Cassazione Civile, Sentenza n. 2234/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore Ranga Ion, licenziato e poi reintegrato per sentenza (con condanna del datore al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione), aveva esercitato l'opzione sostitutiva della reintegrazione. Il datore è stato dichiarato fallito. Il lavoratore ha domandato al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti da lavoro relativi agli ultimi novanta giorni antecedenti l'esercizio dell'opzione (24/10/2012-21/01/2013). Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo le somme di natura indennitaria ed escluse dalla copertura; la Corte d'Appello le aveva invece accolte. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che si trattava di indennità risarcitorie non rientranti nella nozione di crediti retributivi coperti dal Fondo e richiamando precedenti giurisprudenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che l'ordine giudiziale di reintegrazione ripristina de jure il rapporto di lavoro e che l'indennità comminata per il periodo intercorrente tra licenziamento e reintegrazione corrisponde alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse svolto effettivamente l'attività (retribuzione globale di fatto). Pertanto i crediti relativi all'ultimo trimestre del rapporto, ricadenti nei dodici mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, sono crediti retributivi e rientrano nella protezione del Fondo di garanzia, sempre che siano soddisfatti i presupposti (insolvenza del datore e ammissione del credito nello stato passivo). La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che qualifica la prestazione del Fondo come previdenziale e ha affermato che l'esercizio dell'opzione non comporta rinuncia ai crediti maturati nel periodo tra annullamento del licenziamento e l'opzione. Condannata l'INPS alle spese processuali.
Norme richiamate
decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80 (art. 2, comma 1)
Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa
La Corte interpreta questa norma nel senso che il Fondo copre "crediti di lavoro" riferiti alle ultime tre mensilità ricadenti nei dodici mesi previsti, e che l'oggetto della tutela è la retribuzione perduta, a prescindere dal fatto che la retribuzione derivi da prestazione effettivamente resa o dal mancato svolgimento della prestazione non imputabile al lavoratore (es. periodo tra licenziamento illegittimo e reintegrazione). L'accesso al Fondo richiede i presupposti di insolvenza del datore e la verifica del credito (es. ammissione allo stato passivo).
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (art. 18)
L'art. 18, nel testo richiamato, è interpretato dalla Corte nel senso che l'ordine di reintegrazione ripristina il rapporto di lavoro e che l'indennità dovuta in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento deve essere commisurata alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito svolgendo l'attivitÃ. L'esercizio dell'opzione sostitutiva non implica rinuncia ai crediti retributivi maturati nel periodo tra sentenza e opzione.
Direttiva 80/987/CEE (e successive modifiche e direttive correlate)
La direttiva ha la finalità di tutelare i lavoratori in caso di insolvenza del datore garantendo il pagamento dei diritti retributivi non pagati; la Corte la usa per confermare che la protezione deve riguardare la retribuzione non percepita e che gli Stati possono introdurre disposizioni più favorevoli (es. termine annuale introdotto dall'Italia). La Corte di giustizia ha chiarito che il periodo temporale utile decorre dalla data della domanda volta all'apertura della procedura concorsuale.
Massime di principio
- L'ordine giudiziale di reintegrazione ricostituisce il rapporto di lavoro: le somme dovute nel periodo tra licenziamento illegittimo e reintegrazione vanno considerate retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito e non mere indennità risarcitorie.
- Il Fondo di garanzia copre i crediti di lavoro corrispondenti alle ultime tre mensilità ricadenti nei dodici mesi antecedenti l'apertura della procedura concorsuale (o gli altri momenti indicati dalla norma); se i crediti relativi al periodo di reintegrazione rientrano in tale finestra temporale, possono essere pagati dal Fondo.
- L'accesso alla prestazione del Fondo è subordinato ai presupposti previsti dalla normativa (insolvenza del datore di lavoro e verifica/ammissibilità del credito nello stato passivo ovvero esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata), non al mero inadempimento retributivo.
- L'esercizio dell'opzione sostitutiva della reintegrazione non comporta rinuncia ai crediti retributivi maturati nel periodo antecedente l'opzione; tali crediti possono essere azionati e, se rientranti nella finestra temporale normativa, coperti dal Fondo.
- La natura della prestazione del Fondo è previdenziale/assicurativa e non una semplice sostituzione del datore di lavoro; la quantificazione del diritto del lavoratore si fonda sulla retribuzione che avrebbe effettivamente percepito lavorando.
- In casi analoghi è fondamentale dimostrare l'esistenza dei presupposti formali per la protezione (es. sentenza di fallimento e ammissione del credito nello stato passivo) al fine di ottenere la prestazione dall'INPS.
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