Messaggio numero 8881 del 19-11-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le nuove e le ulteriori misure di salvaguardia pensionistica introdotte dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, con riduzione di alcuni contingenti della seconda e quarta salvaguardia, nuove categorie ammesse alla quinta salvaguardia, termini per la presentazione delle domande, criteri di monitoraggio e decorrenza dei trattamenti, oltre a chiarimenti interpretativi sui versamenti volontari e ai riferimenti operativi per le sedi INPS e le DTL.
Salvaguardie pensionistiche della legge n. 147/2014
Salvaguardie pensionistiche introdotte dalla legge n. 147 del 2014
Il documento fornisce istruzioni applicative sulla legge 10 ottobre 2014, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 ed entrata in vigore il 6 novembre 2014. La legge introduce modifiche alle precedenti salvaguardie pensionistiche, nuove categorie tutelate e chiarimenti interpretativi su specifici profili della disciplina.
Quadro generale e finalità della legge
La legge interviene su più fronti:
- modifica alcune disposizioni della c.d. seconda salvaguardia e della c.d. quarta salvaguardia;
- amplia la platea di ulteriori lavoratori beneficiari di salvaguardia, applicando loro i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- fornisce un’interpretazione autentica di una disposizione della c.d. quinta salvaguardia;
- definisce la copertura finanziaria delle nuove misure.
Il testo chiarisce che le nuove disposizioni si applicano nel rispetto dei contingenti numerici e dei limiti di spesa previsti dalla legge.
Modifiche alla seconda salvaguardia
Con riferimento all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, il documento evidenzia la riduzione del contingente dei lavoratori interessati:
- da 55.000 a 35.000 soggetti a livello normativo generale;
- da 40.000 a 20.000 unità, per effetto della corrispondente diminuzione richiamata nel testo.
La modifica riguarda in particolare i lavoratori collocati in mobilità di cui alla lettera a) del citato articolo 22, comma 1, come ridefinita dalla legge n. 147 del 2014.
Categorie interessate dalla seconda salvaguardia
I lavoratori ammessi sono coloro per i quali:
- le imprese abbiano stipulato in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;
- siano percettori, entro i 15 giorni successivi al 6 novembre 2014, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria;
- il rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per collocamento in mobilità;
- oppure siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità, con nominativi comunicati entro tale data al Ministero del lavoro secondo il decreto ministeriale 8 ottobre 2012;
- maturino in ogni caso i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o, se prevista, della mobilità lunga.
Per questi lavoratori continua ad applicarsi la disciplina dell’indennità di mobilità vigente al 31 dicembre 2011, con particolare riguardo alla durata.
Aspetti procedurali e contributi volontari
Restano applicabili le procedure del decreto interministeriale 8 ottobre 2012. Il documento precisa inoltre che:
- la percezione della CIGS è condizione per l’accesso alla salvaguardia;
- la CIGS deve sussistere al 6 novembre 2014 oppure iniziare entro il 21 novembre 2014;
- il trattamento deve proseguire senza soluzione di continuità fino alla data di licenziamento, comunque non oltre il 30 dicembre 2016.
Per tali lavoratori non si applica la riduzione graduale della durata dell’indennità di mobilità ordinaria prevista dall’art. 2, comma 46, della legge n. 92 del 2012, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012; la durata della prestazione va calcolata secondo l’art. 7, commi da 1 a 4, della legge n. 223 del 1991.
Modifiche alla quarta salvaguardia
Per i soggetti cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, l’articolo 1, comma 4, della legge n. 147 del 2014 modifica l’art. 11 del decreto-legge n. 102 del 2013, riducendo:
- il contingente da 6.500 a 2.500 unità;
- le risorse finanziarie correlate, dal 2014 al 2019.
Rimangono invariati i requisiti e le modalità di accesso già illustrati in precedenti messaggi.
Condizioni per l’accesso
Sono ammessi i lavoratori:
- cessati per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;
- che, se hanno svolto attività dopo la cessazione, abbiano conseguito reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro, purché non si tratti di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015.
Nuove disposizioni di salvaguardia dell’articolo 2
L’articolo 2 della legge n. 147 del 2014 introduce una nuova salvaguardia per ulteriori categorie di lavoratori, cui si applicano le regole pensionistiche vigenti prima del 6 dicembre 2011, anche se i requisiti maturano dopo il 31 dicembre 2011.
La misura è riconosciuta:
- nel limite di 32.100 soggetti;
- entro specifici limiti di spesa annui dal 2014 al 2022.
Gli importi indicati sono:
- 43 milioni di euro per il 2014;
- 218 milioni per il 2015;
- 378 milioni per il 2016;
- 355 milioni per il 2017;
- 303 milioni per il 2018;
- 203 milioni per il 2019;
- 128 milioni per il 2020;
- 49 milioni per il 2021;
- 4 milioni per il 2022.
Categorie di lavoratori ammesse dalla nuova salvaguardia
Il documento elenca cinque categorie principali.
a) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria
Contingente: 5.500 unità.
Sono ammessi i lavoratori:
- collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
- cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012;
- che perfezionino i requisiti pensionistici previgenti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o, anche tramite contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine di tale periodo;
- con autorizzazione ai versamenti volontari già esistente alla data di entrata in vigore della legge oppure con domanda di prosecuzione volontaria presentata entro il 5 gennaio 2015.
