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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2233/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva condannato il Fondo di Garanzia presso l'INPS a pagare a Giorgio Stamerra le ultime tre mensilità (ottobre-dicembre 2006) dovute dall'azienda insolvente. L'INPS sosteneva che, ai fini del computo dei dodici mesi a ritroso per individuare le mensilità indennizzabili, non doveva essere considerata la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione depositata dal lavoratore (4.6.2007) ma soltanto la successiva azione giudiziale del 14.01.2008, sicché le mensilità contestate sarebbero fuori dal periodo utile; inoltre l'INPS deduceva che l'atto di conciliazione non poteva produrre effetti nei confronti del Fondo di Garanzia per la natura previdenziale dell'obbligazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS e ha confermato il diritto del lavoratore al pagamento dal Fondo di Garanzia. Pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui il diritto all'intervento del Fondo è di natura previdenziale e sorge al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa (insolvenza del datore di lavoro e verifica del credito in sede concorsuale ovvero formazione di un titolo esecutivo e vano esperimento dell'esecuzione forzata). Nel caso di specie erano presenti il titolo esecutivo (sentenza di condanna del Tribunale n.1902/2011) e l'esito infruttuoso dell'esecuzione (pignoramento mobiliare del 22.5.2012), ragion per cui nulla poteva opporre l'INPS al pagamento delle ultime tre mensilità richieste dal lavoratore

Norme richiamate

  • D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, art. 2, comma 1

    Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.

    La Corte interpreta l'art.2 come individuante i momenti da cui computare a ritroso i dodici mesi utili: apertura della procedura concorsuale, inizio dell'esecuzione forzata o provvedimenti di messa in liquidazione/cessazione. L'intervento del Fondo è limitato alle tre mensilità collocate in quell'arco temporale.

  • Art. 410 cod. proc. civ.

    Riferito come norma che, all'epoca, rendeva obbligatorio il tentativo di conciliazione avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro; tuttavia la Corte di Cassazione sottolinea che, ai fini previdenziali del Fondo, il presidio decisivo è la formazione del titolo esecutivo e il vano esperimento dell'esecuzione, non il mero deposito dell'istanza conciliativa.

  • D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (art. 36) e D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 (art. 19)

    Richiamate come modifiche/integrazioni rilevanti al regime normativo iniziale invocato dall'INPS; la Corte ne rileva la rilevanza ma conferma che il diritto al Fondo è subordinato ai presupposti sostanziali indicati dall'art.2 d.lgs. n.80/1992.

  • Direttiva 80/987/CEE

    Richiamata per spiegare l'origine normativa della tutela e la possibilità per gli Stati membri di prevedere condizioni di miglior favore (l'Italia ha esteso il termine a dodici mesi).

  • Art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002

    Citando la norma, la sentenza indica l'esistenza dei presupposti processuali per l'applicazione di un'ulteriore somma a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia ha natura previdenziale e è distinto dal credito verso il datore di lavoro: non matura automaticamente con il rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge (insolvenza o titolo esecutivo più vano esperimento dell'esecuzione).
  • Per i datori di lavoro non sottoposti a procedure concorsuali, occorre la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata: la data d'inizio dell'esecuzione forzata è uno dei possibili termini da cui conteggiare a ritroso i dodici mesi utili per identificare le tre mensilità indennizzabili.
  • La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione non sostituisce automaticamente il titolo esecutivo o l'inizio dell'esecuzione ai fini dell'accesso alla prestazione previdenziale: è preferibile ottenere un titolo esecutivo e documentare l'esito infruttuoso dell'esecuzione per far valere il diritto al Fondo.
  • Nel calcolo del periodo di tutela (dodici mesi), occorre fare riferimento al momento normativamente previsto (apertura della procedura concorsuale, inizio dell'esecuzione forzata, messa in liquidazione/cessazione), e la prova del rispetto di tali presupposti è a carico del lavoratore che richiede l'indennizzo.
  • In situazioni analoghe, prima di chiedere l'intervento del Fondo, il lavoratore dovrebbe: ottenere un titolo esecutivo, esperire l'esecuzione forzata e documentarne l'esito infruttuoso, oppure dimostrare l'ammissione del credito nello stato passivo di una procedura concorsuale.

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