Cassazione Civile, Sentenza n. 21383/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti principali impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova che, nel riassumere il giudizio a seguito di cassazione, aveva ritenuto provato un controcredito vantato da Iglom Italia nei confronti di Ricci Fulvio e operato la compensazione: contestavano che il giudice di rinvio avesse travalicato i limiti del rinvio esaminando documenti nuovi e non solo il libro giornale indicato dalla cassazione; che la relazione di stima e la situazione patrimoniale allegate alla delibera di fusione non potessero assumere valore contabile probatorio; che la partecipazione/adesione di Ricci all'assemblea di approvazione della fusione non potesse essere intesa come riconoscimento di debito (vizio di rappresentanza e conflitto di interessi del rappresentante); che la compensazione giudiziale non potesse operare essendo il controcredito contestato e di non immediata liquidazione. Iglom Italia, con ricorso incidentale, chiedeva invece conferma della decisione e utilizzabilità di altri libri e bilanci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da De Trovato e Perosino e ha rigettato il ricorso incidentale di Iglom Italia; ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale presentato da Perosino Raffaella quale amministratrice della comunione ereditaria di Ricci Fulvio (riguardo alla riforma delle spese), ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo e, decidendo nel merito, ha condannato Iglom Italia s.p.a. al pagamento in favore di Perosino Raffaella, nella qualità di rappresentante della comunione ereditaria, delle spese del giudizio di rinvio liquidate in euro 17.628,00 oltre accessori e delle spese del presente giudizio liquidate in euro 3.600,00 oltre accessori; ha compensato le spese tra le altre parti. In sostanza il merito della valutazione dei crediti/controcrediti da parte della Corte d'appello è stato ritenuto non viziato nei punti essenziali, mentre la pronuncia di merito è stata cassata solo con riferimento alla regolazione delle spese tra Iglom e la comunione ereditaria.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto indicato dalla Cassazione ma mantiene la piena discrezionalità di valutare tutti gli elementi probatori acquisiti, non è vincolato a fondare la decisione esclusivamente sul documento esaminato in cassazione.
art. 394 c.p.c.
Il giudizio di rinvio è caratterizzato da istruttoria sostanzialmente chiusa: in linea generale sono precluse nuove produzioni documentali, salvo i casi previsti dalla legge.
art. 2215 c.c. (richiamato ratione temporis)
La vidimazione e bollatura dei libri contabili era obbligatoria ratione temporis e la mancata vidimazione può precluderne l'utilizzabilità in giudizio; tuttavia una parte che produce libri può talvolta 'farsi proprie' le risultanze.
art. 2709 c.c.
I libri e le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore; la loro utilizzabilità e gli effetti probatori vanno distinti se la scrittura è fatta valere a carico o a favore dell'imprenditore.
art. 1988 c.c.
Il riconoscimento del debito, ai fini della perdita della prescrizione o della prova, può essere anche tacito e desumersi da comportamenti idonei a manifestare acquiescenza; la Corte ha ritenuto compatibile l'approvazione della delibera di fusione con un riconoscimento delle risultanze patrimoniali allegate.
art. 1243 c.c.
La compensazione giudiziale può essere operata dal giudice quando il controcredito è accertato nel medesimo procedimento; non è necessario che il controcredito non sia contestato purché il giudice lo accerti.
art. 91 e 92 c.p.c.
Principi sulla regolazione delle spese di lite: il giudice deve tener conto dell'esito del processo e delle posizioni di legittimazione; la Cassazione ha ritenuto viziata la regolazione delle spese con riguardo alla comunione ereditaria chiamata in causa.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio, anche dopo cassazione per omesso esame di un documento, deve riacquisire e valutare quel documento insieme agli altri elementi probatori e non è vincolato a decidere esclusivamente sulla base del documento richiamato dalla cassazione.
- La produzione tardiva di documenti nel giudizio di rinvio è in linea di principio preclusa dall'art. 394 c.p.c.; documenti contabili nuovi o non previamente escussi possono essere dichiarati inammissibili.
- L'approvazione assembleare di una fusione che allega una situazione patrimoniale può integrare un riconoscimento indiretto delle poste attive e passive risultanti da quella situazione se il socio ha partecipato e votato favorevolmente; tale riconoscimento può essere tacito e desumersi dal comportamento.
- I libri e le scritture contabili hanno effetti probatori diversi a seconda se sono fatti valere contro l'imprenditore o in suo favore: la loro mancanza di vidimazione/bollatura (ratione temporis) incide sull'utilizzabilità a carico dell'imprenditore, mentre la parte che li produce può talora 'farsene proprie' le risultanze.
- La compensazione giudiziale è possibile anche quando il controcredito è contestato, purché sia accertato nel medesimo procedimento e non dipenda dall'esito di un separato giudizio non definitivo.
- La regola della non contestazione dei fatti nell'atto di citazione ha limiti nel tempo: nei giudizi instaurati con rito ordinario anteriormente a modifiche normative si richiede una contestazione esplicita o una difesa incompatibile con la negazione affinché un fatto si consideri pacifico.
- Nella regolazione delle spese di lite il giudice deve distinguere le diverse qualità soggettive (es. erede vs amministratore della comunione ereditaria) e non imputare automaticamente la condotta personale di un soggetto alla comunione se le posizioni sono distinte; vanno altresì valutati i termini di chiamata in causa e l'eventuale carenza di legittimazione.
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