Cassazione Civile, Sentenza n. 2124/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la reiscrizione negli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato per le giornate dal 2002 al 2010, censurando la notificazione a mezzo pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione prevista dall'art.38, comma 7, d.l. n.98/2011. Sosteneva che l'applicazione di tale modalità riguardasse solo le giornate successive al 31.12.2010 e che, se applicata a iscrizioni pregresse, avrebbe configurato un'irretroattività lesiva dei diritti acquisiti; deduceva quindi la violazione dell'art.11 delle preleggi e la conseguente improcedibilità della decadenza invocata dall'INPS ai sensi dell'art.22 d.l. n.7/70.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art.38, comma 7, d.l. n.98/2011, concernente la notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione telematica sul sito INPS, si applica ai disconoscimenti intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale senza limitazione alle sole giornate successive al 31.12.2010. La norma modifica la forma e la modalità di comunicazione dei provvedimenti (fascia di pubblicità telematica) e non esercita effetto retroattivo in senso illegittimo sulle vicende sostanziali già esaurite. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.45/2021) che ha ritenuto adeguata la pubblicazione telematica quale forma idonea a far decorrere il termine decadenziale. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 12, R.D. n. 1949/1940
prevedeva elenco nominativo principale ed elenchi suppletivi trimestrali, pubblicati sull'albo pretorio del comune per quindici giorni e notiziati dal prefetto mediante manifesto
Regola la funzione probatoria degli elenchi nominativi e la struttura degli elenchi annuali e trimestrali; storicamente non prevedeva comunicazione individuale per la mancata iscrizione
art. 22, d. I. n. 7/1970 (conv. in L. n.83/1970)
Norma richiamata quale causa di decadenza dall'azione in caso di mancata impugnazione entro i termini dell'elenco nominativo; la Corte ha ritenuto rilevante la decorrenza del termine dalla pubblicazione/istituzionale notifica prevista dalle successive norme
art. 17 e art. 8, d.lgs. n. 375/1993
Storicamente hanno introdotto e regolato la comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione/disconoscimento; la disciplina è stata poi modificata dalle norme successive
art. 9-quinquies, d.l. n. 510/1996 (conv. L. n. 608/1996)
Attribuiva all'INPS funzioni di accertamento e prevedeva la comunicazione individuale dei provvedimenti di disconoscimento intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco nominativo, disciplina poi modificata dal d.l. n.98/2011
art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n.111/2011), comma 6
"con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 ... gli elenchi nominativi annuali ... sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo"
Ha introdotto l'art.12-bis nel R.D. 1949/1940 stabilendo la pubblicazione telematica degli elenchi annuali per le giornate successive al 31.12.2010
art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n.111/2011), comma 7
"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali... In caso di riconoscimento o di disconoscimento ... l'INPS provvede alla notifica ... mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis ... di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione"
Ha soppresso i precedenti elenchi trimestrali e ha stabilito che i disconoscimenti successivi alla pubblicazione dell'elenco annuale sono notificati tramite pubblicazione telematica; la Corte ha interpretato la disposizione come applicabile anche ai disconoscimenti relativi ad iscrizioni anteriori al 2011, trattandosi di modifica della forma di notificazione
art. 43, d.l. n. 76/2020 (conv. con L. n.120/2020), comma 7
Ha successivamente ripristinato la notifica individuale del provvedimento di disconoscimento; la Corte ha ritenuto la modifica successiva non pertinente ratione temporis al caso esaminato (disconoscimenti notificati secondo la disciplina precedente)
art. 11 Preleggi (D.M.P.)
Richiamato dalla ricorrente per censurare una presunta retroattività della norma; la Corte ha escluso violazione dell'art.11 in quanto la modifica normativa ha riguardato la forma della notificazione e non la sostanza dei rapporti già esauriti
art. 15, comma 30, d.l. n.7/1970 e art. 9, comma 1, d.lgs. n.375/1993
Indicano la fonte del potere dell'ente previdenziale di procedere al disconoscimento delle giornate ai fini previdenziali; l'art.38/2011 non ha modificato tale potere sostanziale, ma solo le modalità di comunicazione
Corte Cost. n. 45/2021
"il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell'INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale"
La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la pubblicazione telematica quale notifica idonea a far decorrere i termini decadenziali, a condizione che sia assicurata adeguata conoscibilità (la verifica di sufficienza dei tempi di pubblicazione è rimessa al giudice ordinario)
Massime di principio
- La pubblicazione telematica sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali o trimestrali di variazione è equiparata a notifica idonea a far decorrere i termini decadenziali: i termini per impugnare decorrono dalla pubblicazione.
- La modifica normativa introdotta dall'art.38, comma 7, d.l. n.98/2011 riguarda la forma e le modalità di comunicazione dei provvedimenti di disconoscimento e non il potere sostanziale dell'INPS di procedere al disconoscimento; pertanto la sua applicazione ai disconoscimenti afferenti periodi anteriori non costituisce, di per sé, irretroattività illegittima.
- In contenziosi simili è cruciale verificare le date di pubblicazione telematica e rispettare i termini decadenziali: l'assenza di impugnazione nel termine previsto comporta la perdita dell'azione.
- Se si intende contestare un disconoscimento pubblicato sul sito INPS, occorre agire rapidamente e valutare la possibilità di sollevare questioni sulla sufficienza temporale della pubblicazione (articolata nelle circolari INPS), questione sindacabile dal giudice ordinario.
- Eventuali modifiche legislative successive che ripristinano la notifica individuale (es. art.43 d.l. n.76/2020) non retroagiscono automaticamente su disconoscimenti già notificati mediante pubblicazione antecedentemente alla modifica, salvo espressa disposizione transitoria.
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