Circolare numero 137 del 18-6-1999
Precisazioni al messaggio n. 13870 del 20.6.1997 in merito all’attribuzione del c.a. 8Z.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce se le agenzie di viaggio e turismo possano accedere agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno di cui alla legge n. 1089/68. Viene confermato che l’attività può essere considerata di natura industriale, ma solo quando consista nell’organizzazione di viaggi e nella confezione di un prodotto turistico autonomo, non nella mera intermediazione o rivendita di servizi altrui. Si precisa inoltre che la compatibilità procedurale del codice 8Z con le attività indicate non comporta automaticamente l’ammissione al beneficio, dovendo le Sedi verificare caso per caso la natura imprenditoriale dell’attività svolta.
Sgravi contributivi Mezzogiorno: ammissibilità delle agenzie di viaggio e turismo
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e agenzie di viaggio e turismo
La circolare fornisce un chiarimento applicativo in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno di cui alla legge n. 1089/68, con specifico riferimento alle agenzie di viaggio e turismo. L’intervento si pone in continuità con il messaggio n. 13870 del 20.6.1997 e con le circolari n. 28 del 12.2.1997 e n. 115 del 22.5.1997, che avevano già definito i criteri di ammissione al beneficio.
Inquadramento dell’attività ai fini degli sgravi
Il messaggio richiamato includeva, tra le attività qualificabili come industriali ai fini degli sgravi, anche le agenzie di viaggio e turismo, individuate con codice ISTAT 63.30.1 e csc 7.04.01. La circolare conferma tale impostazione, richiamando l’art. 2195, primo comma, c.c., secondo cui rilevano le attività dirette alla produzione o alla prestazione di servizi.
La natura industriale dell’attività è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 03990/93 nel contenzioso INPS/ALPITOUR ITALIA S.p.A. Secondo tale impostazione, l’agenzia che assembla servizi turistici diversi — come soggiorni alberghieri, viaggi aerei, crociere — realizza un prodotto nuovo e autonomo, dotato di una propria utilità, cioè un risultato con un "quid novi" rispetto ai singoli elementi componenti.
Requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio
Ai fini dell’ammissione agli sgravi, non è sufficiente che l’attività sia formalmente ricompresa nell’elenco del messaggio del 20.6.1997. È necessario che l’attività sia effettivamente svolta con caratteri di imprenditorialità, quindi:
- in modo professionale e non occasionale;
- con un’organizzazione adeguata dei fattori della produzione;
- finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Inoltre, per le agenzie di viaggio e turismo, l’attività deve essere sostanzialmente riconducibile all’"organizzazione di viaggi" e non alla mera intermediazione di viaggi.
Attività escluse
Restano escluse dal beneficio le agenzie che si limitano a:
- vendere biglietti;
- rivendere pacchetti-vacanza prodotti da terzi;
- svolgere attività di mera intermediazione commerciale.
In tali ipotesi l’attività non assume il carattere industriale richiesto dalla legge n. 1089/68, ma si configura come attività commerciale o di servizi di intermediazione, volta a favorire la circolazione di beni o servizi e quindi non agevolabile.
Nessun automatismo nell’ammissione al beneficio
La circolare precisa infine che la compatibilità procedurale del codice 8Z con le attività richiamate nel messaggio n. 13870 del 20.6.1997 non comporta un’ammissione automatica agli sgravi per tutti i datori di lavoro interessati. Le Sedi devono accertare in concreto la natura imprenditoriale dell’attività esercitata e la sua riconducibilità all’organizzazione di viaggi, prima di riconoscere il beneficio.
Punti principali
Oggetto della richiesta e richiamo ai precedenti messaggi/circolari
Le Sedi chiedono chiarimenti sull’ammissibilità delle agenzie di viaggio e turismo agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno previsti dalla legge n. 1089/68. Il chiarimento si colloca nel solco del messaggio n. 13870 del 20.6.1997, che segue le circolari n. 28 del 12.2.1997 e n. 115 del 22.5.1997, già dedicate ai criteri di ammissione delle imprese al beneficio.
Qualificazione dell’attività di agenzia di viaggio come attività industriale
L’attività delle agenzie di viaggio e turismo è ricompresa nell’elenco delle attività qualificabili come industriali ai fini degli sgravi, in quanto dirette alla prestazione di servizi e associate al codice ISTAT 63.30.1 e al csc 7.04.01. Tale qualificazione è richiamata anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 03990/93 nel contenzioso INPS/ALPITOUR ITALIA S.p.A., che ha riconosciuto natura industriale all’attività per la creazione di un pacchetto turistico autonomo e nuovo rispetto ai singoli servizi che lo compongono.
Requisito sostanziale: organizzazione di viaggi e non mera intermediazione
Ai fini della legge n. 1089/68, l’attività deve essere sostanzialmente riconducibile all’"organizzazione di viaggi" e non alla semplice intermediazione. Il beneficio spetta quindi alle imprese che assemblano servizi turistici in un prodotto nuovo e autonomo, mentre restano escluse le attività che si limitano a collocare sul mercato viaggi organizzati da terzi.
Esclusione delle attività di sola vendita o rivendita
Non possono accedere agli sgravi le agenzie che si limitano alla vendita di biglietti o di pacchetti-vacanza prodotti da terzi e rivenduti ai clienti. In tali casi l’attività è qualificata come commerciale o di intermediazione, finalizzata alla circolazione dei beni o dei servizi, e quindi esclusa dal beneficio previsto dalla legge n. 1089/68.
Nessuna ammissione automatica per effetto della compatibilità del codice 8Z
La circolare precisa che la compatibilità procedurale del codice 8Z con le attività elencate nel messaggio n. 13870 del 20.6.1997 non determina l’ammissione automatica di tutti i datori di lavoro al beneficio. Le Sedi devono verificare preliminarmente la sussistenza delle caratteristiche di natura imprenditoriale dell’attività, intesa come esercizio professionale, non occasionale, organizzato con adeguata struttura dei fattori produttivi per la produzione o lo scambio di beni o servizi.
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