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Ordinanza

Ordinanza n. 10488/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico prot. nr.-OMISSIS- emesso in data 22.02.2026; del provvedimento disciplinare del 15 novembre 2025, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione di corpo di "3 giorni di consegna"; dell'avviso di avvio del procedimento disciplinare di corpo prot. -OMISSIS- del 1° ottobre 2025; del foglio n. -OMISSIS- del 23 marzo 2026 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificato in data 14 aprile 2026, recante "Valutazione della posizione d'impiego. Avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale

Giustizia amministrativa202605662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna, unitamente agli atti del procedimento disciplinare e alla comunicazione di avvio del procedimento di valutazione della posizione d'impiego

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, la sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna, l'avviso di avvio del procedimento disciplinare e la successiva comunicazione di avvio del procedimento diretto alla valutazione della posizione d'impiego, prospettando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha rilevato d'ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di incompetenza territoriale.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo applicabile alle controversie riguardanti pubblici dipendenti, in costanza del rapporto di pubblico impiego, il criterio speciale della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. Poiché il ricorrente presta servizio presso un reparto con sede a Cagliari, la competenza spetta al TAR Sardegna. Il giudice ha escluso che la competenza del TAR Lazio potesse fondarsi sui criteri relativi agli atti normativi o generali e alla sede dell'autorità emanante, poiché il ricorso non investe atti presupposti di natura normativa o generale. Le spese della fase sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, durante la permanenza del rapporto di pubblico impiego, la competenza territoriale è determinata in base alla sede di servizio.

  • art. 13, commi 1 e 4-bis, c.p.a.

    I criteri ordinari di competenza, incluso quello della sede dell'autorità emanante, non prevalgono sul criterio speciale della sede di servizio quando la controversia non riguarda atti normativi o generali presupposti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile incompetenza territoriale rilevata nel corso della discussione.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nelle controversie promosse da un pubblico dipendente durante la costanza del rapporto di impiego, la competenza territoriale si determina secondo il criterio speciale della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a.
  • La competenza territoriale fondata sulla sede dell'autorità emanante non prevale sul criterio della sede di servizio quando il ricorso riguarda esclusivamente provvedimenti individuali relativi al rapporto di impiego e non coinvolge atti presupposti di natura normativa o generale.
  • La competenza del giudice amministrativo territorialmente individuato dalla sede di servizio comprende anche le controversie relative a sanzioni disciplinari e a conseguenti procedimenti di valutazione della posizione d'impiego del personale militare, ove il rapporto di servizio sia in corso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRapporto di impiego non privatizzatoDisciplina militare e di polizia
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiForze armate e forze di polizia
IstitutiRiparto di giurisdizione

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