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Sentenza

Sentenza n. 693/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento 1) dell’ordinanza sindacale n. 20 del 12 marzo 2021, notificata il successivo giorno 20, avente ad oggetto l’ingiunzione dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni a tutti gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa insistente sull’immobile di proprietà del ricorrente; 2) dell’ordinanza sindacale n. 36 del 16 aprile 2021, nella parte in cui, estendendo le prescrizioni del provvedimento indicato sub 1) ad altri privati proprietari immobiliari, ne riconferma il contenuto; 3) dell’ordinanza sindacale n. 41 del 22 aprile 2021, che ha prorogato il termine assegnato al ricorrente per provvedere a quanto intimatogli.

Giustizia amministrativa202100622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze sindacali contingibili e urgenti che imponevano la messa in sicurezza di una parete rocciosa, estendevano gli obblighi ad altri proprietari e prorogavano il termine per adempiere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le ordinanze sindacali adottate dopo il distacco di massi e il cedimento di una parete rocciosa, deducendo: violazione dell’art. 54 d.lgs. 267/2000 ed eccesso di potere per mancanza dei presupposti del potere extra ordinem e carenza istruttoria, sostenendo che il fenomeno franoso fosse risalente; insussistenza di un pericolo attuale per la pubblica e privata incolumità; indeterminatezza delle prescrizioni, trasferimento ai privati di oneri di manutenzione del territorio e illegittimità della richiesta di una perizia statica asseverata; violazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; invalidità derivata delle ordinanze successive. Il ricorso straordinario originariamente proposto è stato trasposto davanti al TAR a seguito dell’opposizione comunale.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente: le relazioni della polizia locale e dell’ufficio tecnico, corredate da fotografie e da accertamenti tecnici, documentavano il distacco di massi, il crollo di una porzione della parete e la permanenza di un concreto rischio per persone e veicoli, considerata anche la vicinanza della SS1 Aurelia. Il fatto che il fenomeno potesse essere risalente non escludeva l’urgenza, poiché rileva l’attualità del pericolo al momento dell’adozione dell’atto; il decorso del tempo non sana il pericolo persistente. È stata esclusa anche la carenza istruttoria. Le prescrizioni sono state ritenute sufficientemente determinate, poiché indicavano il risultato di messa in sicurezza da conseguire lasciando ai proprietari la scelta della soluzione tecnica, mentre la perizia statica asseverata costituiva un ordinario mezzo di verifica dell’eliminazione del rischio. I blocchi di cemento collocati dal ricorrente sul margine della strada sono stati considerati inidonei a mettere in sicurezza il versante e a impedire integralmente l’accesso all’area. La mancata partecipazione procedimentale è stata ritenuta legittima, essendo incompatibile con la necessità di intervenire rapidamente a fronte della sequenza temporale ravvicinata tra segnalazione, sopralluogo e ordinanza. È stata conseguentemente respinta anche la censura di invalidità derivata delle ordinanze successive. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    «pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità»

    Il potere sindacale contingibile e urgente richiede un pericolo concreto, attuale, grave e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, oltre a provvisorietà, temporaneità e proporzionalità della misura. Può essere esercitato anche rispetto a situazioni risalenti, purché il pericolo permanga al momento dell’adozione dell’ordinanza.

  • art. 54, comma 7, d.lgs. 267/2000

    La previsione dell’esecuzione in danno del privato resta ferma, senza escludere le eventuali responsabilità degli organi comunali qualora non attivino i poteri pubblici necessari e si verifichino danni.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Le garanzie partecipative possono essere omesse nell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente quando l’urgenza sia incompatibile con la partecipazione preventiva e questa possa aggravare il pericolo.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    L’opposizione dell’amministrazione al ricorso straordinario determina la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale amministrativa.

Massime di principio

  • Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato quando risulti, sulla base di un’istruttoria puntuale, un pericolo grave, concreto e attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile efficacemente con gli strumenti ordinari, purché la misura sia temporanea, provvisoria e proporzionata.
  • La risalenza nel tempo della situazione di pericolo non esclude, di per sé, l’attualità dell’urgenza: ciò che rileva è la permanenza del pericolo al momento dell’adozione dell’ordinanza, mentre il decorso del tempo non sana una situazione ancora rischiosa.
  • Un’ordinanza contingibile e urgente può prescrivere il raggiungimento di un determinato risultato di sicurezza senza individuare una specifica soluzione tecnica, quando lasci ai destinatari la scelta delle modalità operative e renda comunque chiaro l’obiettivo imposto.
  • La richiesta di una perizia tecnica asseverata che certifichi la cessazione del pericolo costituisce una prescrizione legittima se funzionale a comprovare all’amministrazione l’effettiva esecuzione degli interventi e il superamento della situazione di rischio.
  • Le garanzie di partecipazione procedimentale possono essere omesse nell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente quando la tempestività dell’intervento sia incompatibile con la preventiva interlocuzione e il ritardo possa aggravare il pericolo.
  • L’accertamento della legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente deve essere compiuto con riferimento alla situazione di pericolo esistente al momento dell’adozione, non potendo la legittimità dell’atto dipendere dall’eventuale assenza di ulteriori cedimenti verificatisi successivamente.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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