Regolamento (UE) 2021/1473
Regolamento delegato (UE) 2021/1473 della Commissione del 30 giugno 2021 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2201 per quanto riguarda talune modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge il regolamento delegato (UE) 2019/2201 per allinearne il testo alla raccomandazione comune UE-Norvegia e al verbale approvato sulle misure tecniche nello Skagerrak. Le rettifiche riguardano soprattutto la definizione e il calcolo della soglia di novellame di gamberetto boreale che può determinare una chiusura in tempo reale, la dimensione minima del campione e alcuni riferimenti tecnici alle maglie delle reti e ai programmi di monitoraggio. Viene inoltre precisato il funzionamento delle chiusure, degli obblighi di monitoraggio e delle esenzioni per gli attrezzi selettivi. L’atto entra in vigore immediatamente per ragioni legate alla pianificazione della campagna di pesca e alle attività economiche dei pescherecci dell’Unione.
Regolamento delegato che rettifica e corregge il regolamento delegato (UE) 2019/2201 sulle modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale della pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca del gamberetto boreale (Pandalus borealis) nello Skagerrak, nell’ambito delle misure tecniche regionali previste dal regolamento (UE) 2019/1241. Incide su pescherecci che operano con reti a strascico con maglia di almeno 35 mm e sugli attrezzi selettivi richiamati dal regolamento rettificato, nonché sugli Stati membri costieri e di bandiera competenti per controlli, programmi di monitoraggio e chiusure in tempo reale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica delle modalità di chiusura in tempo reale per il gamberetto boreale nello Skagerrak
Il regolamento delegato (UE) 2021/1473 rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2201, che attua nel diritto dell’Unione le misure tecniche concordate a livello UE-Norvegia per lo Skagerrak. L’intervento risponde a errori materiali e di coordinamento segnalati dagli Stati membri interessati, con l’obiettivo di garantire chiarezza, certezza del diritto e corretta applicazione delle chiusure in tempo reale della pesca del gamberetto boreale.
Contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/1241 sulle misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca e di protezione degli ecosistemi marini. I considerando richiamano il verbale approvato delle consultazioni UE-Norvegia del 6 settembre 2018, che definisce procedure e metodo di campionamento per le chiusure in tempo reale nello Skagerrak, nonché la raccomandazione comune presentata dal gruppo Scheveningen e il parere del CSTEP. Il legislatore delegato interviene per allineare il testo agli elementi concordati e alla valutazione scientifica.
Livello limite di cattura e criterio di calcolo
Il primo correttivo sostanziale riguarda il parametro che fa scattare la chiusura in tempo reale. Il regolamento sostituisce l’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/2201 e stabilisce che il livello limite è pari al 20 % del numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale rispetto al numero complessivo di esemplari della specie presenti in un campione.
La modifica elimina ogni riferimento al peso o al volume complessivo delle catture come base di calcolo del livello limite, privilegiando invece il criterio numerico, coerente con la raccomandazione comune e con il verbale approvato.
Controlli in mare e soglia per la raccomandazione di chiusura
L’articolo 4, paragrafo 1, è riscritto per chiarire che i dati utili al monitoraggio derivano dalle ispezioni in mare effettuate dalle autorità di controllo competenti sui pescherecci che praticano la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm. La soglia di maglia è quindi corretta rispetto al testo previgente, che richiamava erroneamente 32 mm.
L’articolo 5, paragrafo 2, viene modificato per prevedere che, se la percentuale di novellame supera il 40 % del numero di esemplari presenti nel campione, le autorità di controllo possano raccomandare una chiusura in tempo reale. Anche in questo caso il riferimento è al numero di esemplari, non al peso delle catture.
Chiusure in tempo reale, zona di divieto e monitoraggio specifico
L’articolo 6, paragrafo 1, conferma che, sulla base dei verbali di campionamento, lo Stato membro costiero interessato può vietare la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico di maglia almeno pari a 35 mm in una zona delimitata, definita "zona di divieto".
