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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1264

Regolamento delegato (UE) 2025/1264 della Commissione, del 27 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i contenuti minimi della politica e delle procedure per la gestione della liquidità per taluni emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica

Normativa europea32025R1264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/1114, c.d. MiCA, specificando i contenuti minimi delle politiche e delle procedure di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica. La disciplina mira a garantire che la riserva di attività sia sufficientemente liquida per soddisfare le richieste di rimborso in condizioni ordinarie e di stress, limitando i rischi di concentrazione e imponendo presidi organizzativi, controlli interni e stress test. Le regole si applicano in modo separato per ciascun token e richiedono piani di emergenza, segnali di allerta precoce e documentazione dettagliata delle prove di stress.

Norme tecniche di regolamentazione sui contenuti minimi della politica e delle procedure di gestione della liquidità per taluni emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi. Si applica inoltre, se richiesto dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, o dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, anche agli emittenti di token collegati ad attività non significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi. Il regolamento disciplina, per ciascun token e per la relativa riserva di attività separata, la gestione della liquidità con riferimento ai rischi di rimborso, alle prove di stress e ai piani di emergenza. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Norme tecniche di regolamentazione sulla gestione della liquidità per emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica

Il regolamento delegato (UE) 2025/1264 integra il regolamento (UE) 2023/1114, specificando i contenuti minimi della politica e delle procedure di gestione della liquidità per alcuni emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica. La finalità è garantire che la riserva di attività sia adeguata a soddisfare le richieste di rimborso in condizioni ordinarie e di stress, preservando la continuità operativa e riducendo i rischi di liquidità, concentrazione e controparte.

Ambito di applicazione

L’atto si applica agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi. Si estende inoltre, solo se richiesto dall’autorità competente, agli emittenti di token collegati ad attività non significativi e agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi, in coerenza con gli articoli 35, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

Struttura e principi della politica di gestione della liquidità

La politica di gestione della liquidità deve comprendere strategie e processi solidi per l’individuazione, misurazione, gestione, monitoraggio e segnalazione interna del rischio di liquidità su orizzonti temporali adeguati. Deve assicurare il mantenimento di attività di riserva sufficienti a coprire in ogni momento i rimborsi dei possessori dei token, anche in scenari di stress, ed essere proporzionata alla complessità, al profilo di rischio e all’ambito operativo dell’emittente.

Gli organi di amministrazione devono approvare tali politiche e fissare i livelli di tolleranza al rischio per ciascun token. Le politiche devono riflettere i rischi di liquidità attuali e attesi e devono essere oggetto di monitoraggio continuo.

Monitoraggio dei rischi, riserva di attività ed eccesso di garanzia

Il regolamento dettaglia gli elementi che il monitoraggio deve comprendere:

  • identificazione dei depositi presso enti creditizi, degli strumenti finanziari altamente liquidi e di ogni altra attività di riserva;
  • criteri per determinare il valore di mercato delle attività di riserva;
  • valutazione del rischio di concentrazione, del merito creditizio, della solidità della liquidità, dei relativi limiti e orizzonti temporali, nonché della coerenza valutaria;
  • tecniche per stabilizzare il valore della riserva di attività rispetto alle attività di riferimento.

Gli emittenti devono monitorare le attività di riserva per assicurare che siano sempre disponibili a coprire il valore delle attività a cui i token si riferiscono, anche in emergenza, e devono valutare l’adeguatezza dell’eccesso di garanzia, soprattutto quando le attività di riferimento sono molto volatili o non rientrano nella riserva.

Liquidità infragiornaliera e concentrazione presso il depositario

Il testo richiede procedure specifiche per la gestione della liquidità infragiornaliera, con individuazione delle esigenze e delle risorse di liquidità attese e con processi coerenti con il profilo dell’emittente e con la situazione di mercato contingente e attesa.

Inoltre, gli emittenti devono monitorare periodicamente i depositari delle attività di riserva, le politiche di custodia e gli accordi contrattuali. Devono altresì adottare misure specifiche e limiti interni per evitare la concentrazione della riserva presso un singolo depositario.

Per i token collegati ad attività che fanno riferimento ad almeno un’attività diversa da una valuta ufficiale, devono essere predisposti processi e procedure per gestire i rischi derivanti dal fatto che la riserva non sia composta dalle attività di riferimento, inclusi dispositivi per l’uso di strumenti derivati o di tracking.

Piani di emergenza, allerta precoce e strumenti di attenuazione

L’articolo 3 richiede l’elaborazione e la calibrazione di segnali di allerta precoce, basati in particolare su:

  • scostamenti massimi tra il valore di mercato della riserva di attività e quello delle attività di riferimento;
  • scostamenti massimi tra il valore di mercato dei token e quello delle attività di riferimento.

Gli emittenti devono predisporre e rivedere periodicamente strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, compreso un accesso adeguato a fonti di finanziamento diversificate, per reagire ai segnali di allerta sia in condizioni normali sia in stress. Devono inoltre aggiornare strategie, segnali, politiche interne e limiti alla luce delle prove di stress periodiche.

