Messaggio numero 9152 del 26-11-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce chiarimenti operativi sulla nuova gestione del DURC interno: modalità di calcolo dei 15 giorni per regolarizzare, necessità di versare anche le sanzioni, procedure per chiedere l’annullamento dei DURC negativi già notificati e rinvio a gennaio 2015 delle nuove spedizioni dei preavvisi.
Chiarimenti sulla gestione del DURC interno e sulle regolarizzazioni entro i termini
Chiarimenti sulla gestione del DURC interno e sui termini di regolarizzazione
Il documento fornisce indicazioni operative in merito alla nuova gestione del DURC interno, necessario per la spettanza dei benefici ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. I chiarimenti intervengono a seguito di segnalazioni da parte delle Sedi e dei contribuenti e riguardano sia il computo del termine di 15 giorni per regolarizzare, sia il trattamento delle sanzioni, sia la riapertura dei termini per i preavvisi già notificati.
Computo del termine per regolarizzare
Il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità entro 15 giorni dalla notifica. Ai fini del computo del termine viene precisato che:
- il giorno della notifica non si computa;
- se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, la regolarizzazione è considerata tempestiva se effettuata entro il primo giorno successivo non festivo.
Sono riportati due esempi applicativi:
- preavviso notificato il 3 giugno 2014: ultimo giorno utile per la regolarizzazione il 18 giugno 2014;
- preavviso notificato il 6 giugno 2014: poiché il quindicesimo giorno cade sabato 21 giugno, l’ultimo giorno utile è lunedì 23 giugno 2014.
Se il datore di lavoro ha regolarizzato entro il termine calcolato con tali criteri ma ha comunque ricevuto un DURC interno negativo, può chiedere l’annullamento alla Sede competente, che provvede a forzare a verde il semaforo rosso lucchettato e ad azzerare gli addebiti con causale “art. 1, co. 1175, l. 296/2006”.
Obbligo di versamento anche delle sanzioni
Viene richiamato il principio secondo cui, per acquisire la regolarità contributiva, non è sufficiente il pagamento dei soli contributi, ma devono essere versati anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni. Di conseguenza, in presenza di preavviso di DURC interno negativo, il datore di lavoro deve versare entro 15 giorni dal ricevimento anche le sanzioni, affinché possa essere formato un DURC interno positivo e possano essere confermati i benefici relativi al periodo oggetto del preavviso.
Poiché questo principio non era stato richiamato nei messaggi che hanno illustrato il nuovo sistema e nei preavvisi finora notificati, viene prevista una disciplina di adeguamento per i casi già pendenti.
Rimessione in termini per i preavvisi già notificati
I datori di lavoro che abbiano versato nei termini assegnati dal preavviso i contributi, ma non le sanzioni, possono effettuare il pagamento del residuo debito per sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del messaggio, al fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.
Per ottenere l’annullamento, i datori di lavoro interessati devono:
- utilizzare la funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale;
- selezionare l’oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)”;
- informare la Sede competente dell’avvenuto versamento delle sanzioni;
- chiedere l’annullamento del DURC interno negativo.
La Sede, verificato il rispetto dei termini, annulla il DURC interno negativo e forzare a verde il corrispondente semaforo rosso lucchettato.
La stessa procedura si applica anche ai datori di lavoro che abbiano versato le sanzioni nel periodo compreso tra la scadenza del termine previsto dal preavviso e la data di pubblicazione del messaggio, sempre previa apposita richiesta del datore di lavoro.
Inoltre, la Sede può annullare il DURC negativo anche se il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla pubblicazione del messaggio, ha presentato istanza di rateazione, purché tale istanza riguardi esclusivamente importi dovuti a titolo di sanzioni.
Questa rimessione in termini si applica ai preavvisi notificati prima della pubblicazione del messaggio.
Sospensione dei nuovi preavvisi di DURC interno negativo
Per tenere conto dei numerosi adempimenti in scadenza a fine anno, sia per le strutture dell’Istituto sia per i contribuenti, viene rinviato a gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.
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