Messaggio numero 8673 del 12-11-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento aggiorna le indicazioni sul Fondo di solidarietà residuale, chiarendo esclusioni settoriali, iscrizione di specifiche imprese e modalità di versamento della contribuzione arretrata 2014. Vengono inoltre precisati i codici di autorizzazione da attribuire, gli adempimenti Uniemens/F24 e le verifiche operative a carico delle sedi INPS.
Chiarimenti sull'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale
Chiarimenti sull'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale
Il documento fornisce ulteriori precisazioni operative sull’istituzione e sulla disciplina del Fondo di solidarietà residuale, integrando la circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e il messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014. Le indicazioni riguardano soprattutto l’individuazione dei settori esclusi, l’attribuzione dei codici di autorizzazione, gli adempimenti contributivi relativi al periodo gennaio-settembre 2014 e gli aggiornamenti delle procedure INPS.
Settori esclusi dal Fondo residuale
Sono escluse dal novero dei soggetti tenuti al versamento al Fondo di solidarietà residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imprese operanti in settori per i quali erano già in corso procedure di costituzione di Fondi di solidarietà ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 92/2012.
In particolare, vengono indicate come escluse:
- le imprese del personale dipendente delle aziende pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese in analoghi Fondi di settore, delle imprese esercenti servizi ferroviari di alta velocità, del settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani e del settore dell’industria armatoriale;
- le imprese classificate con CSC 1.15.01, in presenza del CA 2B, 1.15.02 e 1.15.03, con conseguente modifica della tabella richiamata nel messaggio n. 6897/2014;
- le imprese di somministrazione lavoro classificate con c.s.c. 7.07.08 e contestuale codice di autorizzazione 9A, limitatamente al personale somministrato, per effetto della sottoscrizione degli accordi relativi alla costituzione del Fondo di solidarietà per il settore del lavoro in somministrazione.
Per quest’ultimo ambito, il documento precisa che, qualora non si completasse l’iter per l’emanazione del decreto previsto dall’articolo 3, comma 16, della legge n. 92/2012, l’Istituto dovrà recuperare i contributi dovuti al Fondo con decorrenza 1° gennaio 2014.
Resta invece fermo l’obbligo contributivo al Fondo residuale per il personale occupato dalle imprese di somministrazione destinato al funzionamento della struttura, identificato dalle posizioni con CSC 70708 senza 9A.
Requisito occupazionale e codici di autorizzazione
Viene richiamato il requisito occupazionale previsto dall’articolo 3, comma 19, della legge n. 92/2012, ossia più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Le sedi INPS devono inserire il codice di autorizzazione 2C nelle posizioni interessate, quando ne ricorrano i presupposti.
Il documento ricorda inoltre che tutte le imprese appartenenti ai settori interessati mantengono il codice di autorizzazione "0J", indipendentemente dal requisito dimensionale; l’obbligo contributivo sorge solo al superamento della soglia dei quindici dipendenti, calcolata come media del semestre precedente.
Per le imprese che operano su più posizioni contributive sul territorio nazionale, e che raggiungono il requisito occupazionale sommando i lavoratori denunciati su più matricole, è necessario dare comunicazione alle sedi territoriali INPS per ottenere il codice 2C, che assume il significato di impresa operante su più posizioni tenuta al versamento dei contributi del Fondo residuale. In questi casi devono essere attribuiti congiuntamente i codici "0J" e "2C".
È inoltre precisato che, per le imprese con attività plurime e distinti inquadramenti previdenziali, il requisito occupazionale va determinato separatamente per ciascuna attività in relazione ai dipendenti occupati.
Settori Credito e Credito cooperativo
Per le imprese rientranti nei settori del Credito e del Credito Cooperativo, il documento chiarisce che i decreti n. 83486/2014 e n. 82761/2014 hanno adeguato i Fondi già istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996 alle norme dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, senza modificare l’ambito di applicazione.
Ne consegue che sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale le imprese classificate con c.s.c. 6.01.01 e 6.01.02, prive dei codici di autorizzazione "3D" e "3F", purché in presenza del requisito dimensionale previsto.
Imprese di assicurazione
Per le imprese classificate con c.s.c. 6.02.01 si richiama il decreto n. 78459/2014, che ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le imprese di assicurazione:
- a tutte le imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione assistenza;
- alle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza;
- alle aziende che svolgono attività intrinsecamente strumentali o connesse con l’attività di assicurazione o riassicurazione o assicurazione assistenza, purché inquadrate previdenzialmente nel medesimo settore della società capogruppo.