La documentazione del piano di emergenza deve indicare:

  • le linee di responsabilità per elaborazione, approvazione, monitoraggio, esecuzione e aggiornamento del piano;
  • le strategie per affrontare carenze di liquidità in emergenza;
  • gli strumenti e i limiti interni per monitorare le condizioni di mercato e determinare tempestivamente se inasprire o attivare le misure di risposta.

Separazione per token e distinzione rispetto ad altre attività dell’emittente

Il regolamento impone che tutti i requisiti sulla liquidità siano applicati separatamente per ciascun token collegato ad attività o token di moneta elettronica. Ciò vale sia per le procedure di misurazione e gestione del rischio, sia per le politiche di emergenza, gli strumenti di attenuazione, i limiti interni e le strategie di gestione.

La politica e le procedure disciplinate dal regolamento devono inoltre essere separate, per contenuto e forma, dalle politiche di liquidità relative ad altre attività dell’emittente non connesse all’emissione dei token.

Prove di stress di liquidità e reverse stress

La politica di gestione della liquidità deve includere il processo e le procedure per le prove di stress. Per ciascuna prova devono essere documentati:

  • i rischi coperti;
  • i parametri considerati, la loro calibrazione in stress, gli scenari e gli orizzonti temporali;
  • i dati storici e le ipotesi, compresi gli eventuali giudizi di esperti;
  • gli esiti delle prove e le eventuali misure correttive adottate.

Le prove devono includere anche un elemento di reverse stress test, finalizzato a valutare il limite di resilienza del profilo di liquidità di ciascuna riserva di attività.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo di applicazione

L’articolo 1 estende le norme agli emittenti di token collegati ad attività significativi, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi e, su richiesta dell’autorità competente, anche ai soggetti che emettono token non significativi ai sensi degli articoli 35, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

Contenuti minimi della politica di gestione della liquidità

L’articolo 2 richiede strategie e processi solidi per individuare, misurare, gestire, monitorare e segnalare internamente il rischio di liquidità su diversi orizzonti temporali. La politica deve assicurare livelli adeguati di attività di riserva per far fronte ai rimborsi in ogni momento, anche in stress, ed essere proporzionata a complessità, profilo di rischio e ambito operativo. Gli organi di amministrazione approvano la politica e fissano i livelli di tolleranza al rischio per ciascun token.

Monitoraggio continuo, riserva di attività e concentrazione

Sempre l’articolo 2 impone il monitoraggio continuativo dei rischi di liquidità, includendo identificazione dei depositi, strumenti finanziari altamente liquidi e altre attività di riserva; criteri di valutazione al fair value; analisi del rischio di concentrazione, del merito creditizio, della solidità di liquidità, dei limiti temporali e della coerenza valutaria; tecniche per stabilizzare il valore della riserva rispetto alle attività di riferimento. Gli emittenti devono anche monitorare la copertura delle attività di riserva, valutare l’eccesso di garanzia e adottare misure per evitare la concentrazione presso un singolo depositario.

Gestione della liquidità infragiornaliera e casi particolari

L’articolo 2, paragrafo 4, richiede modalità per una sana gestione del rischio di liquidità infragiornaliera, con individuazione delle risorse e dei fabbisogni attesi e procedure coerenti con il profilo dell’emittente e con il contesto di mercato. Il paragrafo 8 prevede, per i token collegati ad attività riferiti ad almeno un’attività non costituita da valuta ufficiale, processi specifici per affrontare i rischi connessi a riserve non composte dalle attività di riferimento, compreso l’uso di strumenti derivati o di tracking.

Piano di emergenza, segnali di allerta precoce e strumenti di attenuazione

L’articolo 3 impone di predisporre e calibrare segnali di allerta precoce, in particolare sugli scostamenti tra valore di mercato della riserva e valore delle attività di riferimento e tra valore dei token e valore delle attività di riferimento. Gli emittenti devono inoltre disporre e rivedere periodicamente strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, compreso l’accesso a fonti di finanziamento diversificate, e aggiornare strategie, limiti e piani di emergenza alla luce delle prove di stress periodiche. Deve essere mantenuta documentazione sulle responsabilità, sulle strategie per fronteggiare carenze di liquidità e sugli strumenti e limiti interni usati per decidere se inasprire o attivare le misure.

Separazione per singolo token e autonomia rispetto alle altre attività dell’emittente

L’articolo 4 impone che i requisiti degli articoli 2 e 3 siano applicati separatamente per ciascun token collegato ad attività o token di moneta elettronica, tenendo conto delle diverse attività di riferimento e della relativa riserva separata. La politica e le procedure di liquidità devono essere distinte, per contenuto e forma, dalla liquidità relativa ad attività diverse da quelle connesse all’emissione dei token.

Stress test e reverse stress test

L’articolo 5 richiede che la politica di gestione della liquidità includa il processo e le procedure per le prove di stress di liquidità, con indicazione dei rischi coperti, dei parametri, della loro calibrazione, degli scenari e degli orizzonti temporali, nonché dei dati storici, delle ipotesi e degli eventuali giudizi esperti utilizzati. Devono essere documentati anche esiti e misure correttive. Le prove devono includere un elemento di reverse stress per valutare il limite di resilienza del profilo di liquidità di ciascuna riserva di attività.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàvigilanza prudenzialegestione del rischio di liquiditàservizi di pagamentomoneta elettronica

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