Regolamento (UE) 2025/1288
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1288 della Commissione, del 27 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina dalla Repubblica popolare cinese, a seguito di un’inchiesta avviata nel 2024 e fondata, per il calcolo del valore normale, sull’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione conclude provvisoriamente per dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione a favore dell’adozione di misure. Sono previste aliquote differenziate per alcune imprese cinesi collaboranti, l’obbligo di fattura commerciale specifica per beneficiare dei dazi individuali e la sospensione della registrazione delle importazioni.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di cloruro di colina, in ogni forma e purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo in peso del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2, attualmente classificato ai codici NC ex 2923 10 00, ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 ed ex 3824 99 96. Sono interessate le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese; il regolamento prevede aliquote individuali per alcune società esportatrici collaboranti e un’aliquota residuale per tutte le altre importazioni cinesi. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e resta provvisorio, in attesa dell’esito finale dell’inchiesta.
Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1288 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese. La misura segue un’inchiesta aperta il 31 ottobre 2024 ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, avviata sulla base di una denuncia dell’industria dell’Unione e supportata da elementi di prova ritenuti sufficienti su dumping e pregiudizio.
La Commissione, in fase provvisoria, conclude che le importazioni cinesi sono oggetto di dumping, hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’adozione di misure è nell’interesse dell’Unione. Ai fini del valore normale, la Commissione ricorre all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non appropriato usare prezzi e costi cinesi a causa di distorsioni significative nella RPC.
Procedura e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta è stata aperta il 31 ottobre 2024 a seguito di denuncia presentata il 17 settembre 2024 da Balchem Italia Srl e Taminco BV. La Commissione ha pubblicato l’avviso di apertura e ha informato le parti interessate, consentendo osservazioni e richieste di audizione. È stata inoltre disposta la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/92.
Ai fini dell’istruttoria, la Commissione ha raccolto risposte ai questionari, ha effettuato verifiche in loco presso i produttori dell’Unione, i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e l’importatore indipendente collaborante. Il periodo dell’inchiesta ha coperto il 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024; l’analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2021 alla fine del periodo dell’inchiesta.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il cloruro di colina, in ogni forma e purezza, con o senza supporto, purché con un tenore minimo del 30 % in peso, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina (CAS 72556-74-2). Il prodotto è classificato, tra gli altri, ai codici NC ex 2923 10 00, ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 ed ex 3824 99 96.
La Commissione qualifica come prodotti simili il prodotto esportato dalla RPC, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione, in quanto presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e impieghi di base analoghi.
Questione del cloruro di colina per uso alimentare
Una delle principali questioni controverse riguardava l’eventuale esclusione del cloruro di colina per uso alimentare. La Commissione respinge tale richiesta, osservando che il prodotto per uso alimentare e quello per mangimi sono due sottotipi dello stesso prodotto in esame. Pur essendo il prodotto per uso alimentare soggetto a standard di prova più elevati e a certificati specifici, tali requisiti non ne mutano la natura sostanziale.
La Commissione rileva inoltre che il prodotto alimentare rappresenta una quota relativamente ridotta del mercato dell’Unione, ma è comunque fabbricato nell’Unione da un terzo produttore i cui dati sono stati inclusi nell’analisi. È altresì menzionato il rischio di elusione qualora tale segmento fosse escluso dalla definizione del prodotto.
Dumping e costruzione del valore normale
La Commissione considera appropriato applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, avendo ravvisato, sulla base del fascicolo e della mancata cooperazione del governo cinese, distorsioni significative nella RPC. In particolare, fa riferimento a precedenti inchieste nel settore chimico e alla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della RPC, che descrive intervento pubblico, controllo statale, interferenze del PCC, distorsioni nei mercati finanziari, del lavoro, dell’energia e delle materie prime.
Il paese rappresentativo prescelto è il Brasile, individuato sulla base del livello di sviluppo economico analogo, della disponibilità di dati e della presenza di informazioni finanziarie adeguate. La Commissione utilizza per i fattori produttivi il Global Trade Atlas, i dati ILO per il lavoro e i dati brasiliani per l’energia; per SGAV e profitti si basa sui bilanci di due società brasiliane del settore chimico.
Margini di dumping e metodologia di calcolo
Il valore normale è costruito utilizzando costi di produzione esenti da distorsioni, spese generali di produzione, SGAV e profitti. Per alcune materie prime, l’autorità modifica in corso d’inchiesta le fonti di riferimento quando i volumi di importazione brasiliani risultano troppo bassi o non rappresentativi. Il costo del vapore viene trattato separatamente dopo le osservazioni delle parti interessate.
I margini di dumping provvisori risultano molto elevati: 211,5 % per Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd.; 558,2 % per Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. e Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd.; 392,3 % per le altre società che hanno collaborato; 558,2 % per tutte le altre importazioni cinesi. La Commissione ricorda che i dazi individuali si applicano solo alle società espressamente menzionate o ricomprese nell’allegato.
Pregiudizio per l’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è composta da tre produttori. La Commissione esclude che gli essiccatori indipendenti debbano essere considerati produttori ai fini della definizione dell’industria dell’Unione, ritenendo che il processo di essiccazione non comporti una trasformazione sostanziale del prodotto e che l’inclusione genererebbe anche problemi di doppio conteggio.