Sono quindi tenute all’iscrizione al Fondo residuale le imprese con più di quindici dipendenti nel semestre precedente, classificate con c.s.c. 6.02.01 e prive del codice di autorizzazione "2V".
Imprese del settore pubblico e codice 0V
Il documento precisa che, in attuazione delle previsioni normative e delle istruzioni della circolare n. 100/2014, l’Istituto ha attribuito in via centralizzata il codice "0J" anche alle imprese classificate nel settore "2" e dotate del codice di autorizzazione "0V", relativo alle aziende non rientranti nell’elencazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Per le imprese del settore "2" prive del codice "0V", eventuali verifiche ulteriori devono essere richieste dall’azienda alla sede territoriale competente.
Settore commercio e soglia dimensionale
Le imprese del settore commercio classificate con c.s.c. 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e 7.04.01 con CA 3X, quando occupano più di quindici dipendenti, sono obbligate al versamento del contributo di finanziamento al Fondo residuale fino al raggiungimento della soglia di 50 dipendenti.
Oltre tale limite si applica l’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31 dicembre 2016, anche quello della mobilità.
Versamento delle competenze arretrate gennaio-settembre 2014
Con riferimento alla contribuzione dovuta per il periodo gennaio-settembre 2014, il datore di lavoro deve denunciare e versare la contribuzione al Fondo residuale anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto nel medesimo periodo, con riferimento al periodo di effettivo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è responsabile anche della quota a carico del lavoratore. L’eventuale mancata rivalsa nei confronti di quest’ultimo non esonera dall’obbligo contributivo.
Per le aziende cessate entro settembre 2014, il versamento deve essere effettuato mediante:
- invio dell’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità, con utilizzo del codice "M131" dell’elemento indicato nel testo e compilazione degli elementi richiamati;
- versamento con modello F24, indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e la causale RC01.
Adempimenti per il mese di ottobre 2014 e regolarizzazioni
Per le aziende che, in base alle nuove indicazioni e alla tabella allegata al messaggio, vedranno attribuito il codice "0J" solo nel corso del mese di novembre 2014, sono previste regole specifiche per consentire l’aggiornamento dei sistemi di rilevazione ed elaborazione dei dati.
In particolare:
- gli adempimenti informativi relativi al contributo di competenza ottobre 2014 devono essere effettuati con la dichiarazione Uniemens di novembre 2014, usando il codice "M131" e compilando gli elementi indicati; con tale flusso devono essere rese note le informazioni su retribuzione imponibile e contributo relative al periodo gennaio-ottobre 2014;
- per gli emolumenti da novembre 2014, la contribuzione ordinaria deve essere calcolata con l’aliquota complessiva comprensiva del contributo al Fondo di solidarietà residuale;
- il contributo di ottobre 2014 deve essere versato entro il 16 dicembre 2014 congiuntamente a quello di gennaio-settembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- dal contributo ordinario di novembre 2014 si applicano le regole ordinarie di versamento e di calcolo delle sanzioni civili in caso di ritardo.
Verifiche, aggiornamento delle procedure e controlli delle sedi
La procedura di iscrizione automatizzata dei datori di lavoro verrà aggiornata secondo le indicazioni del messaggio n. 6897/2014 e del presente documento.
Le sedi territoriali devono:
- effettuare le verifiche sugli inquadramenti intervenuti dal 1° settembre 2014 fino alla data di pubblicazione del messaggio;
- valutare, per le attività non suscettibili di inquadramento automatizzato o richiedenti approfondimenti specifici, l’attribuzione del codice di autorizzazione "0J" al momento dell’inquadramento previdenziale corretto;
- verificare la correttezza degli inquadramenti previdenziali anche per le matricole cessate in caso di riattivazione.
Aggiornamento della tabella delle aziende interessate
In allegato al messaggio viene richiamata una nuova tabella con le caratteristiche delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, individuate tramite CSC, codice di autorizzazione e codice Ateco2007, che sostituisce quella allegata al messaggio n. 6897/2014.
Il documento evidenzia che il possesso delle caratteristiche indicate nella tabella non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, essendo comunque necessaria la verifica dei requisiti previsti dalla normativa. La tabella sarà aggiornata dall’Istituto al variare del quadro normativo e amministrativo di riferimento.
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