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Messaggio

Messaggio numero 8680 del 12-11-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che le salvaguardie pensionistiche non incidono di regola sui termini di pagamento di Tfs e Tfr, che restano quelli della disciplina generale, salvo specifiche deroghe. Fornisce inoltre indicazioni sulla risoluzione unilaterale del rapporto ex art. 72, comma 11, DL 112/2008 come modificato dalla legge 114/2014, precisando che dal 19 agosto 2014 i casi non conformi devono essere trattati come licenziamento o dimissioni, con termine ordinario di 24 mesi.

Termini di pagamento di Tfs e Tfr per dipendenti pubblici salvaguardati o soggetti a risoluzione unilaterale del rapporto

Termini di pagamento di Tfs e Tfr per il personale pubblico salvaguardato

Il documento interviene per chiarire i criteri applicabili ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento in base alla disciplina previgente all’art. 24 del DL 201/2011. Il principio affermato è che le salvaguardie pensionistiche incidono sul diritto e sui requisiti di accesso alla pensione, ma non producono effetti diretti sui termini e sulle modalità di pagamento di Tfs e Tfr, che restano regolati dalla disciplina generale salvo specifiche deroghe.

Ambito di esclusione e rinvii normativi

Il testo esclude dall’ambito dei chiarimenti i casi rientranti nella disciplina speciale dell’art. 2, comma 11, del DL 95/2012, in materia di prepensionamento di personale in esubero connesso alla cosiddetta spending review, come successivamente modificato. Per tali fattispecie si rinvia alle indicazioni operative già fornite con la circolare n. 79 del 23 giugno 2014.

Cessazione dopo periodo di esonero

Per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero ai sensi dell’art. 72, commi 1-5, del DL 112/2008:

  • i criteri di applicazione dei termini di pagamento di Tfs e Tfr seguono la normativa vigente in materia;
  • anche la modalità di pagamento rateale segue la disciplina ordinaria;
  • resta ferma l’eventuale applicazione di discipline derogatorie, se spettanti, di cui all’art. 1, comma 23, del DL 138/2011 e all’art. 1, comma 485, della legge 147/2013.

Salvaguardie pensionistiche e disciplina generale di pagamento

Il documento precisa che la salvaguardia prevista dal DL 201/2011 e dalle norme successive per particolari categorie di lavoratori non comporta una disciplina speciale dei termini di Tfs e Tfr. Di conseguenza, quando non operano deroghe, occorre applicare il regime generale previsto dall’art. 3 del DL 79/1997, convertito dalla legge 140/1997, e successive modificazioni, tenendo conto della causa e della data di cessazione dal servizio secondo le istruzioni della circolare n. 73 del 5 giugno 2014.

Esempio applicativo sul termine di 24 mesi

Viene indicato un esempio esplicito: se la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione sono intervenute dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere posta in pagamento prima di 24 mesi. Ciò vale anche se il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva.

Congedi e permessi per assistenza a familiari disabili

Il documento affronta anche i casi dei lavoratori che hanno fruito:

  • del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap ex art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001;
  • dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992. Per tali soggetti, interessati dalle salvaguardie previste dagli artt. 11 e 11-bis del DL 102/2013, convertito dalla legge 124/2013, non sono previsti termini di pagamento diversi da quelli del regime generale di cui all’art. 3 del DL 79/1997.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e legge 114/2014

La seconda parte del documento fornisce chiarimenti sui termini di pagamento di Tfs e Tfr nei casi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. Si richiama la modifica dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008 introdotta dalla legge 114/2014, che consente alle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto, con decisione motivata, per esigenze organizzative e senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi, con:

  • preavviso di sei mesi;
  • decorrenza dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato dall’art. 24, commi 10 e 12, del DL 201/2011;
  • divieto di risoluzione prima del raggiungimento di un’età anagrafica che non comporti riduzioni percentuali del trattamento pensionistico, ai sensi del comma 10 dell’art. 24.

Soggetti esclusi e soggetti inclusi

La norma richiamata non si applica:

  • al personale di magistratura;
  • ai professori universitari;
  • ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Si applica invece ai dirigenti medici e del ruolo sanitario non prima del raggiungimento dei 65 anni di età. Inoltre, le disposizioni si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell’art. 3, comma 57, della legge 350/2003 e successive modificazioni.

Indicazioni operative per gli uffici TFS/TFR

Nell’attesa del software di colloquio tra Sin Pensioni e Sin TFS/TFR, il documento stabilisce che gli operatori debbano acquisire le informazioni sui requisiti pensionistici dal foglio di calcolo della pensione quando questa è erogata dall’Istituto, per determinare correttamente i termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.

Effetti delle risoluzioni unilaterali dal 19 agosto 2014

Viene precisato che, dalla data di entrata in vigore della legge 114/2014, ossia dal 19 agosto 2014, le risoluzioni unilaterali disposte prima del raggiungimento dell’età anagrafica che evita riduzioni del trattamento pensionistico sono illegittime. In tali casi, devono essere considerate:

  • come licenziamenti non rientranti nell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008; oppure
  • come dimissioni. Ne consegue l’applicazione del termine ordinario di pagamento di 24 mesi.

Casi con pensione erogata da soggetti diversi dall’Istituto

Quando la pensione non è erogata dall’Istituto, e sorgano dubbi sui requisiti pensionistici sulla base dei quali è stato disposto il collocamento a riposo d’ufficio, gli operatori TFS/TFR devono effettuare un supplemento di istruttoria per chiarire le peculiarità del collocamento a riposo e individuare correttamente il termine applicabile.

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