruire rilasciato alla società e aveva partecipato al relativo giudizio amministrativo, definito in appello con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo che la società aveva dichiarato di avere presentato documentazione tecnica e un’istanza volta a eliminare le difformità edilizie accertate dal verificatore. Il ricorrente ha quindi presentato al Comune un’istanza di accesso alla pratica edilizia relativa alla sanatoria o eliminazione delle difformità, senza ricevere risposta. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di trasparenza e partecipazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. In materia di accesso agli atti edilizi del confinante, la vicinitas è sufficiente a dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, distinto dall’interesse richiesto per impugnare il titolo edilizio. Tale interesse non configura un controllo generalizzato sull’azione amministrativa, poiché è collegato a uno specifico intervento edilizio e alla posizione differenziata del proprietario confinante, tutelato dai limiti all’esercizio dello ius aedificandi. Nel caso concreto, l’interesse era ulteriormente confermato dalla partecipazione del ricorrente al precedente giudizio relativo al titolo edilizio e dalla diretta riferibilità dell’istanza alla pratica concernente le difformità accertate nel giudizio d’appello. Il Comune è stato quindi condannato a consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la visione e l’estrazione di copia dell’intera documentazione richiesta. Il Comune è stato condannato anche al pagamento di euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale; in materia edilizia tale requisito può risultare dalla vicinitas rispetto all’immobile interessato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato in relazione alla declaratoria di improcedibilità dell’appello precedente per sopravvenuto difetto di interesse; non costituisce il fondamento diretto della decisione sull’accesso.

Massime di principio

  • La vicinitas rispetto a un immobile oggetto di un procedimento edilizio attribuisce, di per sé, un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti del relativo procedimento, purché l’istanza sia riferita a uno specifico intervento e non persegua un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
  • L’interesse necessario per accedere agli atti di un procedimento edilizio è distinto dall’interesse richiesto per impugnare il titolo edilizio: ai fini dell’accesso è sufficiente una situazione di stabile collegamento con la zona, propria del confinante, del frontista o di altri soggetti qualificati collegati all’area o all’immobile.
  • La partecipazione a un precedente giudizio amministrativo riguardante il titolo edilizio e la riferibilità della richiesta agli sviluppi tecnici e amministrativi emersi in quel giudizio rafforzano la concretezza e l’attualità dell’interesse ostensivo.
  • Accertata la sussistenza dell’interesse all’accesso e l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di consentire la visione e l’estrazione di copia della documentazione entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTitoli abilitativi ediliziDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicità

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