Regolamento (UE) 2026/281
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/281 della Commissione, del 2 febbraio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi territoriali contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Sulla base delle informazioni epidemiologiche trasmesse da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione riapre l’accesso al mercato UE per alcune zone precedentemente sospese e, per nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti, sospende l’ingresso per le zone interessate. Le modifiche riguardano esclusivamente le zone e le date indicate nell’allegato tecnico del regolamento.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione, dai paesi terzi Canada, Regno Unito e Stati Uniti, di partite di pollame e materiale germinale di pollame nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento riguarda l’aggiornamento delle liste di zone autorizzate o sospese in funzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI); non disciplina altri settori merceologici. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento interviene sull’assetto delle liste territoriali di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che stabiliscono da quali paesi terzi, territori o zone è autorizzato l’ingresso nell’Unione di talune categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La Commissione motiva l’intervento con la necessità di adeguare le restrizioni e le autorizzazioni alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sulla base delle informazioni trasmesse da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e delle misure di contenimento adottate, incluse zone di restrizione e abbattimento totale.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), che subordinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione dei paesi terzi o territori interessati negli elenchi stabiliti dalla normativa UE. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie che tali partite devono rispettare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi, articolati negli allegati da I a XXII. Il presente atto modifica in modo mirato gli allegati V e XIV, relativi rispettivamente a pollame/materiale germinale di pollame e a carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Focolai HPAI e valutazione della Commissione
La Commissione richiama, per gli Stati Uniti, sei nuovi focolai di HPAI nel pollame confermati il 22 e 23 gennaio 2026 in Georgia, Indiana, Iowa, Montana, New Jersey e Pennsylvania. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale; sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che è opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate dai nuovi focolai e aggiornare conseguentemente le voci negli allegati.
Parallelamente, Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate su precedenti focolai di HPAI e sulle misure adottate, incluse le operazioni di pulizia e disinfezione successive all’abbattimento totale. La Commissione ritiene che tali garanzie siano sufficienti a far venir meno la minaccia per la sanità animale e pubblica nell’Unione nelle zone precedentemente sospese, consentendo così la riapertura dell’accesso per le partite provenienti da tali aree.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono sostituite o aggiornate le righe relative a varie zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Per il Canada, sono aggiornate le zone CA-2.311 e CA-2.321, con date di conferma dei focolai rispettivamente al 18.11.2025 e 12.12.2025 e date di aggiornamento/fine restrizione al 28.1.2026 e 26.1.2026.
Per il Regno Unito sono aggiornate le zone GB-2.399, GB-2.400, GB-2.406 e GB-2.415, riferite a focolai confermati in Inghilterra (Norfolk e Suffolk) tra il 26.10.2025 e il 7.11.2025, con le corrispondenti date di aggiornamento al 23.1.2026 o 25.1.2026.
Per gli Stati Uniti, oltre a numerose sostituzioni di righe per zone già esistenti, vengono aggiunte le nuove zone US-2.1241-US-2.1246, con descrizione geografica di ciascuna zona come area circolare di 10 km di raggio intorno a un punto GPS specifico nei seguenti Stati: Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Indiana, Iowa e Montana. Nell’allegato V sono richiamate le categorie di prodotti avicoli interessate, tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiornate le voci corrispondenti alle medesime zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per il Canada, le zone CA-2.311 e CA-2.321 sono aggiornate con riferimento alle categorie POU, RAT e GBM; per il Regno Unito, sono modificate le zone GB-2.399, GB-2.400, GB-2.406 e GB-2.415; per gli Stati Uniti, sono sostituite numerose zone, da US-2.1061 fino a US-2.1221, e sono aggiunte le nuove zone US-2.1241-US-2.1246.
Le voci dell’allegato XIV seguono la stessa logica sanitaria dell’allegato V, ma si riferiscono alle carni fresche di pollame e alla selvaggina da penna, con codici di categoria riportati nella tabella e con le date di conferma dei focolai e di aggiornamento delle restrizioni che determinano la riapertura o la sospensione delle singole zone.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nei considerando la Commissione sottolinea l’urgenza del provvedimento, giustificata dalla necessità di evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi e di proteggere lo status sanitario dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404
L’articolo 1 dispone che gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento, con effetto sulle liste di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per le categorie di prodotti avicoli interessate.
Aggiornamento delle restrizioni per nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti
Per sei nuovi focolai confermati il 22 e 23 gennaio 2026 in Georgia, Indiana, Iowa, Montana, New Jersey e Pennsylvania, vengono aggiunte nuove zone soggette a restrizione negli Stati Uniti: US-2.1241, US-2.1242, US-2.1243, US-2.1244, US-2.1245 e US-2.1246, con descrizione geografica di ciascuna zona a raggio di 10 km.
Riapertura di alcune zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti
Sulla base delle informazioni aggiornate e delle misure di controllo adottate, vengono aggiornate le voci relative a varie zone già sospese per HPAI in Canada (CA-2.311 e CA-2.321), nel Regno Unito (GB-2.399, GB-2.400, GB-2.406 e GB-2.415) e negli Stati Uniti (numerose zone elencate nell’allegato, tra cui US-2.1061, US-2.1063, US-2.1064, US-2.1071-US-2.1077, US-2.1079, US-2.1081, US-2.1094, US-2.1095, US-2.1107, US-2.1108, US-2.1153, US-2.1179, US-2.1204, US-2.1208, US-2.1212, US-2.1214, US-2.1215 e US-2.1221), con sostituzione delle righe negli allegati e ripristino dell’autorizzazione per le partite provenienti dalle aree interessate.
Aggiornamenti specifici per pollame e materiale germinale di pollame
Nell’allegato V le modifiche riguardano le specie e categorie di pollame e materiale germinale di pollame ammesse da tali zone, con codici come BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20; nell’allegato XIV le corrispondenti voci per carni fresche di pollame e selvaggina da penna riportano le categorie POU, RAT e GBM, con le stesse zone e date di conferma/fine restrizione.
Entrata in vigore urgente
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nei considerando si precisa che le modifiche devono produrre effetti con urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi.
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