Il paragrafo 3 dell’articolo 6 è sostituito per chiarire che una nave che utilizza la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia è soggetta a un programma di monitoraggio specifico predisposto dagli Stati membri per verificare la percentuale di novellame pescato rispetto al volume complessivo delle catture di tale specie. I risultati devono essere trasmessi alla Commissione entro sei mesi dall’avvio del programma e, successivamente, ogni dodici mesi.
Programmi di monitoraggio per gli attrezzi selettivi ed effetti sulle esenzioni
L’articolo 11, paragrafo 2, viene riscritto per precisare che gli Stati membri di bandiera delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 1 devono predisporre un programma di monitoraggio specifico volto a verificare che le catture non raggiungano il livello limite. Se ciò avviene, le navi devono uscire dalla zona di divieto per il resto del periodo di chiusura.
Anche per questi programmi vale l’obbligo di trasmissione alla Commissione entro sei mesi dall’avvio e, in seguito, ogni dodici mesi. Inoltre, se i risultati mostrano il superamento dei livelli limite, l’esenzione prevista per gli attrezzi interessati viene meno.
Rettifiche agli allegati tecnici
L’allegato I è modificato per correggere le modalità di campionamento: il campione deve essere prelevato in modo rappresentativo della cala, con assistenza del capopesca o di una persona da lui designata; la taglia minima del campione è fissata a 1 kg o 2 litri di gamberetto boreale; la quantità di novellame è calcolata in percentuale sul numero totale di esemplari presenti nel campione.
L’allegato II è sostituito da un nuovo verbale di campionamento da presentare allo Stato costiero, con indicazioni dettagliate su ispezione, peschereccio, attrezzi, operazione di pesca, catture e calcolo della percentuale di novellame. È inoltre precisato che la firma dell’ispettore non è richiesta in caso di compilazione elettronica e trasmissione telematica.
L’allegato III è rinominato per indicare la "griglia selettiva per la pesca di gamberetto boreale da autorizzare nella zona di divieto".
Entrata in vigore
Per effetto dell’urgenza legata alla pianificazione della campagna di pesca e alle relative attività economiche, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della soglia di cattura che determina la chiusura in tempo reale
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/2201 è sostituito: il livello limite è pari al 20 % del numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale rispetto al numero complessivo di esemplari della specie presenti in un campione. Il criterio è quindi basato sul numero di esemplari e non sul peso complessivo delle catture.
Fonte informativa e ambito del controllo in mare
L’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito per precisare che la fonte di informazione per monitorare i livelli limite di cattura è costituita dalle ispezioni in mare svolte dalle autorità di controllo competenti sui pescherecci che pescano gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm.
Criterio per raccomandare la chiusura in tempo reale
L’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito: se la percentuale di novellame di gamberetto boreale supera il 40 % del numero di esemplari presenti nel campione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base del campione.
Chiusura della zona di divieto e programmi di monitoraggio
L’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito: sulla base dei verbali di campionamento, lo Stato membro costiero interessato può vietare la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico con maglia di almeno 35 mm in una zona delimitata (zona di divieto). Il paragrafo 3 è sostituito per prevedere che una nave che utilizza la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia sia soggetta a un programma di monitoraggio specifico predisposto dagli Stati membri; i risultati sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dall’avvio del programma e poi ogni dodici mesi.
Programmi di monitoraggio per gli attrezzi esentati
L’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito: gli Stati membri di bandiera delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 1 devono predisporre un programma di monitoraggio specifico per verificare che le catture non raggiungano il livello limite. Se il livello è raggiunto, le navi escono dalla zona di divieto per la restante durata del periodo di chiusura; i risultati sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dall’inizio del programma e poi ogni dodici mesi. Se i risultati mostrano il superamento dei livelli limite, l’esenzione per gli attrezzi interessati decade.
Correzioni agli allegati tecnici
L’allegato I è corretto per fissare la taglia minima del campione a 1 kg o 2 litri di gamberetto boreale e per stabilire che la quantità di novellame è calcolata in percentuale sul numero totale di esemplari nel campione. L’allegato II è sostituito con un nuovo verbale di campionamento da trasmettere allo Stato costiero. Il titolo dell’allegato III è modificato per riferirsi alla griglia selettiva autorizzabile nella zona di divieto.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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