Il documento precisa che il periodo di fruizione della mobilità va verificato al 6 novembre 2014 e che eventuali sospensioni successive non rilevano ai fini del prolungamento del periodo utile per maturare il diritto.
È inoltre chiarito che il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione, ma solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine della mobilità.
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Contingente: 12.000 unità.
Sono ricompresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 194, lettere a) e f), della legge n. 147 del 2013:
- autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011;
- con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, per la lettera a);
- oppure, per la lettera f), senza contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, purché abbiano almeno un contributo da effettiva attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2007 - 30 novembre 2013 e non svolgano, al 30 novembre 2013, lavoro dipendente a tempo indeterminato.
La decorrenza della pensione deve intervenire entro il 6 gennaio 2016.
c) Lavoratori cessati per accordi individuali, collettivi o risoluzione unilaterale
Contingente: 8.800 unità.
Rientrano i lavoratori di cui all’art. 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147 del 2013:
- cessati entro il 30 giugno 2012 in virtù di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011;
- cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 con le medesime modalità;
- cessati per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
È ammesso lo svolgimento successivo di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Anche in questo caso la decorrenza della pensione deve intervenire entro il 6 gennaio 2016.
d) Lavoratori in congedo o fruitori di permessi
Contingente: 1.800 unità.
Si tratta dei lavoratori che nel corso del 2011:
- erano in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001;
- oppure hanno fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Anche per questa categoria la decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 gennaio 2016.
Il documento precisa che chi aveva già presentato istanza per la quarta salvaguardia e disponeva di provvedimento di accoglimento della DTL, ma era rimasto escluso per insufficienza di contingente, non deve presentare una nuova domanda: l’INPS individuerà d’ufficio i soggetti che rientrano nel nuovo contingente. Chi invece non aveva presentato domanda entro il 26 febbraio 2014 può presentarla entro il 5 gennaio 2015.
e) Lavoratori a tempo determinato cessati dal lavoro
Contingente: 4.000 unità.
Sono inclusi i lavoratori con contratto a tempo determinato cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, purché:
- non rioccupati a tempo indeterminato;
- in possesso dei requisiti pensionistici previgenti con decorrenza entro il 6 gennaio 2016.
Termini, procedure e presentazione delle istanze
Le istanze di accesso alla salvaguardia devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro il 5 gennaio 2015.
Il documento distingue tra due canali di presentazione:
- all’INPS, per i lavoratori in mobilità e i prosecutori volontari iscritti alle gestioni private, pubbliche e dello spettacolo;
- alle Direzioni territoriali del lavoro competenti, per i lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi e a tempo determinato.
Per i lavoratori che presentano domanda all’INPS è prevista la possibilità di invio online tramite il sito istituzionale, anche tramite patronati. In caso di diniego, è ammessa istanza di riesame presso la sede competente entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Per le domande alle DTL si rinvia alle modalità definite dalla circolare del Ministero del lavoro n. 27 del 7 novembre 2014.
Criterio ordinatorio, monitoraggio e limite delle domande
L’INPS è incaricato del monitoraggio delle domande di pensionamento sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per la sola categoria dei lavoratori in congedo o fruitori di permessi continua ad applicarsi il criterio già usato nelle precedenti salvaguardie, fondato sulla prossimità al raggiungimento del primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità.
Se il monitoraggio evidenzia il raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari, l’INPS non prende in esame ulteriori domande.
Le lettere che attestano il diritto ad accedere alla pensione in salvaguardia non saranno inviate prima del 5 gennaio 2015, cioè dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze.
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
Per i beneficiari della nuova salvaguardia, i trattamenti pensionistici non possono avere decorrenza anteriore al 6 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge.
Domande presentate prima della conclusione del monitoraggio
Il documento stabilisce che le domande di pensione già presentate, o che dovessero essere presentate prima della chiusura delle attività di monitoraggio, non devono essere respinte. Le sedi devono mantenerle in evidenza per procedere alla liquidazione qualora il soggetto risulti beneficiario e in possesso di tutti i requisiti di legge.
Attività preliminari delle sedi territoriali
Le sedi devono svolgere tutte le attività propedeutiche alla verifica del diritto, ad esempio:
- sistemazione del conto assicurativo;
- verifiche contributive e delle condizioni di accesso.
Tali attività devono essere svolte in attesa dell’acquisizione delle istanze per le categorie INPS e, per le altre categorie, in attesa dei provvedimenti di accoglimento delle DTL.
Interpretazione autentica sulla quinta salvaguardia
L’articolo 3 della legge fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013, relativa ai lavoratori in mobilità ordinaria al 4 dicembre 2011 autorizzati alla prosecuzione volontaria successivamente a tale data.
Il chiarimento stabilisce che il versamento volontario, anche in deroga all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 184 del 1997:
- può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità;
- può essere riaperto, su domanda, per i soggetti già autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 e per i quali siano scaduti i termini di pagamento.
Restano confermate, per quanto compatibili, le istruzioni del messaggio n. 4373 del 2014.
Canale per i quesiti
I quesiti normativi e tecnici devono essere trasmessi esclusivamente tramite le strutture regionali alla casella di posta elettronica salvaguardia32100@inps.it. Il documento precisa che saranno forniti riscontri solo ai quesiti inviati secondo tale modalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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