Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29244/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della Ippari S.r.l. avanzata da Riscossione Sicilia. Il punto centrale concerneva la legittimazione ad agire di Riscossione Sicilia: la procura notarile (rep. 2031 racc. 1460 del 28/4/2015) che avrebbe conferito poteri di rappresentanza sostanziale e processuale ad una persona fisica non risultava agli atti nel giudizio di reclamo; la ricorrente aveva tempestivamente eccepito il difetto di rappresentanza, sostenendo l'inammissibilità dell'atto introduttivo per mancanza di idonea procura alle liti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (assorbendo gli altri), ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione. La Corte ha affermato e chiarito il principio di diritto secondo cui, se l'eccezione di difetto di rappresentanza (sostanziale o processuale) o di vizio della procura "ad litem" è sollevata tempestivamente dalla controparte, è onere della parte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione atta a sanare il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c.; il giudice del rinvio, inoltre, doveva uniformarsi al principio già enunciato dall'ordinanza di cassazione con rinvio. Per tali ragioni la pronuncia impugnata è stata annullata e la Corte d'appello dovrà adottare una decisione conforme ai principi stabiliti.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 182

    L'art. 182 c.p.c. è interpretato nel senso che il giudice deve consentire la sanatoria della rappresentanza volontaria in qualsiasi stato e grado del procedimento quando il vizio sia rilevato d'ufficio, assegnando termine per l'integrazione; tuttavia, se il vizio è eccepito tempestivamente dalla controparte, la parte chiamata a sanare deve produrre immediatamente la documentazione necessaria con la prima difesa utile, senza attendere l'assegnazione di un termine.

  • Codice di procedura civile, art. 77

    Stabilisce che la rappresentanza processuale non può sussistere senza la rappresentanza sostanziale; il vizio di rappresentanza processuale è quindi collegato alla mancanza di poteri sostanziali.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    In tema di cassazione, la produzione della documentazione atta a sanare la legittimazione processuale può avvenire in sede di legittimità solo se non sia stata tempestivamente eccepita in sede di merito; se l'eccezione è stata sollevata tempestivamente, la produzione tardiva può essere inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione; la sentenza di rinvio è vincolata dai principi già enunciati in sede di cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Rinvio generale alle norme sul procedimento: citato nel contesto delle censure relative all'obbligo del giudice di conformarsi alle regole procedurali e alle conclusioni delle parti.

  • Codice di procedura civile, artt. 100, 163, 383, 394

    Norme di diritto processuale richiamate dalle parti; la Corte le menziona nel quadro delle censure ma il principio decisivo è quello relativo alla sanatoria della rappresentanza e ai relativi oneri probatori.

  • Legge fallimentare (I.fall), art. 18

    Disciplina il reclamo nel procedimento fallimentare; qui il giudizio camerale ex art. 18 è il contesto procedurale in cui è stata discussa la tempestività della produzione della procura.

  • Legge fallimentare (I.fall), art. 6

    Richiamata in relazione alla rilevata inammissibilità dell'istanza per difetto di legittimazione ad agire; la Corte ha disposto l'inammissibilità come possibile soluzione qualora non fosse possibile verificare la procura secondo il principio di diritto.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 87

    Richiamato dalla parte resistente in tema di delega dell'Agenzia delle Entrate all'esattore; non è risultato decisivo per la pronuncia che ha invece deciso sul tema della rappresentanza.

  • Costituzione europea / CEDU, art. 6

    La Corte ha richiamato il principio CEDU sul diritto d'accesso al giudice per giustificare interpretazioni non formalistiche delle norme processuali e la compatibilità dell'art. 182 c.p.c. con l'art. 6 CEDU.

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (convertito dalla legge n. 176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; il P.M. ha chiesto l'accoglimento dei primi due motivi.

Massime di principio

  • Se la rappresentanza di una persona giuridica deriva da procura notarile, tale procura deve essere prodotta tempestivamente (con l'atto introduttivo o con la prima difesa utile) se la controparte solleva l'eccezione di difetto di rappresentanza.
  • Quando l'eccezione di nullità della procura è sollevata tempestivamente dalla controparte, l'onere di sanare il vizio ricade immediatamente sulla parte che ha agito, senza poter attendere l'assegnazione del termine ex art. 182 c.p.c.
  • La sanatoria della rappresentanza volontaria è comunque possibile in qualsiasi stato e grado del processo se il vizio è rilevato d'ufficio dal giudice; in tal caso il giudice deve assegnare termine per l'integrazione.
  • Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto già stabiliti dalla Corte di Cassazione e valutare la correttezza procedurale della produzione documentale effettuata nelle varie fasi del procedimento.
  • Le eccezioni tempestive di difetto di rappresentanza possono rendere insanabile la procura prodotta tardivamente, con conseguente inammissibilità dell'atto introduttivo; occorre dunque adottare comportamenti difensivi rapidi e documentati.
  • Nel bilanciamento tra rigore formale e diritto di accesso al giudice (art. 6 CEDU) il giudice deve evitare formalismi eccessivi, ma ciò non esime le parti dall'obbligo di produrre tempestivamente i documenti necessari a dimostrare la legittimazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.