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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2125/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dopo che l'INPS l'aveva cancellata in seguito a un accertamento ispettivo che aveva ritenuto fittizio il rapporto di lavoro. In sede di appello la Corte territoriale confermò il rigetto perché, in base al verbale ispettivo, la lavoratrice non aveva provato l'esistenza di una prestazione di lavoro subordinato. La ricorrente impugnò la decisione per quattro motivi: 1) violazione dell'art.112 c.p.c. per omissione di esame di un motivo d'appello relativo alla mancata motivazione dell'atto INPS; 2) omesso esame di fatto decisivo circa la sufficienza della motivazione del provvedimento di cancellazione; 3) violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e censura sull'attribuzione di valore probatorio al verbale ispettivo e sull'onere probatorio gravante sulla ricorrente; 4) violazione dell'art.2697 c.c. e degli artt.244,420,421 c.p.c. per presunta genericità della prova testimoniale e mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato poiché gli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali (come l'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi) hanno natura ricognitiva e sono sottratti all'obbligo di motivazione previsto dalla legge n.241/1990; perciò la carenza di motivazione non era decisiva per il giudizio. Il terzo motivo è stato in parte inammissibile (per genericità) e in parte manifestamente infondato: correttamente la Corte territoriale ha attribuito valore probatorio al verbale ispettivo, e, una volta che l'INPS ha disconosciuto il rapporto, l'agevolazione probatoria derivante dall'iscrizione decade e grava sulla ricorrente l'onere di provare l'esistenza, durata e natura onerosa del rapporto di lavoro. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la ricorrente non ha dimostrato la specificità degli elementi di fatto allegati necessari per la capitolazione della prova testimoniale; inoltre il giudice ha poteri di richiamo secondo art.421 c.p.c. ma la parte deve ben indicare i fatti da provare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al versamento del contributo previsto dall'art.13, co.1-quater, d.P.R. n.115/02.

Norme richiamate

  • art.112 c.p.c.

    Usato dalla ricorrente per denunciare omissione di esame di un motivo d'appello; la Corte l'ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza nella riproduzione del motivo.

  • art.3 L. n.241/1990

    La Corte ha ritenuto che gli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali (iscrizione/cancellazione) siano atti ricognitivi sottratti all'obbligo di motivazione previsto da questa norma.

  • art.360 co.1 n.5 c.p.c.

    art.360, co.1, n.5 c.p.c.

    Richiamato con riferimento ai limiti del sindacato di merito in Cassazione quando si censura l'apprezzamento delle prove da parte del giudice del merito.

  • art.2697 c.c.

    La Corte ha confermato che, una volta che l'INPS disconosce il rapporto a seguito di accertamento, decade l'agevolazione probatoria derivante dall'iscrizione e incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, durata e carattere oneroso del rapporto.

  • art.244 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina della prova testimoniale nel rito del lavoro; la Corte ha valutato la specificità degli allegati e la capitolazione dei fatti.

  • art.420 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altri articoli sul tema della prova; la Corte ha valutato le regole relative all'assunzione e all'ammissibilità della prova testimoniale.

  • art.421 c.p.c.

    La Corte ha confermato che il giudice ha poteri officiosi per correggere irregolarità nella capitolazione della prova e può dare termine per rimediare; tuttavia la parte deve indicare fatti specifici nel ricorso.

  • art.23, co.8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.137 conv. L.18 dicembre 2020 n.176

    art.23, co.8-bis, D.L. n.137/2020 conv. L.176/2020

    Menzionato in punto di deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non centrale nella decisione sostanziale.

  • art.13, co.1-quater, d.P.R. n.115/2002

    art.13, co.1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Applicato in relazione all'obbligo processuale della ricorrente di versare un contributo aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali (iscrizione o cancellazione dagli elenchi) sono considerati atti ricognitivi; perciò la loro motivazione formale ai sensi della L.241/90 è in molti casi irrilevante per la tutela del diritto alla prestazione.
  • L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli offre una presunzione favorevole, ma questa agevolazione probatoria viene meno se l'ente previdenziale disconosce il rapporto sulla base di un accertamento ispettivo: allora l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto grava sul lavoratore.
  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nel valutare la prova; i censure sulla valutazione della prova in Cassazione sono ammesse solo nei limiti strettamente previsti dall'art.360 c.p.c. e richiedono specificità dei fatti omessi o erroneamente valutati.
  • Le richieste di prova testimoniale nel rito del lavoro devono essere ancorate a fatti specifici allegati nell'atto introduttivo; l'omessa o generica capitolazione può portare all'inammissibilità della prova, salvo che il giudice non dia termine per sanare l'irregolarità ai sensi dell'art.421 c.p.c.
  • Se la documentazione prodotta deriva dagli stessi atti aziendali che hanno formato la base dell'iscrizione contestata, il giudice può non attribuire loro valore probatorio se l'INPS ha giustificatamente disconosciuto l'effettività del rapporto.
  • In contenziosi previdenziali, l'azione volta a ottenere la reiscrizione o la prestazione deve concentrarsi sulla produzione di elementi probatori diretti e specifici sull'effettività e subordinazione della prestazione lavorativa.

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