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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1726

Regolamento delegato (UE) 2025/1726 della Commissione, del 27 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda la rettifica dell'ambito di applicazione territoriale delle disposizioni relative alla vongola verace e all'occhialone

Normativa europea32025R1726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato rettifica il regolamento (UE) 2019/1241 per chiarire l’esatta applicazione territoriale di alcune taglie minime di riferimento per la conservazione relative a occhialone e vongola verace. La modifica interviene per allineare il testo alle intenzioni delle precedenti modifiche delegate e per correggere un errore materiale relativo al bacino di Arcachon. Le disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2025, così da garantire continuità normativa rispetto al regolamento delegato (UE) 2024/3204.

Rettifica dell’ambito territoriale di applicazione delle misure tecniche su occhialone e vongola verace nel regolamento (UE) 2019/1241.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure tecniche di conservazione contenute negli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241, con effetto sulle acque nordoccidentali e sudoccidentali dell’Unione e, per la vongola verace, sul bacino di Arcachon (rettangolo statistico 18E8 nella sottozona CIEM 8). Riguarda in particolare operatori della pesca e attività economiche collegate alla campagna di pesca di occhialone (Pagellus bogaraveo) e vongola verace (Venerupis philippinarum). Le modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le precisazioni si riferiscono alle acque dell’Unione e non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.

Rettifica dell’ambito territoriale di applicazione delle misure tecniche per occhialone e vongola verace

Il regolamento delegato (UE) 2025/1726 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. La finalità è correggere e chiarire l’ambito territoriale di applicazione di alcune taglie minime di riferimento per la conservazione introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/3204, uniformando il testo in tutte le versioni linguistiche ufficiali.

Contesto normativo e ratio della modifica

Il regolamento (UE) 2019/1241 contiene, negli allegati VI e VII, misure tecniche rispettivamente per le acque nordoccidentali e sudoccidentali. Il considerando evidenzia che la precedente modifica del 2024 aveva fissato una MCRS di 36 cm per l’occhialone, ma senza specificare con sufficiente chiarezza il perimetro geografico di applicazione; inoltre, aveva introdotto un errore materiale nella disciplina della vongola verace, omettendo il riferimento al rettangolo statistico 18E8 nel bacino di Arcachon.

Occhialone: taglia minima e ambito territoriale

Per l’occhialone (Pagellus bogaraveo), l’allegato rettificato precisa che:

  • nella sottozona CIEM 6 e 7 si applica una MCRS di 36 cm fino al 31 dicembre 2025;
  • nella sottozona CIEM 8 si applica una MCRS di 36 cm fino al 31 dicembre 2025;
  • nelle sottozone CIEM 5, 9 e 10 (acque dell’Unione) e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell’Unione) resta applicabile una MCRS di 33 cm.

Le note inserite negli allegati prevedono inoltre che, in assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2025, dal 1° gennaio 2026 la taglia minima di riferimento applicabile diventi 33 cm.

Vongola verace: correzione dell’errore materiale

Per la vongola verace (Venerupis philippinarum), la rettifica conferma la MCRS di 32 mm, specificando che essa si applica nel bacino di Arcachon, corrispondente al rettangolo statistico 18E8 nella sottozona CIEM 8. Il regolamento corregge così l’omissione presente nel testo precedente, che non includeva esplicitamente tale riferimento geografico.

Effetti sugli operatori e raccordo con il diritto internazionale dell’Unione

Le misure hanno effetti diretti sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulle attività economiche connesse, motivo per cui il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2025. Il testo precisa inoltre che le disposizioni relative alle acque dell’Unione mirano agli obiettivi dell’articolo 494 dell’accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito e non incidono sulle misure applicabili nelle acque del Regno Unito.

Effetto giuridico finale

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per gli operatori del settore ittico, la rilevanza principale è la corretta individuazione delle aree geografiche in cui si applicano le diverse taglie minime di riferimento, elemento essenziale per la conformità alle misure tecniche di conservazione.

Disposizioni principali

Rettifica degli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241

L’articolo 1 dispone che gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 siano rettificati secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento delegato. La rettifica riguarda la disciplina delle taglie minime di riferimento per la conservazione (MCRS) di occhialone e vongola verace.

Occhialone: delimitazione territoriale della MCRS di 36 cm

Nell’allegato VI, parte A, la diciannovesima voce è sostituita per prevedere una MCRS di 36 cm per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM 6 e 7 fino al 31 dicembre 2025. Nell’allegato VII, parte A, la ventesima voce è sostituita per applicare la MCRS di 36 cm nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2025. Nelle sottozone CIEM 5, 9 e 10 (acque dell’Unione) e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell’Unione) resta applicabile la MCRS di 33 cm. In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2025, dal 1° gennaio 2026 la MCRS applicabile diventa 33 cm.

Vongola verace: correzione del riferimento territoriale alla MCRS di 32 mm

Nell’allegato VII, parte A, la ventiseiesima voce è sostituita per confermare la MCRS della vongola verace (Venerupis philippinarum). La rettifica precisa che la MCRS di 32 mm si applica nel bacino di Arcachon, corrispondente al rettangolo statistico 18E8 nella sottozona CIEM 8. Il testo corregge così l’omissione del riferimento geografico presente nella modifica precedente.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2025. La scelta è motivata dall’esigenza di incidere immediatamente sulla pianificazione della campagna di pesca e sulle attività economiche connesse.

Coerenza con l’accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito

Le misure applicabili alle acque dell’Unione sono dichiarate coerenti con gli obiettivi e i principi dell’articolo 494 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito. È espressamente precisato che esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse itticheprotezione degli ecosistemi marinimisure tecnicherelazioni esterne e accordi internazionali

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