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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1248

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1248 della Commissione, del 26 giugno 2025, che rinnova l’approvazione dell’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione dell’epsilon-metofluthrin come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 18 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Il rinnovo è subordinato a condizioni specifiche, tra cui misure di valutazione del rischio, attenzione ai residui negli alimenti e nei mangimi, nonché obblighi informativi per gli articoli trattati. La durata del rinnovo è limitata fino al 31 maggio 2032 perché la sostanza è considerata candidata alla sostituzione.

Rinnovo dell’approvazione dell’epsilon-metofluthrin come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 18, con condizioni specifiche per l’uso e per gli articoli trattati.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti epsilon-metofluthrin, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sulla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi. Riguarda inoltre l’immissione sul mercato di articoli trattati con epsilon-metofluthrin o che lo contengono, con obblighi di etichettatura applicabili dal 1º dicembre 2025. È rilevante per operatori economici, titolari di autorizzazioni, autorità competenti degli Stati membri e, per eventuali autorizzazioni dell’Unione, la Commissione. Non disciplina altri tipi di prodotto diversi dal tipo 18.

Rinnovo dell’approvazione dell’epsilon-metofluthrin per i biocidi del tipo di prodotto 18

Il regolamento rinnova l’approvazione dell’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. Il provvedimento dà seguito alla procedura di rinnovo avviata con domanda presentata il 25 ottobre 2019 e al parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, adottato dal comitato sui biocidi il 25 novembre 2024.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

L’originario metofluthrin era già incluso nell’allegato I della direttiva 98/8/CE e, per effetto dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era considerato approvato ai sensi del nuovo regime. Nel corso dell’istruttoria il nome del principio attivo è stato modificato in epsilon-metofluthrin. L’autorità competente di valutazione è stata l’Irlanda, che il 7 marzo 2024 ha trasmesso all’Agenzia una raccomandazione sul rinnovo.

L’Agenzia ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti epsilon-metofluthrin possono continuare a soddisfare i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni d’uso. Il regolamento recepisce tale conclusione e rinnova l’approvazione con condizioni specifiche.

Durata dell’approvazione e status di candidato alla sostituzione

Il considerando 8 rileva che l’epsilon-metofluthrin soddisfa i criteri per essere considerato sostanza persistente e tossica ai sensi dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per effetto dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, il principio attivo è quindi un candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1.

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, la durata del rinnovo non può superare sette anni. L’allegato fissa la scadenza dell’approvazione al 31 maggio 2032.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi contenenti la sostanza

L’allegato prevede condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi contenenti epsilon-metofluthrin:

  • nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione a esposizione, rischi ed efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non esaminato nella valutazione della sostanza a livello dell’Unione;
  • per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere verificata la necessità di fissare o modificare limiti massimi di residui o livelli massimi di residui, rispettivamente ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando inoltre misure di attenuazione del rischio appropriate;
  • le autorità competenti degli Stati membri o, in caso di autorizzazione dell’Unione, la Commissione, devono indicare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da riportare sull’etichetta degli articoli trattati, in applicazione dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articoli trattati e obblighi di etichettatura

Una specifica condizione riguarda l’immissione sul mercato di articoli trattati con epsilon-metofluthrin o che lo contengono. A decorrere dal 1º dicembre 2025, il responsabile dell’immissione sul mercato deve garantire che l’etichetta dell’articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il regolamento prevede quindi un periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Dati tecnici del principio attivo

L’allegato riporta i dati identificativi della sostanza approvata: denominazione IUPAC completa, numero CAS 240494-71-7 e assenza di numero CE. La purezza minima valutata è pari a 946 g/kg per la somma di tutti gli isomeri e a 870 g/kg per l’isomero RTZ; la nota in allegato precisa che la purezza indicata corrisponde al grado minimo valutato e che il principio attivo commercializzato può avere purezza pari o diversa se ne è dimostrata l’equivalenza tecnica.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione dell’epsilon-metofluthrin come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 18 è rinnovata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, con le condizioni indicate nell’allegato.

Durata del rinnovo e candidatura alla sostituzione

L’epsilon-metofluthrin è qualificato come sostanza persistente e tossica ai sensi dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e, quindi, come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Di conseguenza, la durata del rinnovo non supera sette anni e l’approvazione scade il 31 maggio 2032.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi contenenti la sostanza

Nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione a esposizione, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione della sostanza a livello UE. Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre valutare la necessità di fissare o modificare limiti massimi di residui o livelli massimi di residui ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare misure di attenuazione del rischio adeguate. Le autorità competenti o la Commissione devono specificare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni d’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Obblighi di etichettatura per gli articoli trattati

Dal 1º dicembre 2025, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con epsilon-metofluthrin o che lo contiene deve assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Dati identificativi e grado di purezza

L’allegato indica la denominazione IUPAC, il numero CAS 240494-71-7, l’assenza di numero CE e il grado minimo di purezza valutato: somma di tutti gli isomeri 946 g/kg e isomero RTZ 870 g/kg.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheetichettatura dei prodottisalute e sicurezza

Testo integrale

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