Sul piano economico, il consumo dell’Unione cala complessivamente, mentre le importazioni dalla RPC aumentano in volume e quota di mercato. La produzione dell’Unione diminuisce, l’utilizzo degli impianti si riduce, i costi unitari aumentano e la quota di mercato dell’industria dell’Unione scende significativamente. La redditività passa da livelli positivi nel 2021 e nel 2022 a perdite marcate nel periodo dell’inchiesta, con flusso di cassa negativo e forte deterioramento dell’utile sul capitale investito.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione attribuisce il pregiudizio principalmente alle importazioni cinesi oggetto di dumping, che aumentano del 25 % in volume e comprimono i prezzi sul mercato dell’Unione. Il margine di undercutting medio ponderato è compreso tra il 35 % e il 41 %. Il ribasso dei prezzi cinesi impedisce all’industria dell’Unione di recuperare i costi, provocando una contrazione dei prezzi e forti perdite.
Sono esaminati anche altri fattori: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, incremento dei costi energetici e delle materie prime, e calo del consumo. La Commissione ritiene tuttavia che tali fattori non interrompano il nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio notevole.
Livello delle misure e interesse dell’Unione
Per determinare il livello del dazio, la Commissione applica la regola del dazio inferiore. Il margine di pregiudizio è calcolato utilizzando un profitto di riferimento del 7,3 % - 7,4 %, integrato, per una delle imprese, da un ulteriore importo per costi futuri connessi ad accordi ambientali e convenzioni ILO. Il prezzo non pregiudizievole risultante è confrontato con i prezzi CIF delle importazioni cinesi.
La Commissione conclude che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, mentre l’impatto per importatori e utilizzatori è ritenuto limitato o non dimostrato. Il regolamento afferma che, in assenza di misure, la situazione dell’industria dell’Unione potrebbe ulteriormente deteriorarsi fino a compromettere la sua sopravvivenza.
Dazio provvisorio, fattura commerciale e garanzia
Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio pari al 120,8 % per Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd. (codice TARIC 89RB), al 95,4 % per Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd. (codice TARIC 89RC) e per Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. (codice TARIC 89RD), al 99,8 % per le altre società collaboranti indicate nell’allegato I e al 120,8 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (codice TARIC 89YY).
L’applicazione dei dazi individuali è subordinata alla presentazione, alle autorità doganali, di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica del produttore, del volume, dell’indirizzo e del codice TARIC. In difetto, si applica l’aliquota residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Termini per osservazioni e audizioni
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento. Le richieste di audizione con la Commissione e con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore; il consigliere-auditore può comunque esaminare le domande tardive se lo ritiene opportuno.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le risultanze sono espressamente qualificate come provvisorie e suscettibili di modifica nella fase definitiva dell’inchiesta.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e registrazione
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 31 ottobre 2024 su denuncia dell’industria dell’Unione; con regolamento di esecuzione (UE) 2025/92 la Commissione aveva disposto la registrazione delle importazioni. Il presente regolamento ordina la cessazione della registrazione e dispone la conservazione dei dati relativi ai prodotti immessi in consumo nei 90 giorni precedenti l’entrata in vigore, fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Definizione del prodotto e ambito merceologico
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il cloruro di colina in ogni forma e purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo del 30 % in peso, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina. La Commissione respinge la richiesta di escludere il cloruro di colina per uso alimentare, ritenendolo un sottotipo dello stesso prodotto in esame, con caratteristiche chimiche e fisiche di base sostanzialmente identiche a quello per mangimi.
Metodo di determinazione del valore normale
La Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo non opportuno usare prezzi e costi interni della RPC a causa di distorsioni significative. Il valore normale è quindi costruito sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni riferiti a un paese rappresentativo appropriato, nel caso di specie il Brasile, con aggiunta di un congruo importo per SGAV e profitti.
Paese rappresentativo e fonti di riferimento
Il Brasile è stato individuato come paese rappresentativo appropriato perché presenta un livello di sviluppo economico analogo alla RPC, vi sono dati prontamente disponibili e non è stato individuato un produttore di cloruro di colina in alcuno dei paesi considerati. Per i fattori produttivi la Commissione utilizza, tra l’altro, Global Trade Atlas, statistiche ILO per il lavoro e statistiche brasiliane per energia e gas; per SGAV e profitti utilizza i dati finanziari 2023 di Dexxos Participacoes S.A. e Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A.
Margini di dumping provvisori
Sono stati accertati margini di dumping provvisori molto elevati: 211,5 % per Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd.; 558,2 % per Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. e Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd.; 392,3 % per le altre società che hanno collaborato; 558,2 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC. Per la fissazione del dazio provvisorio si applica la regola del dazio inferiore.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione riconosce l’esistenza di un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta diminuiscono produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti, produttività e redditività; aumentano invece il costo unitario di produzione e la pressione competitiva sulle vendite interne.
Nesso di causalità
La Commissione ritiene che l’aumento delle importazioni cinesi oggetto di dumping, vendute a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e idonee a causare undercutting e contrazione dei prezzi, abbia causato il pregiudizio notevole. Altri fattori esaminati, come importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, incremento dei costi energetici/materie prime e calo dei consumi, sono ritenuti non tali da interrompere il nesso causale.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che non vi sono motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’adozione di misure. Le misure sono considerate necessarie per ristabilire condizioni di concorrenza e consentire all’industria dell’Unione di recuperare quote di mercato e redditività; per importatori e utilizzatori l’impatto negativo viene ritenuto limitato o non dimostrato.
Aliquote del dazio e regole operative
Il dazio antidumping provvisorio è fissato, sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, al 120,8 % per Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd. (codice TARIC 89RB), al 95,4 % per Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd. (codice TARIC 89RC) e per Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. (codice TARIC 89RD), al 99,8 % per le altre società collaboranti dell’allegato I e al 120,8 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (codice TARIC 89YY). L’accesso alle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica su quantità, produttore, indirizzo e codice TARIC; in mancanza si applica il dazio residuale. È inoltre richiesta una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio per l’immissione in libera pratica.
Termini procedurali post-adozione
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore; le richieste di audizione con la Commissione e con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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