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Ordinanza

Ordinanza n. 4503/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento dei seguenti atti: del Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna prot. n. -OMISSIS-dell'11/07/2025, notificato mediante pubblicazione sul sito istituzionale in pari data, con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I grado (D.M. 205/2023), per la Classe di Concorso A001 - Arte e immagine, relativa alla Regione Campania, nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione deteriore, a causa dell'errata valutazione dei titoli; della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, denominata "RIEPILOGO", elaborata in data 24/06/2025, nella parte in cui omette di attribuire qualsivoglia punteggio per il titolo di "Specializzazione per il sostegno"; ove occorra, del verbale della Sottocommissione-OMISSIS- nella parte relativa alla valutazione dei titoli della ricorrente; d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202504467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado, limitatamente alla posizione della ricorrente, e scheda di valutazione dei titoli priva di punteggio per la specializzazione per il sostegno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito relativa alla classe di concorso A001 - Arte e immagine per la Regione Campania, deducendo l'errata valutazione dei propri titoli e, in particolare, l'omessa attribuzione di qualsiasi punteggio per il titolo di specializzazione per il sostegno. Nel corso del giudizio era già stata accolta la domanda cautelare ed era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria mediante comunicazione dei relativi indirizzi e successive notifiche individuali. Il Collegio ha rilevato che non era certo l'avvenuto adempimento dell'integrazione e che il numero dei controinteressati appariva verosimilmente elevato; alcuni di essi si erano costituiti autonomamente.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, individuati nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna. L'Amministrazione dovrà pubblicare l'avviso, il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza, mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre un collegamento dalla home page alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 15 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. È stato fissato in 60 euro l'importo forfetario da versare all'Amministrazione per la pubblicazione, salva l'eventuale applicazione di tariffe specifiche. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2027; ogni altra decisione è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente di adottare misure per assicurare l'integrità del contraddittorio, anche mediante modalità diverse dalla notificazione individuale quando ciò sia necessario in relazione al numero dei destinatari.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 117 c.p.a.

    È richiamato nell'avviso relativo alla pubblicazione, quale riferimento all'azione indicata nel ricorso, senza che l'ordinanza definisca una controversia sul silenzio della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è verosimilmente elevato e non risulta certa l'avvenuta integrazione del contraddittorio, il giudice amministrativo può ordinare la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, individuando genericamente i destinatari mediante il riferimento alle posizioni da essi occupate nella graduatoria impugnata.
  • L'ordine di notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione del ricorso e del provvedimento giudiziario, di un avviso recante le informazioni essenziali sul giudizio, dell'elenco dei controinteressati e delle modalità per seguirne lo svolgimento, nonché la permanenza online degli atti e la predisposizione di un'apposita sezione facilmente accessibile.
  • Il mancato adempimento, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, degli obblighi di pubblicazione e del successivo deposito della relativa prova può essere espressamente sanzionato con l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando dispone un adempimento processuale indispensabile per la prosecuzione del giudizio, il giudice può rinviare la trattazione del merito e riservare ogni ulteriore decisione all'esito della regolare integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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