Sentenza n. 97/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva: 1) della determinazione dirigenziale registro generale segreteria n.-OMISSIS- della Città di -OMISSIS- avente ad oggetto selezione pubblica per la copertura di n. dieci posti di agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato - Nomina vincitori e assunzione; 2) del bando nella parte in cui non prevede riserva posti ex art. 1041 D.lgs 66/10; 3) del verbale n.-OMISSIS- avente ad oggetto “insediamento della commissione esaminatrice della selezione per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 10 Agenti di Polizia Locale di cui alla determinazione dirigenziale del -OMISSIS-”; 4) del verbale -OMISSIS- di redazione graduatoria; 5) della determina n. -OMISSIS- di indizione della selezione se ed in quanto lesiva; 6) della determina dirigenziale n. -OMISSIS-di scorrimento graduatoria. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la condanna al risarcimento del danno da perdita di chances.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione, gestione e approvazione della graduatoria di una selezione pubblica per dieci agenti di polizia locale, nella parte in cui non hanno attribuito il punteggio per il servizio VFP1 e non hanno applicato la riserva di posti prevista per il personale militare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato a una selezione per titoli e colloquio finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato, per dodici mesi, di dieci agenti di polizia locale. Ha impugnato la determinazione di nomina dei vincitori e di assunzione, il bando, i verbali della commissione e della graduatoria, la determina di indizione e il successivo scorrimento della graduatoria, chiedendo anche il risarcimento del danno da perdita di chance. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'avviso pubblico e dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento, sostenendo che il servizio militare prestato per due anni quale VFP1 avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di due punti e il collocamento in una posizione utile all'assunzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1014 del d.lgs. 66/2010, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lamentando l'omessa previsione nel bando della riserva obbligatoria del 20% dei posti in favore del personale militare. Il Comune ha contestato la fondatezza del ricorso. Il giudice ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguardava atti di esercizio del potere pubblicistico nell'ambito di una procedura concorsuale e la verifica della legittimità del bando e della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse mai dichiarato, né nella domanda di partecipazione né successivamente prima dell'approvazione della graduatoria, di voler usufruire della riserva prevista dall'art. 1014 del d.lgs. 66/2010. La mancata previsione espressa della riserva nel bando non ha inciso sulla legittimità della procedura, poiché la riserva deriva direttamente dagli artt. 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 e costituisce una prescrizione cogente, non rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione. Tuttavia, l'applicazione del beneficio presupponeva che il candidato dichiarasse tempestivamente il possesso del titolo e la volontà di avvalersene. Nella domanda il ricorrente aveva indicato soltanto, tra le esperienze lavorative presso una pubblica amministrazione, il servizio svolto come generico “Soldato” nell'Esercito Italiano, senza specificare la qualifica di VFP1 né chiedere l'applicazione della riserva. Il modulo telematico consentiva invece di selezionare espressamente la qualifica di volontario delle Forze armate congedato senza demerito. Il giudice ha inoltre ritenuto possibile integrare o correggere la dichiarazione anche dopo la presentazione della domanda, purché prima dell'approvazione della graduatoria, trattandosi di titolo rilevante per la formazione della graduatoria. Nel caso concreto, però, il ricorrente aveva trasmesso la documentazione di servizio soltanto dopo l'approvazione della graduatoria e, comunque, senza manifestare la volontà di concorrere per un posto riservato. Per tali ragioni l'amministrazione non avrebbe potuto attribuire né il punteggio né la riserva. La domanda risarcitoria è stata respinta conseguentemente all'infondatezza della domanda demolitoria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 1014 d.lgs. 66/2010
Prevede la riserva di posti in favore dei volontari delle Forze armate nelle procedure di reclutamento; il beneficio opera quale prescrizione cogente, ma deve essere fatto valere dal candidato mediante tempestiva dichiarazione del relativo titolo e della volontà di usufruirne.
art. 678, comma 9, d.lgs. 66/2010
Concorre a fondare direttamente la riserva spettante al personale militare, anche in assenza di un'espressa riproduzione della relativa previsione nel bando.
art. 2050 d.lgs. 66/2010
È stato richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di attribuzione del punteggio per il servizio militare, ma il motivo è stato respinto.
art. 97 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, senza che il giudice ravvisasse una violazione nella gestione della selezione.
Massime di principio
- La riserva di posti prevista direttamente dalla legge in favore di determinate categorie di candidati opera anche se il bando non la riproduce espressamente, trattandosi di disciplina cogente non rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione.
- L'omessa indicazione nel bando dell'onere di dichiarare il titolo di riserva non rende di per sé illegittima l'intera procedura; il candidato deve comunque manifestare tempestivamente, nella domanda o entro la conclusione della procedura e prima dell'approvazione della graduatoria, il possesso del titolo e la volontà di avvalersi della riserva.
- L'indicazione generica del servizio prestato presso le Forze armate non equivale alla dichiarazione dello specifico status di volontario in ferma prefissata rilevante ai fini della riserva, soprattutto quando il modulo di domanda consenta di selezionare la qualifica specifica.
- I titoli rilevanti ai soli fini della formazione della graduatoria possono essere dichiarati o precisati anche dopo la presentazione della domanda, purché ciò avvenga prima dell'approvazione della graduatoria e con modalità idonee a rendere esplicita la relativa pretesa; la trasmissione successiva all'approvazione della graduatoria è tardiva.
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