Cassazione Civile, Sentenza n. 2126/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato relativa agli anni 2008-2010; la ricorrente contestava la validità della notificazione dei provvedimenti di disconoscimento mediante pubblicazione telematica prevista dall'art. 38, comma 7, d.l. n.98/2011, sostenendo che tale regime si applicherebbe solo alle giornate di occupazione successive al 31.12.2010 e che l'applicazione ai fatti anteriori violerebbe il principio di irretroattività e il diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost., art.11 Preleggi). Denunciata anche omissione di ammissione di prova testimoniale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 38, comma 7, d.l. n.98/2011, disciplina le modalità di notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione telematica e si applica ai disconoscimenti intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale senza limitazione temporale espressa al solo elenco relativo alle giornate successive al 31.12.2010. La Corte ha escluso la cd. retroattività perché la norma ha regolato la forma/mezzo di comunicazione del provvedimento e non il potere di disconoscimento o il contenuto sostanziale dei rapporti già esauriti. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata, avendo la Corte costituzionale (sent. n.45/2021) già ritenuto idonea la pubblicazione telematica quale forma di conoscibilità sufficiente per far decorrere i termini decadenziali. Non è stata disposta statuizione sulle spese di lite, essendo rimasto intimato l'INPS.
Norme richiamate
art. 38, comma 6 e 7, Decreto-Legge n. 98/2011 (conv. L. n.111/2011)
"con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010... gli elenchi nominativi annuali ... sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica ..."; "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali... In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ... mediante la pubblicazione ... di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione"
La Corte ha interpretato il comma 7 come norma che sostituisce la procedura di notifica individuale con la pubblicazione telematica per i disconoscimenti intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco annuale, senza limitazione ai soli periodi successivi al 31.12.2010; la disposizione riguarda la forma della notificazione e si applica anche ai disconoscimenti relativi a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 12, R.D. 24 settembre 1940, n. 1949
Ricostruita la funzione storica degli elenchi nominativi (elenco principale ed elenchi suppletivi/trimestrali) quale agevolazione probatoria per il lavoratore; l'art.12-bis introdotto dall'art.38 comma 6 disciplina la pubblicazione telematica degli elenchi annuali.
art. 12-bis, inserito nel R.D. n.1949/1940 dall'art.38, comma 6, d.l. n.98/2011
"con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 ... gli elenchi nominativi annuali ... sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo"
Regola la modalità di pubblicazione telematica degli elenchi annuali; la Corte ha rilevato che le stesse tecniche di pubblicazione sono richiamate dal comma 7 per gli elenchi trimestrali di variazione.
art. 8, comma 5, d.lgs. n.375/1993; art. 9-quinquies, d.l. n.510/1996
Norme richiamate per ricostruire il regime previgente che prevedeva la notifica individuale dei provvedimenti di disconoscimento; la Corte confronta il sistema previgente con la modifica introdotta dall'art.38 d.l. n.98/2011.
art. 7, d.l. n.7/1970 (conv. L. n.83/1970) e art. 15, comma 30, d.l. n.7/1970
Richiamati per la storicità del potere di accertamento e disconoscimento dell'ente previdenziale; la fonte del potere di disconoscimento è rimasta in capo all'amministrazione e non è stata modificata dall'art.38.
art. 43, comma 7, d.l. n.76/2020 (conv. L. n.120/2020)
Menziomento normativo: tale disposizione ha successivamente ripristinato la notifica individuale del provvedimento di disconoscimento, ma è esulata ratione temporis dalla controversia in esame.
Articoli costituzionali invocati dalla ricorrente: artt. 3 e 24 Cost., art. 11 Preleggi
La Corte ha ritenuto infondate le censure di violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa e ha ritenuto che la modifica riguardi la forma della notificazione; la questione di legittimità costituzionale è stata inoltre affrontata dalla Corte costituzionale (sent. n.45/2021) che ha ritenuto la pubblicazione telematica compatibile con la costituzione.
Massime di principio
- La pubblicazione telematica sul sito INPS degli elenchi nominativi o degli elenchi trimestrali di variazione costituisce forma valida di notificazione che può far decorrere i termini decadenziali per l'impugnazione.
- La modifica legislativa che cambia la modalità di comunicazione (da notifica individuale a pubblicazione) riguarda la forma dell'atto e, salvo diversa previsione transitoria, può applicarsi anche a disconoscimenti relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della norma senza costituire necessariamente irretroattività della sfera sostanziale dei diritti.
- Le censure di illegittimità costituzionale contro la pubblicazione telematica devono valutare la ragionevolezza della misura e l'effettiva conoscibilità; la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile la pubblicazione telematica ove sia assicurato un periodo di pubblicazione ragionevole.
- In contenziosi simili il lavoratore deve considerare che, quando la legge prevede la pubblicazione quale mezzo di notificazione, l'onere di controllo delle pubblicazioni ricade sul soggetto interessato: è pertanto prudente monitorare il sito INPS nei termini di pubblicazione indicati o ricorrere a mezzi di controllo periodico (es. deleghe, professionista) per non incorrere nella decadenza.
- Qualunque cambiamento formale della notificazione non incide sul potere dell'ente di effettuare accertamenti; il rimedio per chi ritenga di non aver avuto effettiva conoscenza resta l'azione giudiziale, con possibile deduzione di vizi di motivazione o violazione del diritto di difesa se sussistono elementi concreti che impediscano l'effettiva conoscibilità.
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